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Sentenza 22 ottobre 2021
Sentenza 22 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2021, n. 37972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37972 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BENBARGHOUT SAMIR nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37972 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 06/10/2021 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale del riesame di Milano, in funzione di giudice di appello, ha rigettato l'appello contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva aveva a sua volta rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, aggravata dal carattere trasnazionale, ( capo C) nonché per singoli episodi di spaccio, descritti al capo Cl. Il Tribunale ha evidenziato che BA MI con provvedimento del Gip del Tribunale di Milano il 1.02.2021 era stato sottoposto alla misura custodiale in carcere e che l'ordinanza genetica era stata confermata con l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 8.03.2021. In data 7.05.2021 il difensore aveva richiesto al Gip la modifica della misura con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'indagato ed il Gip aveva rigettato la domanda ribadendo la sussistenza di esigenze cautelari connesse al concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta. Sosteneva la difesa in appello che, l'indagato aveva rotto il suo legame associativo, che il pericolo di fuga era assente in quanto ben radicato sul territorio ove vive la sua famiglia e soprattutto che per altri coindagati era stata disposta l'attenuazione della misura. Il Tribunale del riesame, richiamando le considerazioni già espresse in sede di riesame, rilevava che non è in discussione il materiale indiziario, da cui si desume l'esistenza di un'organizzazione di carattere trasnazionale, e che la condotta dello indagato non è affatto quella marginale che assume la difesa in quanto per un arco di tempo considerevole ha messo in atto una sistematica pianificazione e condivisione di un progetto criminale di ampio respiro a conferma della pericolosità sociale e della non comune pervicacia nella commissione dei delitti. Il Tribunale ha valutato pertanto che non vi erano elementi nuovi che consentivano di apprezzare come affievolite le esigenze cautelari rispetto alla applicazione della misura cautelare in carcere, in quanto, in mancanza di elementi significativi di resipiscenza, non poteva ritenersi allentato il legame con il contesto criminale in cui l'indagato risulta inserito per il solo fatto del trascorrere del tempo. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di reiterazione criminosa desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente che ha svolto un ruolo strategico e funzionale al buon esito degli affari del gruppo criminale. Ha aggiunto che ogni altra misura sarebbe inadeguata a fronteggiare l'evidenziata esigenza cautelare. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: I) vizio di violazione di legge e vizio per carenza di motivazione ex art. 292 lett. c) cod.proc.pen. dell'ordinanza genetica con riferimento alla gravità indiziaria richiamando sul punto l'annullamento operato dal Tribunale del riesame di Milano con riferimento alla posizione t 2 del coindagato ON la cui posizione appare del tutto sovrapponibile a quella del ricorrente;
II) violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Richiama i provvedimenti pronunciati nei confronti di altri indagati, in particolare ON, NN, SO per i quali è stato riconosciuto l'affievolimento delle esigenze cautelari. Ribadisce che l'indagato non ha avuto alcun contatto con l'associazione se non con OL e ON, non ha mai avuto rapporti con De LI e che aveva debiti nei confronti dell'associazione criminale. III) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla idoneità della sola misura della custodia cautelare e inidoneità della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Lamenta una lettura parziale degli atti processuali;
deduce la lontananza nel tempo dei fatti ascritti e la mancanza di prove della cessione a terzi Deduce che Tribunale non ha dato conto della avvenuta elisione o comunque diminuzione dei pericula connessi alle esigenze cautelari sotto il profilo della attualità e concretezza, anche in considerazione del ridimensionamento del ruolo dell'indagato. Deduce, quanto alla presunzione di pericolosità sociale collegata al reato associativo, che particolare considerazione deve trarsi dal distacco temporale intervenuto tra i fatti delittuosi che, combinato con altri fattori oggettivi e soggettivi, possono dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari, per il concreto allontanamento dal sodalizio criminoso. La motivazione relativa alla custodia cautelare in carcere come unico rimedio cautelare adeguato è apparente in quanto basata su un giudizio ipotetico. