Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, proposto da:
3 Donne S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché LE Stefano, in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Ferilli e Francesco IM Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO TA, in qualità di trustee di CH TR, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lembo e Giuseppe A. Della Ducata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lembo e Giuseppe A. Della Ducata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale n.1424 del 18 aprile 2025 con cui il Comune di Gallipoli ha rigettato l’istanza di autorizzazione, presentata dalla Società ricorrente il 24 marzo 2025, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale sito nel centro storico alla Riviera N. UR n. 85/B-C;
- del preavviso comunale di diniego prot. n. 1053 del 26 marzo 2025;
- e, ove occorre e nei limiti dell’interesse fatto valere, della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n.16 del 31 marzo 2017, di approvazione del “Documento Strategico del Commercio”, nella parte in cui, nel Regolamento Comunale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, artt. 3 e 4, ha stabilito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
- e della successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2020 e della deliberazione di Giunta Comunale n.138/2024, con le quali è stata disposta la proroga dell’efficacia temporale del contingentamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenuto nel citato Documento Strategico del Commercio;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’Isola del Borgo Antico di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli, di TO TA e di Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c;
Vista l’ordinanza cautelare n. 220 del 5 giugno 2025, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (confermata in appello con ordinanza della Sezione III^ del Consiglio di Stato n. 3300 dell’11 settembre 2025);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RI BA e uditi per le parti i difensori l’Avv.ti F. Zacà e F. Ferilli per le parti ricorrenti, l’Avv. M. Petrachi per l'Amministrazione comunale resistente e l’Avv. M. Lembo, anche in sostituzione dell'Avv. G. Della Ducata, per le parti controinteressate costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1.Con ricorso notificato alle controparti l’8 maggio 2025 e depositato in giudizio il 13 maggio 2025, i ricorrenti hanno impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
- Il Signor Stefano LE, proprietario dell’immobile sito nel centro storico di Gallipoli, alla Riviera ZA UR n. 85/b (censito in catasto al foglio 46, particella 2, subalterno 6, categoria C1, munito di agibilità ad uso “trattoria”, come da attestazione di agibilità prot.n.31486 del 22 giugno 2011, rilasciata dal Comune di Gallipoli) lo ha concesso in locazione, nell’anno 2011, al Signor IM TA (il quale ha attivato, a proprio nome, la licenza per somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e, successivamente, ha trasferito l’attività commerciale alla CH TR, di cui TRee è la signora TO TA).
- Il Comune di Gallipoli, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 31 marzo 2017, ha approvato il Documento Strategico del Commercio, contenente anche il nuovo Regolamento Comunale per l’attività di somministrazione alimenti e bevande, istituendo, in sintesi, il divieto di apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’Isola del Borgo Antico, in via sperimentale e per un termine di tre anni e specificando, all’art.4 comma 3 che “...la programmazione per le attività in esame nell’Isola del Borgo Antico è da intendersi riferita alle strutture fisiche in cui attualmente si svolge l’attività di pubblico esercizio”.
- Il Comune resistente, nel censimento delle attività di somministrazione alimenti e bevande, operanti all’interno della zona 1 del Centro Storico di Gallipoli, contenuto nel Documento Strategico del Commercio approvato con Delibera di C.C. n.16/2017, avrebbe rilevato, al n.49 di 62, la licenza di tipo A, nell’immobile di Riviera ZA UR n.85/b (con la precisazione che nel citato censimento, redatto sei anni dopo il predetto contratto di locazione, l’autorizzazione risulta intestata a TA TO, sorella del conduttore TA IM e, al tempo del censimento, titolare dell’attività commerciale).
- Espongono, inoltre, i ricorrenti che il medesimo Comune, con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.55/2019, ha introdotto nel Regolamento Comunale, l’art.4 bis, rubricato “ Disposizione transitoria ”, con il quale, rafforzando il legame diretto tra struttura fisica (immobile) ed esercizio dell’attività di somministrazione, ha stabilito che “ In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione nella zona dell'Isola Borgo Antico in favore di chi alla data del 27 aprile 2017 abbia: a) acquisito idoneo titolo edilizio ai sensi della vigente normativa di settore ; ...”.
