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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/12/2024, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 781/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 781/2023 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 alle ore 9.25 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Andrea Bava il quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc;
per il nessuno compare Controparte_1
L'avv. Bava discute riportandosi al ricorso e alle deduzioni a verbale;
rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato, ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. FAUCCI ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA Parte_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. FAUCCI ANTONELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , moglie e figlia del defunto hanno convenuto Parte_1 Parte_1 Persona_1 in giudizio il per vedere accolte le seguenti conclusioni: <..previa disapplicazione Controparte_1 del provvedimento del in data 22.7.22, all. 8, condannare l Controparte_1 Controparte_2
al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art 1907 e 603 D. L.gs 66/10 e/o ex art 1 commi 562
[...]
e 564 l. 266/05 del C.F. e dunque disporre l'inserimento del nominativo del medesimo Persona_2 nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 conservata dal;
conseguentemente Controparte_3 condannare il al riconoscimento in favore delle ricorrenti de – la speciale elargizione Controparte_1 ex art 5 comma 5 l. 206/04 ed ex art. 3 l. 466/80 da ripartirsi in parti uguali;
- l'assegno vitalizio ex art 2
l.407/98, nell'importo elevato dall'art 4 comma 238 l. 350705 di euro 500,00 mensili, oltre perequazione dal 21.3.19 nonché – lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, dal 21.03.19 nonché – il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art 2 comma 106/ l.244/07 – il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243-Art 4 – il diritto alla assistenza psicologica, ex art 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal
1 d.p.r.243/06, art 4 comma 1 lett.C, n. 2…>>
2. Le ricorrenti hanno allegato che: il de cuius ha prestato servizio nella Marina Militare Persona_2 sin dal corso di formazione effettuato presso l'Accademia Navale in qualità di allievo a partire dal
09/10/1975, prestando servizio a Livorno;
in qualità di allievo ufficiale è stato dapprima impegnato su navi per crociere di addestramento (Vespucci e San Giorgio); successivamente nella progressione di carriera come ufficiale, ha prestato servizio sulle navi Castore, Indomito, Visintini, Airone, Minerva, Crotone,
Alpino, sui cacciatorpediniere Castagno, Sapri, Milazzo, Platano, Termoli, sui dragamine Cedro, Loto,
Timo e su alcune navi scuola Stella Polare, Orsa Maggiore, Corsaro;
in tutto ha navigato per più di 15 anni;
le navi, di vecchia concezione, erano caratterizzate dall'impiego indiscriminato di amianto, utilizzato per coibentazioni, impianti e rivestimenti;
cessava il servizio l'11.6.2016; da esami del 17.6.2016 accertava di essere affetto da adenocarcinoma polmonare, malattia che lo ha portato alla morte il
20.3.2019; in via amministrativa è stata negata la causa di servizio della malattia e del relativo exitus e, conseguentemente, il diritto ai benefici previsti dal DPR 243/2006.
3. Si è costituito i giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso, deducendo tra Controparte_1
l'altro: l'inammissibilità della domanda giudiziale formulata da , in quanto Parte_2 trentaquattrenne e non a carico del padre al momento della data del decesso;
il difetto di legittimazione del in ordine ad alcuni dei benefici richiesti;
il difetto della dipendenza da causa di Controparte_1 servizio, su cui pende giudizio innanzi al TAR;
la mancata puntuale allegazione dei fatti di servizio che abbiano causato l'infermità.
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. L'art 1 comma 564 legge 266/05 prevede che “ Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
7. Secondo le ricorrenti, l'esposizione ad amianto subita dal de cuius sulle navi militari cui ha prestato servizio durante tutta la sua carriera come personale di coperta integra “le particolari condizioni ambientali
e operative” che giustificano il riconoscimento dei benefici richiesti;
peraltro nel caso di specie opera la presunzione della spettanza dello status prevista dal Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare per i militari ammalatisi di infermità e malattie tumorali, ai sensi dell'art 603 d.lgs. 66/2010 e della lettera e) dell'art. 1078 DPR 90/2010; in ogni caso, anche qualora non si ritenesse operante tale presunzione, il nesso causale potrà essere riconosciuto su base probabilistica, fermo restando che il tumore al polmone è
2 inserito fra le malattie professionali legate all'esposizione ad amianto e per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art 139 DPR 1124/1965.
8. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti richiamano, tra le altre, la pronuncia della Suprema Corte n.
4328/2019 secondo cui l'esposizione ad amianto integrerebbe “le particolari condizioni ambientali e operative” in quanto, tale materiale, pur vietato sin dal 1992, era presente in molte navi militari quali quelle su cui ha prestato servizio il Per_2
9. Tale tesi non appare tuttavia condivisibile, apparendo più coerente con il sistema normativo l'approdo giurisprudenziale cui è da ultimo giunta la Suprema Corte, (cfr. Cass. n. 2454/2024) secondo cui l'orientamento espresso nella pronuncia richiamata dalle ricorrenti deve essere rivisto alla luce di quello più recente espresso dalla stessa Corte a partire dalla sentenza n. 29819/2022.
