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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COLAVECCHIO IU VA SE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4258/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. DI PAG n. 2105 IMU 2012-13-14
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'ingiunzione di pagamento n. 2105 del 20/10/2023, riguardante il mancato versamento dell'I.M.U. per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Parte attrice, premesso di non avere ricevuto gli avvisi di liquidazione menzionati nell'atto impugnato e di avere sempre versato il dovuto, lamentava la violazione dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 e in subordine, eccepiva la prescrizione.
Il Comune di Palagonia non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il comma 161 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, unica norma che introduce un termine decadenziale ed applicabile alla fattispecie in esame, prevede: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Orbene, agli atti di causa non vi è prova che il suddetto disposto normativo sia stato rispettato in quanto non sono stati prodotti dal Comune di Palagonia, rimasto contumace, i prodromici avvisi di accertamento menzionati nell'atto impugnato, con conseguente annullamento di quest'ultimo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione III,
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune di Palagonia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 800,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. e rimborso C.U.T.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
Dott. Giuseppe Colavecchio
F.to digitalmente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COLAVECCHIO IU VA SE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4258/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. DI PAG n. 2105 IMU 2012-13-14
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'ingiunzione di pagamento n. 2105 del 20/10/2023, riguardante il mancato versamento dell'I.M.U. per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Parte attrice, premesso di non avere ricevuto gli avvisi di liquidazione menzionati nell'atto impugnato e di avere sempre versato il dovuto, lamentava la violazione dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 e in subordine, eccepiva la prescrizione.
Il Comune di Palagonia non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il comma 161 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, unica norma che introduce un termine decadenziale ed applicabile alla fattispecie in esame, prevede: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Orbene, agli atti di causa non vi è prova che il suddetto disposto normativo sia stato rispettato in quanto non sono stati prodotti dal Comune di Palagonia, rimasto contumace, i prodromici avvisi di accertamento menzionati nell'atto impugnato, con conseguente annullamento di quest'ultimo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione III,
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune di Palagonia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 800,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. e rimborso C.U.T.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
Dott. Giuseppe Colavecchio
F.to digitalmente