- L’odierna parte ricorrente espone, anche, che nell’anno 2024 è cessato il rapporto privatistico di locazione tra il LE Stefano (locatore) e il TA IM (conduttore), ragione per cui il signor LE tornando nella disponibilità dell’immobile ha stipulato il nuovo contratto di godimento con la società 3 Donne S.r.l., munita dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande che, a sua volta, in data 24 marzo 2025 ha presentato, al SUAP del Comune di Gallipoli, domanda di autorizzazione per esercizio di somministrazione alimenti e bevande presso l'unità locale sita alla Riviera N. UR n. 85/b.
- Espongono i ricorrenti che il Comune di Gallipoli, previa comunicazione dei motivi ostativi, con Determina Dirigenziale n.1424 del 18 aprile 2025, ha rigettato la predetta richiesta di autorizzazione.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata.
I) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del Regolamento Comunale per l’attività di somministrazione alimenti e bevande e del Documento Strategico del Commercio. Violazione degli artt.3, 9, 32, 41 e 97 Costituzione. Violazione dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza. Violazione della Direttiva Comunitaria 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkestein). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle L.n.248/2006, L.n.133/2008 e L.n.122/2010. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del D.Lgs.n.59/2010. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del D.L.n.98/2011 convertito in L.n.111/2011. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art.3 D.L.n.138/2011 convertito in L.n.148/2011. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’artt.31 e 34 D.L.n.201/2011 convertito in L.n.214/2011 e ss.mm.ii.., in special modo la modifica apportata dal D.L.n.69/2013 convertito in L.n.98/2013.Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del D.L.n.1/2012 convertito in L.n.27/2012.Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art.39 L.R. Puglia n.24/2015.Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’ art. 3 L.n.241/1990 e ss.mm.ii. Incompetenza e violazione degli artt.42 e 48 TUEL. Difetto di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di impedire l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Violazione del principio dell’affidamento. Sproporzione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’azione amministrativa. Malgoverno.
4. Il 21 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Il 27 maggio 2025 si è costituta in giudizio TO TA, in qualità di trustee di CH TR, eccependo l’infondatezza del ricorso.
6. Il 28 maggio 2025 il Comune di Gallipoli ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
7. Il 30 maggio 2025 si è costituita in giudizio Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c., eccependo l’inammissibilità assoluta della vocatio in ius di Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c., effettuata attraverso la notificazione dell’atto introduttivo “per evidente anomalia della chiamata sia sotto il profilo del difetto di legitimatio ad causam e sia sotto il profilo del difetto di legitimatio ad processum”, (non risultando la stessa “attinta, in nessun punto, dall’oggetto del giudizio così come definito dai rapporti giuridici dedotti in ricorso”) e gradatamente l’infondatezza del ricorso.
8. Con memoria depositata il 30 maggio 2025, la difesa della Signora TO TA ha eccepito l’inammissibilità della vocatio in ius della CH TR di TA TO-effettuata con la notificazione dell’atto introduttivo –“per evidente anomalia della chiamata sia sotto il profilo del difetto di legitimatio ad causam e sia sotto il profilo del difetto di legitimatio ad processum” e gradatamente l’infondatezza del ricorso.
9. Il 31 maggio 2025 i ricorrenti hanno depositato in giudizio memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
10. Con ordinanza cautelare n. 220 del 5 giugno 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, appaiono condivisibili e assorbenti le principali censure formulate nel ricorso, avverso l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1424/2025, incentrate sul rilievo dell’erronea applicazione, operata nella specie dall’Amministrazione Comunale, degli artt. 3 e 4 del Regolamento Comunale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che - correttamente interpretati - circoscrivono il divieto di apertura ai nuovi esercizi nel Borgo Antico di Gallipoli diversi da quelli già esistenti e contemplati tra i 62 censiti al 31 gennaio 2017 (anche se con licenza commerciale intestata ad altri soggetti e decaduta), posto che l’atto di programmazione /contingentamento si riferisce alle strutture edilizie già legittimamente destinate a quella data ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (T.A.R. Lecce III^ Sezione, sentenza n. 1929/2021). Ritenuto, altresì, esistente il danno grave ed irreparabile allegato dalle parti ricorrenti. ”.
