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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2825/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MONTANARI CATERINA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Controparte_1 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Chiusa di Pesio (CN) il 26/04/1986, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
1986;
- che dal matrimonio è nata la figlia , nata il [...], oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
- che all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti del 30/05/2007 il Tribunale di
Cuneo, con decreto del 07/06/2007, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età della figlia della coppia ed essendo la medesima economicamente autosufficiente, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
11/07/1959 a Chiusa Di Pesio (CN), e , nata il [...] Saluzzo Controparte_1
(CN), celebrato in Chiusa Di Pesio (CN) il 26/04/1986, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1986;
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Chiusa di Pesio (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2825/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MONTANARI CATERINA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Controparte_1 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Chiusa di Pesio (CN) il 26/04/1986, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
1986;
- che dal matrimonio è nata la figlia , nata il [...], oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
- che all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti del 30/05/2007 il Tribunale di
Cuneo, con decreto del 07/06/2007, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età della figlia della coppia ed essendo la medesima economicamente autosufficiente, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
11/07/1959 a Chiusa Di Pesio (CN), e , nata il [...] Saluzzo Controparte_1
(CN), celebrato in Chiusa Di Pesio (CN) il 26/04/1986, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1986;
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Chiusa di Pesio (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi