CASS
Sentenza 28 novembre 2022
Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45189 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sefat4.t42 le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45189 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 06/07/2022 Il Procuratore generale, Lucia Odello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL CA ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concessa con provvedimento del 22 aprile 2020 in relazione alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 23 ottobre 2018, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), poiché i fatti erano stati commessi per agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Santapaola-Ercolano". Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato non si era impegnato nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento attuativo della misura con il fine di favorire il suo reinserimento sociale. Dalla relazione dell'UEPE di Catania del 16 giugno 2021, infatti, si evinceva che lo stesso non aveva mantenuto contatti con la struttura;
dalla relazione del Ser.T. del 15 marzo 2021, inoltre, risultava che, dopo un iniziale periodo di adesione al programma, il condannato nel mese di ottobre 2020 aveva avuto una ricaduta nel consumo di sostanza stupefacente, tanto da interrompere i rapporti con l'Ufficio. Dagli atti, infine, si evinceva che lo stesso aveva più volte trasgredito il divieto di accompagnarsi a pregiudicati, nonostante l'ammonizione del Magistrato di sorveglianza. 2.1. Con ricorso a firma degli avv.ti Paolo Schilirò e Marco Tringali, CA denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva svolto regolare attività lavorativa, che l'impossibilità per lo stesso di mantenere contatti con l'UEPE era giustificata dal fatto che la misura era stata concessa in pieno lockdown per l'emergenza pandemica da Covid-19 e che la violazione del divieto di accompagnarsi a pregiudicati si era in realtà concretizzata in due fatti episodici e occasionali avvenuti sulla pubblica via con 2 soggetti la cui posizione giuridica non era conoscibile da CA. In ogni caso, il giudice di merito avrebbe in maniera errata revocato la misura con efficacia ex tunc nonostante vi fosse la prova del fatto che dal 27 aprile al 4 novembre 2020 il condannato aveva aderito al programma con puntualità, ottemperando alle prescrizioni, come emerso chiaramente dalla relazione del Ser.T. 2.2. Con memoria del 9 giugno 2022 a firma del nuovo difensore avv. Maria Carmela Barbera, si evidenzia che CA, nelle more del presente procedimento di sorveglianza, è divenuto collaboratore di giustizia, come si evince dalla nota del 15 marzo 2022 e dalla relazione del 9 giugno 2022 della Direzione Nazionale Antimafia, relativa al differente procedimento di sorveglianza, oggi depositata agli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale, considerando che, ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere (con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato - Sez. 1, n. 25640 del 3 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in modo ineccepibile, che CA non aveva mantenuto contatti con l'UEPE e che, nel mese di ottobre 2020, si era registrata una ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti da parte dell'interessato, il quale, dopo una frequentazione non costante con il Ser.T, aveva del tutto interrotto i rapporti con l'Ufficio a partire dal 4 novembre 2020. Inoltre, nel provvedimento impugnato è evidenziato che il condannato, il quale aveva commesso anche il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalla c.d. agevolazione mafiosa (in quanto posto in essere per agevolare l'associazione di tipo mafioso relativa alla cosca "Santapaola-Ercolano"), aveva più volte trasgredito il divieto di accompagnarsi a pregiudicati, nonostante l'ammonizione del Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha revocato con efficacia ex tunc la misura concessa, argomentando in modo plausibile che il condannato non si era impegnato nell'osservanza delle prescrizione che erano state a lui imposte al fine di favorire il suo reinserimento sociale;
lo stesso, infatti, aveva posto in essere un comportamento del tutto contrastante e incompatibile con la natura della misura alternativa alla detenzione concessa, la quale presuppone una responsabilità costante nel mantenimento di una condotta ispirata a reale tensione verso l'affrancamento da abitudini devianti e l'acquisizione progressiva di modelli comportamentali socialmente accettati. Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il principio di diritto - affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, ma valido, stante l'identità di ratio e di presupposti, per la misura alternativa in oggetto - secondo il quale, una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta valenza negativa rivesta il suo compimento rispetto al processo di rieducazione in corso (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare. In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del 4 condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). r) \ A, jUIrj.)75:-(, i t 71,9- Ote.--k j 2. Ai ensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2022