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 220/2025) è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione V^, con ordinanza n. 3300 dell’11 settembre 2025, ha rigettato l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato che le questioni sottese alla formulazione dell’appello meritano l’approfondimento proprio del merito e che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare con riferimento ai paventati profili di irreparabilità del pregiudizio, a maggior ragione nell’ipotesi in cui l’attività non venga, allo stato, esercitata, come sostiene il Comune appellante ”.
11. Con memoria depositata il 13 marzo 2026 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
12. Con memoria depositata il 13 marzo 2026 il Comune di Gallipoli ha insistito per il rigetto del ricorso.
13. Con memoria depositata il 13 marzo 2026, la difesa della Signora TO TA ha chiesto l’estromissione dal giudizio dell’esponente per difetto di legittimazione passiva e per difetto di controinteresse e di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte in cui i ricorrenti pretendono di sindacare la discrezionalità amministrativa sostituendosi alla Amministrazione e gradatamente l’infondatezza del ricorso.
14. Con memoria depositata il 24 marzo 2026, il Comune di Gallipoli ha insistito per il rigetto del ricorso.
15. Con memoria depositata il 24 marzo 2026, Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c. ha insistito per il proprio difetto di legittimazione passiva e gradatamente per l’infondatezza del ricorso.
16. Con memoria depositata il 25 marzo 2026, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
17. Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
18. In via preliminare, questo Tribunale ritiene fondate le eccezioni di inammissibilità della chiamata e difetto di legittimazione passiva di Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c e di CH TR di TA TO sollevate dai difensori delle stesse con le memorie depositate.
La legittimazione a resistere al ricorso consiste nella coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda (di annullamento o di condanna) viene proposta (evocato in giudizio) e il soggetto che si afferma nella stessa domanda quale autore della violazione della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
In base alla prospettazione di parte ricorrente appaiono soggetti controinteressati la CH TR perché “è stato l’ultimo soggetto, prima della 3 Donne S.r.l., ad esercitare l’attività di pubblico esercizio nell’immobile di proprietà LE ed è destinataria di provvedimento comunale di “revoca della SCIA” e la Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c., in quanto “soggetto che ha cessato l’attività di somministrazione a causa delle note vicende relative al mercato ittico al dettaglio, in conseguenza della risoluzione del contratto con la struttura fisica in cui esercitava il pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande perdendo, in tal modo, la licenza”.
Osserva il Collegio che la qualità di controinteressato va individuata in seguito al riconoscimento di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comunque sempre agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale ha un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento.
Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva di Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c e di CH TR di TA TO sono fondate, dal momento che tali soggetti non sono controinteressati formali, in quanto non specificamente menzionati nel provvedimento impugnato, né controinteressati sostanziali, non risultando un loro interesse a mantenere in vita il provvedimento impugnato dai ricorrenti ovvero un interesse diretto e contrario (rispetto a quello della parte ricorrente) alla difesa del provvedimento impugnato.
Per tali ragioni va disposta l'estromissione dei predetti dal presente giudizio.
19. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 220 del 5 giugno 2025 (confermata dal Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. 3300/2025).
19.1. In particolare è fondato l’unico ed articolato motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano l’errata interpretazione - fornita dall’Amministrazione Comunale resistente a sostegno dell’impugnata determinazione dirigenziale - del citato Regolamento, il quale ove interpretato e applicato correttamente avrebbe, invece, consentito l’accoglimento dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.
Ritiene rilevante il Tribunale richiamare le disposizioni del Regolamento Comunale applicabili nel caso de quo .
L’art. 3 del Regolamento Comunale suindicato prescrive quanto segue:
<< Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni. I criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi: a) divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone urbane designate, giacche incidono in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo del consumo di alcolici e ledono il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilita; b) necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza, soprattutto in zone urbane caratterizzate da un forte grado di criticità; c) esigenza di tutelare e salvaguardare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale >>.
