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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NA EL, RE
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2789/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027879477000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5470/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 Società a responsabilità limitata semplificata, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n° 02820250027879477000, dell'importo di € 102.709,90, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito al controllo automatizzato ex art. 54/bis, comma 1, del DPR
n. 633/1972, Modello IVA 2022, anno di imposta 2021.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
3) la mancata indicazione del responsabile del ruolo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La soc. Ricorrente_1 Società a responsabilità limitata semplificata ha presentato il Modello IVA 2022, anno di imposta 2021, nel quale dichiarava (quadro VH, righi VH5, VH8 e VH12) di dover versare l'iva del I, II e
III trimestre del 2021, rispettivamente di €. 1.660,00, €.736,00 ed €. 1.423,00, e l'iva annuale di €. 68.544,00
(Quadro VX, rigo VX1). In assenza dei versamenti dell'iva dichiarata come dovuta, l'Agenzia ai sensi dell'art. 54/bis, comma 1, del DPR n. 633/1972, ha proceduto alla liquidazione dell'imposta dovuta. in base alla dichiarazione presentata dalla società contribuente, iscrivendola nel ruolo n. 550104/2025 reso esecutivo in data 30.01.2025. In conseguenza l'ADER ha notificato la relativa cartella di pagamento n.
02820250027879477000, oggetto d'imugnativa.
2) La società ricorrente si duole dell'illegittimità della cartella impugnata per omessa notifica degli atti presupposti. Il motivo di doglianza è infondato. L'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
Contrariamente a quanto assunto dalla società contribuente, non sono dovuti atti anteriori che consentano al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico che ha portato alla formalizzazione della cartella di pagamento. Invero, l'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, sussiste solo in caso di errori in dichiarazione o qualora emerga un'imposta, una maggiore imposta o un risultato diverso (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28311/2021). Nel caso in esame il recupero si fonda sul fatto che la società contribuente non ha versato le imposte così come dichiarate e pertanto è di tutta evidenza che l'Ufficio non ha assolutamente modificato la dichiarazione presentata ma ha solo richiesto le imposte che la stessa società contribuente ha indicato dovute ma non le ha versate. Dalla lettera della norma emerge con chiarezza che l'obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all'iscrizione al ruolo, insorge quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, in esito ai controlli effettuati dall'Ufficio emerga un'imposta o una maggiore imposta o un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. L'invio della comunicazione di irregolarità, quindi, è rivolta esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento. Nessun rilievo è stato sollevato dalla parte ricorrente circa l'avvenuto pagamento ovvero sulla non debenza delle somme richieste. Per quanto precede, il motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
2) La ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella impugnata per la mancata indicazione legittima del responsabile del procedimento ex 50 del D.P.R. 602/1973, in quanto l'Agente della Riscossione si sarebbe limitato ad indicare il mero responsabile della procedura e non il responsabile del ruolo formato dall'ente impositore. L'eccezione è infondata. La cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione del numero di ruolo, della data in cui il ruolo
è stato reso esecutivo e del responsabile del procedimento. In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione neppure per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 ( Cfr. Cass. Ordinanza n. 20656 del 24 luglio 2024; id. Cassazione n. 27561 del 2018 e Cassazione n. 19405 del 2021). Quanto al contenuto del ruolo, l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del
1973, stabilisce che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". Gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi dovuti ex lege per il tardivo versamento delle imposte. Contrariamente
a quanto assunto dalla contribuente, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Si aggiunga, poi, che la Suprema Corte, con la sentenza n. 22997 del 2010, ha sostenuto che: "il D.P.R. 602/73, art. 12, n. 3, introdotto dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 4, che ha sostituito l'originario art. 12, dispone che nel ruolo deve essere indicata "la data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa. In riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegata alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica. E' vero, infatti, che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12 n. 2 cit.) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2), la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo. Nello specifico, nella cartella impugnata risulta correttamente riportata la data di esecutività del ruolo;
inoltre a pag.7 della stessa è stato espressamente indicato che gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono stati ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.