lette/sefat4.t42 le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45189 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 06/07/2022 Il Procuratore generale, Lucia Odello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL CA ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concessa con provvedimento del 22 aprile 2020 in relazione alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 23 ottobre 2018, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), poiché i fatti erano stati commessi per agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Santapaola-Ercolano". Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato non si era impegnato nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento attuativo della misura con il fine di favorire il suo reinserimento sociale. Dalla relazione dell'UEPE di Catania del 16 giugno 2021, infatti, si evinceva che lo stesso non aveva mantenuto contatti con la struttura;
dalla relazione del Ser.T. del 15 marzo 2021, inoltre, risultava che, dopo un iniziale periodo di adesione al programma, il condannato nel mese di ottobre 2020 aveva avuto una ricaduta nel consumo di sostanza stupefacente, tanto da interrompere i rapporti con l'Ufficio. Dagli atti, infine, si evinceva che lo stesso aveva più volte trasgredito il divieto di accompagnarsi a pregiudicati, nonostante l'ammonizione del Magistrato di sorveglianza. 2.1. Con ricorso a firma degli avv.ti Paolo Schilirò e Marco Tringali, CA denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva svolto regolare attività lavorativa, che l'impossibilità per lo stesso di mantenere contatti con l'UEPE era giustificata dal fatto che la misura era stata concessa in pieno lockdown per l'emergenza pandemica da Covid-19 e che la violazione del divieto di accompagnarsi a pregiudicati si era in realtà concretizzata in due fatti episodici e occasionali avvenuti sulla pubblica via con 2 soggetti la cui posizione giuridica non era conoscibile da CA. In ogni caso, il giudice di merito avrebbe in maniera errata revocato la misura con efficacia ex tunc nonostante vi fosse la prova del fatto che dal 27 aprile al 4 novembre 2020 il condannato aveva aderito al programma con puntualità, ottemperando alle prescrizioni, come emerso chiaramente dalla relazione del Ser.T. 2.2. Con memoria del 9 giugno 2022 a firma del nuovo difensore avv. Maria Carmela Barbera, si evidenzia che CA, nelle more del presente procedimento di sorveglianza, è divenuto collaboratore di giustizia, come si evince dalla nota del 15 marzo 2022 e dalla relazione del 9 giugno 2022 della Direzione Nazionale Antimafia, relativa al differente procedimento di sorveglianza, oggi depositata agli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale, considerando che, ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere (con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato - Sez. 1, n. 25640 del 3 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in modo ineccepibile, che CA non aveva mantenuto contatti con l'UEPE e che, nel mese di ottobre 2020, si era registrata una ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti da parte dell'interessato, il quale, dopo una frequentazione non costante con il Ser.T, aveva del tutto interrotto i rapporti con l'Ufficio a partire dal 4 novembre 2020. Inoltre, nel provvedimento impugnato è evidenziato che il condannato, il quale aveva commesso anche il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalla c.d. agevolazione mafiosa (in quanto posto in essere per agevolare l'associazione di tipo mafioso relativa alla cosca "Santapaola-Ercolano"), aveva più volte trasgredito il divieto di accompagnarsi a pregiudicati, nonostante l'ammonizione del Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha revocato con efficacia ex tunc la misura concessa, argomentando in modo plausibile che il condannato non si era impegnato nell'osservanza delle prescrizione che erano state a lui imposte al fine di favorire il suo reinserimento sociale;
lo stesso, infatti, aveva posto in essere un comportamento del tutto contrastante e incompatibile con la natura della misura alternativa alla detenzione concessa, la quale presuppone una responsabilità costante nel mantenimento di una condotta ispirata a reale tensione verso l'affrancamento da abitudini devianti e l'acquisizione progressiva di modelli comportamentali socialmente accettati. Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il principio di diritto - affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, ma valido, stante l'identità di ratio e di presupposti, per la misura alternativa in oggetto - secondo il quale, una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta valenza negativa rivesta il suo compimento rispetto al processo di rieducazione in corso (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare. In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del 4 condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). r) \ A, jUIrj.)75:-(, i t 71,9- Ote.--k j 2. Ai ensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2022