Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Poiché un provvedimento deve essere definito abnorme sia quando esso, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, è da definirsi tale il provvedimento del GIP che, ritenendo di non dover provvedere conformemente alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM, disponga la restituzione degli atti a quest'ultimo, imponendogli il compimento di ulteriori indagini e fissando un termine per tale adempimento. Invero, nel vigente ordinamento, quando il GIP non ritenga di disporre l'archiviazione degli atti, deve, ai sensi dell'art 409 cod. proc. pen., fissare udienza in camera di consiglio, ovvero dispone che il PM formuli l'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/1999, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 15/4/1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.1707
3. Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere N.28057/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: P.M. presso la Pretura Circ.le di AVELLINO. Avverso l'ordinanza in data 25\5\1998 del GIP presso la Pretura di AVELLINO.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere G I U S E P P E S I C A Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO.
Con provvedimento del 25/5/1998, il GIP, presso la Pretura Circ.le di Avellino, disattendeva la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. presso la Procura Circ.le della stessa città, disponendo la restituzione degli atti allo stesso, per ulteriori indagini. Ricorre pre cassazione lo stesso P.M., deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, con riferimento al sistema che, nell'art.405 cpp. prevede la sola alternativa dell'archiviazione - esercizio dell'azione penale.
Secondo il ricorrente, inoltre, a fronte di una richiesta di archiviazione motivata dall'inesistenza di reato, il GIP non aveva alcun potere di disporre indagini finalizzate ad ipotesi delittuose diverse da quella ritenuta dal P.M.. Nella specie, invece, il GIP aveva richiesto di accertare quali servizi, in relazione alla legge regionale n. 36, del 2/11/1992, erano stati predisposti, dagli Enti pubblici indicati dalla legge, al fine della cattura e custodia dei cani randagi.
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato il predetto provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In punto di fatto, va precisato che il GIP presso la Pretura di Avellino, ricevuta la richiesta di archiviazione del P.M., nel procedimento originato dalle lesioni sofferte da AR IN, a seguito del morso di un cane randagio, ordinava "la restituzione degli atti al P.M., per le necessarie ulteriori indagini, fissando all'uopo il termine di giorni trenta per il loro compimento." Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 10/12/1997, Di Battista), un provvedimento può definirsi abnorme, quando per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., quale unico strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
E nella specie, il GIP, una volta ricevuta la richiesta del P.M., ritenuto di non provvedere alì archiviazione, aveva l'alternativa di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio (art. 409.2 cpp.) ovvero di disporre che il P.M. formulasse l'imputazione. Invece, il GIP presso la Pretura di Avellino si è sottratto a tale alternativa, appropriandosi di poteri spettanti al P.M., circa l'esercizio o meno dell'azione penale, imponendogli di svolgere, in maniera davvero singolare, indagini sul "fenomeno" della ricorrenza di frequenti casi di randagismo, per di più in ordine a diverse e nuove ipotesi di reato, probabilmente non di competenza pretorile. Quindi, il provvedimento impugnato è al di fuori del sistema processuale e dei poteri che la legge conferisce al Pretore, determinando una stasi del procedimento, che va rimossa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone la restituzione degli atti alla Pretura di Avellino. Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999