602 del 1973.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti. Nulla per spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituita.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NA EL, RE
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2789/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027879477000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5470/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 Società a responsabilità limitata semplificata, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n° 02820250027879477000, dell'importo di € 102.709,90, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito al controllo automatizzato ex art. 54/bis, comma 1, del DPR
n. 633/1972, Modello IVA 2022, anno di imposta 2021.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
3) la mancata indicazione del responsabile del ruolo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La soc. Ricorrente_1 Società a responsabilità limitata semplificata ha presentato il Modello IVA 2022, anno di imposta 2021, nel quale dichiarava (quadro VH, righi VH5, VH8 e VH12) di dover versare l'iva del I, II e
III trimestre del 2021, rispettivamente di €. 1.660,00, €.736,00 ed €. 1.423,00, e l'iva annuale di €. 68.544,00
(Quadro VX, rigo VX1). In assenza dei versamenti dell'iva dichiarata come dovuta, l'Agenzia ai sensi dell'art. 54/bis, comma 1, del DPR n. 633/1972, ha proceduto alla liquidazione dell'imposta dovuta. in base alla dichiarazione presentata dalla società contribuente, iscrivendola nel ruolo n. 550104/2025 reso esecutivo in data 30.01.2025. In conseguenza l'ADER ha notificato la relativa cartella di pagamento n.
02820250027879477000, oggetto d'imugnativa.
2) La società ricorrente si duole dell'illegittimità della cartella impugnata per omessa notifica degli atti presupposti. Il motivo di doglianza è infondato. L'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
Contrariamente a quanto assunto dalla società contribuente, non sono dovuti atti anteriori che consentano al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico che ha portato alla formalizzazione della cartella di pagamento. Invero, l'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, sussiste solo in caso di errori in dichiarazione o qualora emerga un'imposta, una maggiore imposta o un risultato diverso (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28311/2021). Nel caso in esame il recupero si fonda sul fatto che la società contribuente non ha versato le imposte così come dichiarate e pertanto è di tutta evidenza che l'Ufficio non ha assolutamente modificato la dichiarazione presentata ma ha solo richiesto le imposte che la stessa società contribuente ha indicato dovute ma non le ha versate. Dalla lettera della norma emerge con chiarezza che l'obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all'iscrizione al ruolo, insorge quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, in esito ai controlli effettuati dall'Ufficio emerga un'imposta o una maggiore imposta o un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. L'invio della comunicazione di irregolarità, quindi, è rivolta esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento. Nessun rilievo è stato sollevato dalla parte ricorrente circa l'avvenuto pagamento ovvero sulla non debenza delle somme richieste. Per quanto precede, il motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
2) La ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella impugnata per la mancata indicazione legittima del responsabile del procedimento ex 50 del D.P.R. 602/1973, in quanto l'Agente della Riscossione si sarebbe limitato ad indicare il mero responsabile della procedura e non il responsabile del ruolo formato dall'ente impositore. L'eccezione è infondata. La cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione del numero di ruolo, della data in cui il ruolo
è stato reso esecutivo e del responsabile del procedimento. In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione neppure per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 ( Cfr. Cass. Ordinanza n. 20656 del 24 luglio 2024; id. Cassazione n. 27561 del 2018 e Cassazione n. 19405 del 2021). Quanto al contenuto del ruolo, l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del
1973, stabilisce che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". Gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi dovuti ex lege per il tardivo versamento delle imposte. Contrariamente
a quanto assunto dalla contribuente, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Si aggiunga, poi, che la Suprema Corte, con la sentenza n. 22997 del 2010, ha sostenuto che: "il D.P.R. 602/73, art. 12, n. 3, introdotto dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 4, che ha sostituito l'originario art. 12, dispone che nel ruolo deve essere indicata "la data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa. In riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegata alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica. E' vero, infatti, che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12 n. 2 cit.) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2), la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo. Nello specifico, nella cartella impugnata risulta correttamente riportata la data di esecutività del ruolo;
inoltre a pag.7 della stessa è stato espressamente indicato che gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono stati ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.
602 del 1973.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti. Nulla per spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituita.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini