Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 1
Non sono configurabili gli elementi costitutivi del peculato d'uso (art. 314, comma 2, cod.pen.) nella condotta del pubblico dipendente che, in situazioni eccezionali d'urgenza, con caratteri di sporadicità ed episodicità, utilizzi il telefono d'ufficio per comunicazioni private al fine di evitare pregiudizievoli e talora protratte assenze dal posto di lavoro. (Fattispecie relativa ad un dipendente pubblico che in un periodo di quaranta giorni aveva effettuato sei telefonate, utilizzando l'apparecchio dell'ufficio).
Commentari • 2
- 1. Dipendenti pubblici: le telefonate private dall’ufficio integrano il reato di peculatoAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2009
- 2. I delitti di peculato e malversazioneLuigi Levita · https://www.filodiritto.com/ · 1 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 10719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10719 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Francesco ROMANO Componente
dott. Adolfo DI VIRGINIO "
dott. Bruno OLIVA "
dott. Francesco SERPICO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;
Avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP presso il Tribunale di Campobasso il 23/10/2001, nei confronti di:
Oriente Giampiero;
in ordine al reato di cui agli attg. 81 cpv e 314 c.p. perchè il fatto non sussiste.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F.Serpico;
Letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza con la quale, in data 23/10/2001, il GUP presso il Tribunale di Campobasso ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Oriente Giampiero in ordine al reato di peculato d'uso continuato, per essersi appropriato momentaneamente del telefono, installato nel suo ufficio ed a lui affidatogli, per effettuare n. 6 telefonate urbane per motivi personali (in Campobasso dall'aprile al maggio 1998), ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, deducendo, a motivi del gravame, in sintesi, la violazione di legge nel non aver riconosciuto rilevanza penale al comportamento dell'imputato, nonostante ricorressero gli elementi costitutivi del contestato reato di peculato d'uso, erroneamente sminuendo la sua configurabilità con il richiamo alle asseritamente risibili conseguenze del danno economico alla P.A., legittimante, semmai, il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 323 bis ovvero dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., senza che si potesse far richiamo alla giustificazione dell'uso del telefono per il "caso eccezionale" non contemplato nel codice di rito ma solo dall'art. 10 del D.M. in materia di codice deontologico dei pubblici dipendenti (28/11/2001). Né secondo il ricorrente valeva richiamarsi a talune decisioni di questa Corte di legittimità supportanti la decisione impugnata, ritenendo non condivisibili ed irragionevoli le affermazioni fatte in proposito circa l'esigenza di non creare maggiore disagio alla P.A. sul piano della continuità e qualità del servizio, per impellenti esigenze di comunicazioni private, si fosse dovuto allontanare dal posto di lavoro per effettuare le telefonate necessarie a tali esigenze, non potendo servirsi dell'apparecchio telefonico installato in ufficio.
Con la requisitoria in atti,il PG presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo l'indirizzo di questo giudice di legittimità, secondo cui, in situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico, l'utilizzo del telefono della P.A. per l'effettuazione di chiamate personali non può considerarsi esulante del tutto dai fini istituzionali e, pertanto, non può ritenersi realizzato l'evento appropriativo di cui al reato de quo . Il ricorso va rigettato perché infondato, avuto riguardo alla corretta impostazione logico-giuridica del giudice di merito di cui vi é traccia nella decisione impugnata, peraltro conforme all'indirizzo di questa Corte di legittimità sul punto, indirizzo che merita di essere ribadito a fronte delle affatto risolventi controdeduzioni dell'Ufficio ricorrente.
Va ribadito, quindi, il principio che, in situazioni eccezionali di urgenza, con caratteri di sporadicità ed episodicità, il pubblico dipendente può far uso del telefono di ufficio per comunicazioni private al fine di evitare pregiudizievoli e talora protratte assenze dal posto di lavoro, in tal caso non potendo ritenersi in concreto ed in termini di apprezzabile rilevo penale i caratteri connotanti gli elementi costitutivi del contestato reato di peculato di cui al co. 2 dell'art. 314 c.p.. Nella specie, peraltro, basti rilevare, a significativo suffragio di tale principio, che in circa 40 gg. le telefonate incriminate, secondo il testo dell'imputazione, assommano al complessivo numero di sei.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 MARZO 2003.