Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è equiparata ad ogni altra che "comunque" offenda l'ordine o la morale delle famiglie, ed è dunque integrata solo quando l'allontanamento, essendo privo di una giusta causa, si connota di disvalore dal punto di vista etico e sociale. (Nella specie la Corte, rilevato che il giudice di merito si era limitato ad accertare il dato oggettivo dell'allontanamento, ha osservato come debba essere positivamente esclusa la ricorrenza di cause che giustifichino la condotta, come l'impossibilità, intollerabilità od estrema penosità della convivenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2004, n. 44614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44614 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/10/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1377
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 27157/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ ME;
contro la sentenza 24 aprile 2003 della Corte d'Appello di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli, a conferma della decisione del Tribunale di Benevento, riteneva AZ ME responsabile del delitto di cui all'art. 570, 1^ comma, c.p., perché, abbandonando senza un giustificato motivo il domicilio domestico, verso la fine del maggio 1996, si sottraeva agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli (in particolare di IA, minorenne) e del coniuge AT RI.
2. Ricorre la ME che in primo luogo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 570 c.p. poiché sarebbe stata ritenuta responsabile del reato sulla base del solo ed insufficiente elemento materiale dell'allontanamento.
Ed infatti (secondo motivo) in nessun mò do sarebbe stato motivata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (abbandono, condotta contraria al dovere ed alla morale della famiglia, dolo); motivazione tanto più necessaria, in quanto era emerso che l'allontanamento avvenne dopo un preciso accordo con le figlie ed a seguito di dissidi col marito e di maltrattamenti da parte di questo.
In ogni modo (terzo motivo) la dichiarazione di responsabilità si sarebbe basata sulle sole dichiarazioni del teste RI, contrastate dalla ricorrente, che aveva ben evidenziato la drammaticità della situazione familiare, ragion per cui era allora doveroso, in applicazione degli artt. 507 e 603 c.p.p., procedere all'escussione della giovane IA l'unica che avrebbe potuto riferire il reale andamento delle cose.
3. Con ulteriori due motivi la ricorrente lamenta poi che sia stata ammessa la costituzione di parte civile effettuata dal RI anche nell'interesse della figlia, quando questa era ormai maggiorenne, e che sia stato pronunziata condanna generica ai danni nei confronti del RI, quando nei suoi riguardi non v'era danno risarcibile ne' materiale (come attestato dalla separazione poi intervenuta) ne' morale. Fa infine presente che la figlia IA ha rimesso la querela e che quindi occorre dichiarare non doversi procedere in ordine alla sua posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondati ed assorbenti sono i primi due motivi di ricorso. Il primo comma dell'art. 570 c.p. riconduce, anche lessicalmente, l'abbandono del domicilio domestico a una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie ("o comunque serbando...") e perciò, richiedendo che la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico sociale, rende punibile non l'allontanamento in sè, ma quello privo di una giusta causa. Il compito del giudicante non può dunque esaurirsi nell'accertamento del fatto storico dell'abbandono, ma comprende quello di ricostruire la situazione in cui esso s'è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
2. Tale ricostruzione non risulta compiuta nelle decisioni di merito. Quella di primo grado si limita ad osservare che l'imputata lasciò il domicilio domestico con la conseguenza che "è pertanto evidente la configurabilità del reato contestato", trascurando così di dare rilievo alla non meglio specificata "drammatica situazione familiare" in cui, stando alla stessa sentenza, la vicenda è occorsa. Nella pronunzia d'appello si fa poi carico alla difesa di non aver dimostrato "l'invivibilità della convivenza" e non si considera che era dovere del giudice e non onere della parte l'accertamento completo della fattispecie.
3. A tanto dovrà dunque provvedere il giudice del rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004