10. In sintesi, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere).
11. L'attribuzione della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere necessita, dunque, dell'accertamento da parte del giudice di un quid pluris rispetto alla mera insalubrità delle condizioni ordinarie di lavoro cui sia esposta una platea di lavoratori addetti ad un medesimo servizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 599/2024, n. 8957/2023, 8511/2023, 8476/2023 e 8369/2023).
12. <L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza…la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di
3 lavoro previste dalla normativa>>.
13. Ebbene ne caso di specie nessuna allegazione si rinviene in ricorso in punto di “particolari condizioni ambientali o operative” in cui abbia prestato servizio il nel corso della carriera di ufficiale della Per_2
Marina Militare, dovendosi per contro ritenere del tutto generico il richiamo all'ubiquitaria presenza di amianto nelle navi su cui era imbarcato.
14. Né d'altro canto può farsi applicazione della normativa speciale richiamata dalle ricorrenti, in quanto pacificamente afferente a “particolari condizioni ambientali e operative” tipizzate e non corrispondenti a quelle allegate in ricorso.
15. Sul punto le ricorrenti richiamano la pronuncia della Suprema Corte n. 7409/2023 che tuttavia non appare conferente, in quanto relativa a fattispecie del tutto diversa in cui il militare era stato esposto all'uranio impoverito, ovvero alle nanoparticelle di metalli pesanti espressamente contemplate dall'art 1078 lett c)
TU 90/2010 e dunque rientrava “all'interno della platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079”.
16. Nessuna presunzione di esposizione a particolari condizioni ambientali e operative e della riconducibilità ad esse della malattia tumorale che ha portato all'exitus del de cuius può dunque operare nel caso di specie, in cui, si ribadisce, sarebbe stato onere delle ricorrenti allegare e dimostrare che il è Per_2 stato sottoposto ad un maggiore rischio lavorativo rispetto agli altri ufficiali imbarcati sulle navi
“caratterizzate dall'impiego indiscriminato di amianto”.
17. Tanto basta per il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite stante la complessità della disciplina dei benefici per le vittime del dovere e dei soggetti equiparati e la presenza di diversi orientamenti di legittimità sulle questioni rilevanti ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Livorno, 3 dicembre 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 781/2023 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 alle ore 9.25 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Andrea Bava il quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc;
per il nessuno compare Controparte_1
L'avv. Bava discute riportandosi al ricorso e alle deduzioni a verbale;
rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato, ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. FAUCCI ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA Parte_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. FAUCCI ANTONELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , moglie e figlia del defunto hanno convenuto Parte_1 Parte_1 Persona_1 in giudizio il per vedere accolte le seguenti conclusioni: <..previa disapplicazione Controparte_1 del provvedimento del in data 22.7.22, all. 8, condannare l Controparte_1 Controparte_2
al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art 1907 e 603 D. L.gs 66/10 e/o ex art 1 commi 562
[...]
e 564 l. 266/05 del C.F. e dunque disporre l'inserimento del nominativo del medesimo Persona_2 nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 conservata dal;
conseguentemente Controparte_3 condannare il al riconoscimento in favore delle ricorrenti de – la speciale elargizione Controparte_1 ex art 5 comma 5 l. 206/04 ed ex art. 3 l. 466/80 da ripartirsi in parti uguali;
- l'assegno vitalizio ex art 2
l.407/98, nell'importo elevato dall'art 4 comma 238 l. 350705 di euro 500,00 mensili, oltre perequazione dal 21.3.19 nonché – lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, dal 21.03.19 nonché – il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art 2 comma 106/ l.244/07 – il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243-Art 4 – il diritto alla assistenza psicologica, ex art 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal
1 d.p.r.243/06, art 4 comma 1 lett.C, n. 2…>>
2. Le ricorrenti hanno allegato che: il de cuius ha prestato servizio nella Marina Militare Persona_2 sin dal corso di formazione effettuato presso l'Accademia Navale in qualità di allievo a partire dal
09/10/1975, prestando servizio a Livorno;
in qualità di allievo ufficiale è stato dapprima impegnato su navi per crociere di addestramento (Vespucci e San Giorgio); successivamente nella progressione di carriera come ufficiale, ha prestato servizio sulle navi Castore, Indomito, Visintini, Airone, Minerva, Crotone,
Alpino, sui cacciatorpediniere Castagno, Sapri, Milazzo, Platano, Termoli, sui dragamine Cedro, Loto,
Timo e su alcune navi scuola Stella Polare, Orsa Maggiore, Corsaro;
in tutto ha navigato per più di 15 anni;
le navi, di vecchia concezione, erano caratterizzate dall'impiego indiscriminato di amianto, utilizzato per coibentazioni, impianti e rivestimenti;
cessava il servizio l'11.6.2016; da esami del 17.6.2016 accertava di essere affetto da adenocarcinoma polmonare, malattia che lo ha portato alla morte il
20.3.2019; in via amministrativa è stata negata la causa di servizio della malattia e del relativo exitus e, conseguentemente, il diritto ai benefici previsti dal DPR 243/2006.