Secondo il successivo art. 4 commi 2 e 3: << 2. Per le strade e le piazze racchiuse nel perimetro dell’Isola del Borgo Antico sopra illustrato, è vietata l’apertura, il trasferimento di sede da altre zone poste al di fuori del perimetro del Borgo Antico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi imperativi di interesse generale. L’adozione di tale criterio limitativo e prevista al fine di evitare ulteriori addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica, pregiudizi alla sicurezza pubblica che riviene dal livello di saturazione di esercizi pubblici nel perimetro del Borgo Antico. Sono consentiti gli ampliamenti di superficie di somministrazione anche mediante accorpamento di locali attigui. I titolari di pubblici esercizi autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora intendano ampliare/modificare la tipologia di esercizio per l’attività esercitata, devono presentare SCIA per variazioni, da esercitarsi nei medesimi locali. Alla data del 31 gennaio 2017 le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti all’interno della Zona 1 Centro Storico sono le seguenti (segue elenco di n.62 esercizi): ….(omissis) … n.23 -titolare “Friends&Family di OR C. & C.” – via Antonietta De Pace n.58 - tipologia A – mq.40; ….. (omissis) …. 3. Ai fini di cui al precedente comma, la programmazione per le attività in esame nell’Isola del Borgo Antico è da intendersi riferita alle strutture fisiche in cui attualmente si svolge l’attività di pubblico esercizio >>.
Il Comune di Gallipoli, con la Determina Dirigenziale n.1424 del 18.4.2025, ha rigettato la richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande presentata dalla 3 Donne S.r.l., ritenendo che l’attività in questione nel Centro storico di Gallipoli sia soggetta a contingentamento numerico e richiamando, a supporto della decisione, gli artt. 3 e 4 del “ Regolamento Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ”, contenuto nel Documento Strategico del Commercio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017 ma, rileva il Tribunale che le richiamate disposizioni prevedono il divieto di apertura ai nuovi esercizi nel Borgo Antico di Gallipoli diversi da quelli già esistenti e contemplati tra i 62 censiti al 31 gennaio 2017 (anche se con licenza commerciale intestata ad altri soggetti e decaduta), posto che l’atto di programmazione /contingentamento si riferisce alle strutture edilizie già legittimamente destinate a quella data ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Infatti, risulta dagli atti depositari che l’immobile (sito nel centro storico di Gallipoli, alla Riviera ZA URn.85/b e censito in catasto al foglio 46, particella 2, subalterno 6, categoria C1, munito di agibilità ad uso “trattoria”, come da attestazione di agibilità prot.n.31486 del 22 giugno 2011, rilasciata dal Comune di Gallipoli) di proprietà del ricorrente Stefano LE, è stato da quest’ultimo concesso in locazione, nell’anno 2011, al signor IM TA, che ha attivato, a proprio nome, la licenza per somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e, successivamente, ha trasferito l’attività commerciale alla CH TR, di cui TRee è la signora TO TA. Pertanto la predetta struttura fisica fin dal 2011 aveva agibilità specifica ad “uso trattoria” e alla data dell’entrata in vigore delle limitazioni (aprile 2017), al suo interno si svolgeva un’attività di pubblico esercizio.
Inoltre il Comune di Gallipoli, nel Documento Strategico del Commercio approvato con Delibera di C.C. n.16/2017 ha effettuato il censimento delle attività di somministrazione alimenti e bevande, operanti all’interno della zona 1 del Centro Storico di Gallipoli, rilevando al n.49 di 62, la licenza di tipo A, nell’immobile di Riviera ZA UR n.85/b (con la precisazione che nel citato censimento, redatto sei anni dopo il predetto contratto di locazione, l’autorizzazione risulta intestata a TA TO, sorella del conduttore TA IM e, al tempo del censimento, titolare dell’attività commerciale). Pertanto, essendo incontestato che la struttura (fisica) / immobile (sito nel centro storico di Gallipoli, alla Riviera ZA UR n.85/b (censito in catasto al foglio 46, particella 2, subalterno 6, categoria C1, munito di agibilità ad uso “trattoria”, come da attestazione di agibilità prot.n.31486 del 22 giugno 2011, rilasciata dal Comune di Gallipoli) di proprietà del ricorrente Stefano LE, risultava - per tabulas - compresa fra le 62 attività alla data del 31 gennaio 2017 di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno della Zona 1 Centro Storico, del tutto incomprensibile è l’iter logico giuridico seguito dalla P.A. Comunale resistente.
