Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Favero 4 O 7 ) 3 L . E 04493/0 1 L N O G B , A 1 E P 7 UBBLICA ITALIANA I E 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 A I 2 R D . T S L U I I RTE SUPRIMAD 9 G 3 E Q Ogg to R E A 6 N . D 4 SEZION T . E S T T Danni I T ( N R E S A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R.G.N. 14452/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente -Rel. Consigliere FAVARA Dott. Ugo - LUCENTINI - Consigliere Cron.9689 Dott. Giuliano - - Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI MANZO - Consigliere Ud.31/10/00 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OB AL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO VENEZIANI con studio in 70122 BARI VIA CALEFATI 103, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TEPORE MARCO;
- intimato avverso la sentenza n. 395/97 del Giudice di pace di LECCE, emessa il 24/05/97 e depositata il 29/05/97 2000 (R.G. |133/96); 1739 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso ed in Svolgimento del processs subordine per il rigetto. Con citazione notificata in data 27.04.96 OB PA conveniva dinanzi il giudice di Pace di Lecce RE Marco per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.156.927 a titolo di risarcimento del danno. Assumeva l'attore in citazione che il giorno 4.3.96 verso le ore 19 alla guida della sua autovettura nella zona di Piazza dei Bastioni in Lecce era stato urtato dall'auto del RE che gli aveva tagliato la strada di poi proseguendo dirigendosi verso il viale Ugo Foscolo. Radicatosi il contraddittorio, si costi- tuiva il RE negando di essere venuto a collisione in quanto con l'auto del OB Vin detta ora si trovava nella zona della Università ove doveva sostenere un esame. All'esito della fase istruttoria, il giudice di pace con sentenza del 29.5.97 rigettava la domanda compen- sando le spese. Osservava, tra l'altro, il decidente che dai testi escussi e dalla documentazione esibita dalle parti non potevano desumersi elementi di prova certi in merito al sinistro lamentato. In particolare, emergevano contrad- 2 dizioni in ordine alla distanza dalla quale era stata della vettura rilevata la targa investitrice, circa trenta metri per l'attore, due per la teste OB TI, figlia del- la parte istante. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il OB affidandolo ad unico motivo. Non ha svolto difese il RE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il OB, de- nunziata la violazione degli artt. 115 cpc, 2697 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che il giudice di pace abbia erronea- А mente ritenuto non raggiunta la prova della domanda co- me proposta da essa parte ricorrente, in particolare ponendo a fondamento della decisione la contradditto- rietà delle deposizioni dei testi e la scarsa rilevanza probatoria della prodotta documentazione. La doglianza non ha fondamento. Va, in via preliminare, osservato che, trattandosi di controversia che non supera i due milioni, il giudi- ce di pace ha deciso in via equitativa ex art. 113 cpc, equità che sostituisce la regola di diritto trattandosi di causa di modesto valore. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (SS.UU. 716/99, 2105/2000) le sentenze pronunzia- te dal giudice di pace secondo equità nelle cause di valore non superiore a due milioni sono impugnabili per cassazione con riferimento agli "errores in iudicando" limitatamente alla violazione di norme costituzionali e di quelle comunitarie ove di rango superiore a quelle ordinarie, nonché quanto agli "errores in procedendo" per la violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali fanno rinvio. Al di fuori di tali ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per cassazione preclusa dalla non configurabilità della violazione di una regola che presuppone un giudi- zio di diritto. La sentenza è, altresì, impugnabile in Cassazione nella ipotesi di vizi della motivazione nei casi in cui la stessa sia meramente apparente (violazione dell'art. 111 della costituzione, 132 nn. 2 e 4 cpc). Nella specie, il ricorrente prospetta una insussi- stente violazione di norme processuali, atteso che il giudice di pace ha solo valutato le prove con apprezza- mento dei fatti ed il relativo giudizio non è sindaca- bile a meno di difetto assoluto di motivazione il che va escluso nella ipotesi in esame avendo il decidente ritenuto non provata la domanda per la evidente con- traddittorietà delle deposizioni testimoniali in merito 4 alla distanza di rilevamento della targa della vettura dell'intimato e per la scarsa rilevanza probatoria del- la esibita documentazione. In tale contesto la decisione equitativa è da con- siderarsi del tutto chiara, il che importa il rigetto del proposto gravame. Nessun provvedimento sulle spese non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma il 31.10.2000. If PresidenteApe Juicin Il Consigliere est. My favara IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Way Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001 D.CASS IL CANCELLIERE O 4 L 7 L Giovanni Giambattista 3 ) . O R E B N P C , U E E T 1 S E A Z O N E R 9 P N O 9 1 I O C - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E E D 6 E 4 N . T . T N T E T S I S R ( E A 5