3. Si è costituito i giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso, deducendo tra Controparte_1
l'altro: l'inammissibilità della domanda giudiziale formulata da , in quanto Parte_2 trentaquattrenne e non a carico del padre al momento della data del decesso;
il difetto di legittimazione del in ordine ad alcuni dei benefici richiesti;
il difetto della dipendenza da causa di Controparte_1 servizio, su cui pende giudizio innanzi al TAR;
la mancata puntuale allegazione dei fatti di servizio che abbiano causato l'infermità.
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. L'art 1 comma 564 legge 266/05 prevede che “ Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
7. Secondo le ricorrenti, l'esposizione ad amianto subita dal de cuius sulle navi militari cui ha prestato servizio durante tutta la sua carriera come personale di coperta integra “le particolari condizioni ambientali
e operative” che giustificano il riconoscimento dei benefici richiesti;
peraltro nel caso di specie opera la presunzione della spettanza dello status prevista dal Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare per i militari ammalatisi di infermità e malattie tumorali, ai sensi dell'art 603 d.lgs. 66/2010 e della lettera e) dell'art. 1078 DPR 90/2010; in ogni caso, anche qualora non si ritenesse operante tale presunzione, il nesso causale potrà essere riconosciuto su base probabilistica, fermo restando che il tumore al polmone è
2 inserito fra le malattie professionali legate all'esposizione ad amianto e per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art 139 DPR 1124/1965.
8. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti richiamano, tra le altre, la pronuncia della Suprema Corte n.
4328/2019 secondo cui l'esposizione ad amianto integrerebbe “le particolari condizioni ambientali e operative” in quanto, tale materiale, pur vietato sin dal 1992, era presente in molte navi militari quali quelle su cui ha prestato servizio il Per_2
9. Tale tesi non appare tuttavia condivisibile, apparendo più coerente con il sistema normativo l'approdo giurisprudenziale cui è da ultimo giunta la Suprema Corte, (cfr. Cass. n. 2454/2024) secondo cui l'orientamento espresso nella pronuncia richiamata dalle ricorrenti deve essere rivisto alla luce di quello più recente espresso dalla stessa Corte a partire dalla sentenza n. 29819/2022.
10. In sintesi, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere).
11. L'attribuzione della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere necessita, dunque, dell'accertamento da parte del giudice di un quid pluris rispetto alla mera insalubrità delle condizioni ordinarie di lavoro cui sia esposta una platea di lavoratori addetti ad un medesimo servizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 599/2024, n. 8957/2023, 8511/2023, 8476/2023 e 8369/2023).
12. <L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza…la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di
3 lavoro previste dalla normativa>>.
13. Ebbene ne caso di specie nessuna allegazione si rinviene in ricorso in punto di “particolari condizioni ambientali o operative” in cui abbia prestato servizio il nel corso della carriera di ufficiale della Per_2
Marina Militare, dovendosi per contro ritenere del tutto generico il richiamo all'ubiquitaria presenza di amianto nelle navi su cui era imbarcato.
14. Né d'altro canto può farsi applicazione della normativa speciale richiamata dalle ricorrenti, in quanto pacificamente afferente a “particolari condizioni ambientali e operative” tipizzate e non corrispondenti a quelle allegate in ricorso.
15. Sul punto le ricorrenti richiamano la pronuncia della Suprema Corte n. 7409/2023 che tuttavia non appare conferente, in quanto relativa a fattispecie del tutto diversa in cui il militare era stato esposto all'uranio impoverito, ovvero alle nanoparticelle di metalli pesanti espressamente contemplate dall'art 1078 lett c)
TU 90/2010 e dunque rientrava “all'interno della platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079”.
16. Nessuna presunzione di esposizione a particolari condizioni ambientali e operative e della riconducibilità ad esse della malattia tumorale che ha portato all'exitus del de cuius può dunque operare nel caso di specie, in cui, si ribadisce, sarebbe stato onere delle ricorrenti allegare e dimostrare che il è Per_2 stato sottoposto ad un maggiore rischio lavorativo rispetto agli altri ufficiali imbarcati sulle navi
“caratterizzate dall'impiego indiscriminato di amianto”.
17. Tanto basta per il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite stante la complessità della disciplina dei benefici per le vittime del dovere e dei soggetti equiparati e la presenza di diversi orientamenti di legittimità sulle questioni rilevanti ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
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