Inoltre con deliberazione di C.C. n.55 del 28.11.2019 è stato poi introdotto all'interno del “ Regolamento comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ” l’art. 4 bis, rubricato “ Disposizione transitoria ”, con cui si è stabilito che << In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione nella zona dell'Isola Borgo Antico in favore di chi alla data del 27 aprile 2017 abbia: a) acquisito idoneo titolo edilizio ai sensi della vigente normativa di settore; b) presentato istanza alla Sezione SUE finalizzata all'ottenimento del prescritto titolo edilizio per lo svolgimento delle attività previste nelle norme tecniche di attuazione per gli edifici tipizzati A.1.4. Nell'ipotesi di cui alla lett. b), la Sezione S.U.E. potrà riattivare il procedimento amministrativo, acquisendo i pareri di rito finalizzati al rilascio del provvedimento amministrativo finale >>.
Pertanto il medesimo Comune resistente ha rafforzato il legame diretto tra struttura fisica (immobile) ed esercizio dell’attività di somministrazione, consentendo l'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione nella zona dell'Isola Borgo Antico anche in favore di chi alla data del 27 aprile 2017 abbia acquisito idoneo titolo edilizio ai sensi della vigente normativa di settore.
In proposito, non risulta affatto convincente la tesi della difesa civica, a dire della quale il riferimento regolamentare alle strutture fisiche in cui si svolgeva (al 2017) l’attività di pubblico esercizio, avrebbe avuto solo la funzione di “fotografare il dato esistente ai fini del contingentamento numerico”, ma non legittimerebbe l’immobile all’attività di somministrazione.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover (meditatamente) confermare quanto già espresso da questa Sezione in un caso analogo (sentenza n.1929/2021), affermandosi che “da un lato, l’art. 4 del citato Regolamento Comunale dopo aver precisato che “Alla data del 31 gennaio 2017 le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno della Zona 1 Centro Storico sono le seguenti…( fra le altre: , la licenza di tipo A, nell’immobile di Riviera ZA UR n.85/b ”) ha aggiunto che “Ai fini di cui al precedente comma, la programmazione per le attività in esame nell'Isola del Borgo Antico è da intendersi riferita alle strutture fisiche in cui attualmente si svolge l'attività di pubblico esercizio”.
Appare evidente, condividendo sul punto la tesi della ricorrente, che la limitazione numerica delle attività esistenti nel centro storico (disposta dagli artt. 3 e 4 del Regolamento per le attività di somministrazione alimenti e bevande del Comune di Gallipoli) sia riferita, expressis verbis, alle strutture fisiche già esistenti alla data (del 31.1.2017) del c.d. “censimento” delle attività di somministrazione alimenti e bevande, consentendo anche, come previsto all’art. 3 del medesimo Regolamento comunale, la possibilità di ampliare o modificare l’attività ( “I titolari di pubblici esercizi autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora intendano ampliare/modificare la tipologia di esercizio per l'attività esercitata, devono presentare SCIA per variazioni, da esercitarsi nei medesimi locali”).
Del resto, riposando la prevista limitazione e programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle esplicitate ragioni di interesse pubblico – “b) equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; c)armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative; d) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici; tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica; f)tutela della sicurezza stradale; g) tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti; salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano; salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale” - non vi sono ragioni letterali e teleologiche per ritenere che il citato Regolamento abbia inteso prevedere ulteriori limiti e vincoli, oltre quelli espressi, apparendo evidente che il Comune di Gallipoli abbia inteso ( per i motivi di interesse pubblico suindicati) stabilire il c.d. “contingentamento numerico” (sopportabile) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Borgo Antico del Comune di Gallipoli, individuandolo nelle strutture fisiche esistenti, senza vietare “tout court” alcuna modificazione soggettiva od oggettiva delle stesse ( prevedendone anzi la possibilità di ampliamento).
Così, all’evidenza, non è perché, invece, il dato letterale dell’art. 4 comma 3 è chiarissimo nello stabilire che la “programmazione per le attività in esame nell’Isola del Borgo Antico è da intendersi riferita alle strutture fisiche in cui attualmente si svolge l’attività di pubblico esercizio”.
20. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere accolto.
21. Sussistono giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette Trattoria “LA PARANZA” di TA GI & C. s.n.c e CH TR di TA TO dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
- accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente
RI BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RI BA | ZI OR |
IL SEGRETARIO