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto chiede la rivalutazione ed il controllo dei presupposti di applicabilità della misura con particolare riferimento alla gravità indiziaria e alla sua valutazione da parte del Gip nell'ordinanza generica nonostante tale controllo sia stato già compiuto dal Tribunale del riesame in una precedente decisione coperta dal giudicato cautelare, nel qual caso la nuova istanza è ammissibile solo allorchè si fondi su fatti nuovi ( SU n.20 del 12.10.1993), che peraltro non sono stati dedotti. 1.2.11 secondo ed il terzo motivo attinenti alle esigenze cautelari che possono essere trattati congiuntamente sono generici aspecifici e meramente ripetitivi di doglianze già dedotte in appello. Va infatti ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016 Cc. (dep. 21/12/2016 ) Rv. 268634 - 01Sez. 6 - , n. 4948 del 10/07/2019 Cc. (dep. 05/02/2020 ) Rv. 278203 — 01) deve trattarsi infatti di "fatto nuovo" costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate 3 precedentemente e non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato. L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di ricorso, perché non rivela alcuna carenza o (manifesta) illogicità del discorso giustificativo. In ordine in particolare alle denunciate carenze di motivazione in punto di esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha adeguatamente argomentato, desumendo il permanere del pericolo di cd. reiterazione criminosa sia dalle modalità delle condotte, rivelatrici di capacità delinquenziale e di familiarità col commercio organizzato di sostanze stupefacenti, sia da alcuni tratti della personalità come delineati dai plurimi contatti sul territorio, dall'inserimento non marginale nel solidalizio criminoso ben organizzato e collaudato volto a generare un fiorente mercato di spaccio, in cui l'imputato ha svolto un ruolo incisivo: riceveva, infatti, secondo la imputazione cautelare, hashish e cocaina dai promotori OL e De LI, anche a credito, e la rivendeva al dettaglio consegnando poi il ricavato a OL o al suo alter ego ON. Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare del fatto associativo, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile data l'assenza di elementi tali da far ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive in assenza di elementi concreti del distacco dal sodalizio criminale, che non può essere individuato nel mero tempo trascorso dai fatti in regime di ristrettezza della libertà personale , in carenza di altri elementi oggettivi e soggettivi significativi e indicativi del superamento o affievolimento della sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui dall'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 6.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Don ella Ferra ti CE • Ma ia PI
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37972 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 06/10/2021 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale del riesame di Milano, in funzione di giudice di appello, ha rigettato l'appello contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva aveva a sua volta rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, aggravata dal carattere trasnazionale, ( capo C) nonché per singoli episodi di spaccio, descritti al capo Cl. Il Tribunale ha evidenziato che BA MI con provvedimento del Gip del Tribunale di Milano il 1.02.2021 era stato sottoposto alla misura custodiale in carcere e che l'ordinanza genetica era stata confermata con l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 8.03.2021. In data 7.05.2021 il difensore aveva richiesto al Gip la modifica della misura con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'indagato ed il Gip aveva rigettato la domanda ribadendo la sussistenza di esigenze cautelari connesse al concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta. Sosteneva la difesa in appello che, l'indagato aveva rotto il suo legame associativo, che il pericolo di fuga era assente in quanto ben radicato sul territorio ove vive la sua famiglia e soprattutto che per altri coindagati era stata disposta l'attenuazione della misura. Il Tribunale del riesame, richiamando le considerazioni già espresse in sede di riesame, rilevava che non è in discussione il materiale indiziario, da cui si desume l'esistenza di un'organizzazione di carattere trasnazionale, e che la condotta dello indagato non è affatto quella marginale che assume la difesa in quanto per un arco di tempo considerevole ha messo in atto una sistematica pianificazione e condivisione di un progetto criminale di ampio respiro a conferma della pericolosità sociale e della non comune pervicacia nella commissione dei delitti. Il Tribunale ha valutato pertanto che non vi erano elementi nuovi che consentivano di apprezzare come affievolite le esigenze cautelari rispetto alla applicazione della misura cautelare in carcere, in quanto, in mancanza di elementi significativi di resipiscenza, non poteva ritenersi allentato il legame con il contesto criminale in cui l'indagato risulta inserito per il solo fatto del trascorrere del tempo. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di reiterazione criminosa desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente che ha svolto un ruolo strategico e funzionale al buon esito degli affari del gruppo criminale. Ha aggiunto che ogni altra misura sarebbe inadeguata a fronteggiare l'evidenziata esigenza cautelare. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: I) vizio di violazione di legge e vizio per carenza di motivazione ex art. 292 lett. c) cod.proc.pen. dell'ordinanza genetica con riferimento alla gravità indiziaria richiamando sul punto l'annullamento operato dal Tribunale del riesame di Milano con riferimento alla posizione t 2 del coindagato ON la cui posizione appare del tutto sovrapponibile a quella del ricorrente;
II) violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Richiama i provvedimenti pronunciati nei confronti di altri indagati, in particolare ON, NN, SO per i quali è stato riconosciuto l'affievolimento delle esigenze cautelari. Ribadisce che l'indagato non ha avuto alcun contatto con l'associazione se non con OL e ON, non ha mai avuto rapporti con De LI e che aveva debiti nei confronti dell'associazione criminale. III) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla idoneità della sola misura della custodia cautelare e inidoneità della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Lamenta una lettura parziale degli atti processuali;
deduce la lontananza nel tempo dei fatti ascritti e la mancanza di prove della cessione a terzi Deduce che Tribunale non ha dato conto della avvenuta elisione o comunque diminuzione dei pericula connessi alle esigenze cautelari sotto il profilo della attualità e concretezza, anche in considerazione del ridimensionamento del ruolo dell'indagato. Deduce, quanto alla presunzione di pericolosità sociale collegata al reato associativo, che particolare considerazione deve trarsi dal distacco temporale intervenuto tra i fatti delittuosi che, combinato con altri fattori oggettivi e soggettivi, possono dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari, per il concreto allontanamento dal sodalizio criminoso. La motivazione relativa alla custodia cautelare in carcere come unico rimedio cautelare adeguato è apparente in quanto basata su un giudizio ipotetico. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto chiede la rivalutazione ed il controllo dei presupposti di applicabilità della misura con particolare riferimento alla gravità indiziaria e alla sua valutazione da parte del Gip nell'ordinanza generica nonostante tale controllo sia stato già compiuto dal Tribunale del riesame in una precedente decisione coperta dal giudicato cautelare, nel qual caso la nuova istanza è ammissibile solo allorchè si fondi su fatti nuovi ( SU n.20 del 12.10.1993), che peraltro non sono stati dedotti. 1.2.11 secondo ed il terzo motivo attinenti alle esigenze cautelari che possono essere trattati congiuntamente sono generici aspecifici e meramente ripetitivi di doglianze già dedotte in appello. Va infatti ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016 Cc. (dep. 21/12/2016 ) Rv. 268634 - 01Sez. 6 - , n. 4948 del 10/07/2019 Cc. (dep. 05/02/2020 ) Rv. 278203 — 01) deve trattarsi infatti di "fatto nuovo" costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate 3 precedentemente e non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato. L'ordinanza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di ricorso, perché non rivela alcuna carenza o (manifesta) illogicità del discorso giustificativo. In ordine in particolare alle denunciate carenze di motivazione in punto di esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha adeguatamente argomentato, desumendo il permanere del pericolo di cd. reiterazione criminosa sia dalle modalità delle condotte, rivelatrici di capacità delinquenziale e di familiarità col commercio organizzato di sostanze stupefacenti, sia da alcuni tratti della personalità come delineati dai plurimi contatti sul territorio, dall'inserimento non marginale nel solidalizio criminoso ben organizzato e collaudato volto a generare un fiorente mercato di spaccio, in cui l'imputato ha svolto un ruolo incisivo: riceveva, infatti, secondo la imputazione cautelare, hashish e cocaina dai promotori OL e De LI, anche a credito, e la rivendeva al dettaglio consegnando poi il ricavato a OL o al suo alter ego ON. Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare del fatto associativo, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile data l'assenza di elementi tali da far ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive in assenza di elementi concreti del distacco dal sodalizio criminale, che non può essere individuato nel mero tempo trascorso dai fatti in regime di ristrettezza della libertà personale , in carenza di altri elementi oggettivi e soggettivi significativi e indicativi del superamento o affievolimento della sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui dall'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 6.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Don ella Ferra ti CE • Ma ia PI