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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1528/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3355/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Martino Cilestri 25 95129 Catania CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UI Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230067686485000 IMPOSTA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230067686384000 IMPOSTA
- INTIM PAGAM n. 293202490091492000000 IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.4.2024, depositato il 15.4.2024, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 salvatore, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato le cartella di pagamento n. 29320230067686485 e n.
29320230067686384, i cui ruoli sono stati formati da UI giustizia s.p.a., per mancato pagamento del contributo unificato, anno 2023, e l'intimazione di pagamento n.
293202490091492 con la quale è stato intimato il pagamento della cartella n.
29320200001720331002, il cui ruolo è stato formato dall'Agenzia delle Entrate per imposta di registro, anno 2018, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'omessa allegazione atti prodromici. Ha chiesto, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
UI Giustizia S.p.A e Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituiti in giudizio, hanno contestate le eccezioni di parte ricorrente. UI ha prodotto documentazione comprovante la notifica, a mezzo pec, presso il domicilio eletto del difensore Avv.
Difensore_1, degli inviti al pagamento. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Quanto alle impugnate cartelle di pagamento, UI ha documentato l'avvenuta notifica degli inviti al pagamento, relativi alla partita di credito n. 1140/2018 e 5042/2020, a mezzo
Difensore_1pec, presso il domicilio eletto del difensore avv. , in data 6.6.2018 e
24.11.2021.
Non miglior sorte ha l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n.
29320200001720331002, per quanto riguarda l'impugnata intimazione di pagamento, stante che ADER ha prodotto agli atti la relata di notifica da cui risulta che la cartella è stata consegnata alla moglie del ricorrente in data 1.10.2021 e, successivamente, in data
02.10.2021 è stata spedita la raccomandata informativa.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di motivazione per omessa allegazione dell'atto presupposto, trattandosi di atti noti al contribuente, perché previamente notificati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma degli atti impugnati.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
300,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, a favore di ognuno dei resistenti.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026.
Il Giudice
ZI IA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3355/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Martino Cilestri 25 95129 Catania CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
UI Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230067686485000 IMPOSTA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230067686384000 IMPOSTA
- INTIM PAGAM n. 293202490091492000000 IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.4.2024, depositato il 15.4.2024, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 salvatore, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato le cartella di pagamento n. 29320230067686485 e n.
29320230067686384, i cui ruoli sono stati formati da UI giustizia s.p.a., per mancato pagamento del contributo unificato, anno 2023, e l'intimazione di pagamento n.
293202490091492 con la quale è stato intimato il pagamento della cartella n.
29320200001720331002, il cui ruolo è stato formato dall'Agenzia delle Entrate per imposta di registro, anno 2018, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'omessa allegazione atti prodromici. Ha chiesto, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
UI Giustizia S.p.A e Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituiti in giudizio, hanno contestate le eccezioni di parte ricorrente. UI ha prodotto documentazione comprovante la notifica, a mezzo pec, presso il domicilio eletto del difensore Avv.
Difensore_1, degli inviti al pagamento. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Quanto alle impugnate cartelle di pagamento, UI ha documentato l'avvenuta notifica degli inviti al pagamento, relativi alla partita di credito n. 1140/2018 e 5042/2020, a mezzo
Difensore_1pec, presso il domicilio eletto del difensore avv. , in data 6.6.2018 e
24.11.2021.
Non miglior sorte ha l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n.
29320200001720331002, per quanto riguarda l'impugnata intimazione di pagamento, stante che ADER ha prodotto agli atti la relata di notifica da cui risulta che la cartella è stata consegnata alla moglie del ricorrente in data 1.10.2021 e, successivamente, in data
02.10.2021 è stata spedita la raccomandata informativa.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di motivazione per omessa allegazione dell'atto presupposto, trattandosi di atti noti al contribuente, perché previamente notificati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma degli atti impugnati.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
300,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, a favore di ognuno dei resistenti.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026.
Il Giudice
ZI IA