Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (t.u. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo sostituito dall'art. 11 legge n. 53 del 1990, secondo cui, per i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al primo comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, comporta che non possono avere rilievo ostativo alla maturazione di indennità di presenza, correlate alla semplice presenza (o meno) in servizio del lavoratore, le assenze effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni elettorali.
Commentario • 1
- 1. Assenza retribuita per le operazioni elettorali con rapporto di lavoro attivoAccesso limitatoMaurizio Meoli · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14949 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IN MILEO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IDELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONIO & NAPOLITANI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO POLIMENI, giusta delega i in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA ELETTROMECCANICA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 05905/00 proposto da:
OS IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONIO & NAPOLITANI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO POLIMENI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
INUOVA ELETTROMECCANICA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 220/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 3/12/99 R.G.N. 104/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Saverlio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DELL'OLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Villa San Giovanni, NC NO e UI EM, premesso di essere dipendenti della Nuova Elettromeccanica Sud s.p.a., con la qualifica di operai, e di avere svolto funzioni di scrutatore nelle elezioni politiche del marzo 1994 e nelle elezioni europee del giugno 1994, lamentavano che il datore di lavoro non aveva loro erogato il premio di presenza mensile per i mesi di marzo e giugno 1994 e il premio di presenza annuale, previsti da un accordo aziendale (accordo, concluso il 7.4.1990 e confermato dai successivi accordi aziendali del 7.6.1991 e del 15.9.1992, prevedente un premio di presenza mensile, da non corrispondersi in caso di assenza anche di un solo giorno effettuata nel mese, e un premio di presenza annuale, da liquidarsi in un'unica soluzione a condizione che il dipendente non si sia assentato per più di cinque giorni o 40 ore), per avere dato rilievo ostativo alle assenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni elettorali, in violazione dell'art 119 d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 11 l. n. 53/1990. Chiedevano quindi ciascuno la condanna della controparte al pagamento della somma di L. 650.000, di cui L. 150.000 per premi mensili e L. 500.000 per premio annuale.
La convenuta, costituendosi nei giudizi, resisteva alle domande. Mentre non contestava il diritto alla retribuzione dei lavoratori assenti per lo svolgimento di funzioni elettorali, si opponeva alla liquidazione di benefici legati alla presenza effettiva in azienda. Le domande erano rigettate dal Pretore con sentenze che, appellate dai lavoratori, erano confermate dal Tribunale di Reggio Calabria, previa riunione dei due giudizi di impugnazione. Il giudice di secondo grado dava rilievo alla legge n. 69/1992, di interpretazione autentica dell'art. 119, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo vigente, prevedente "il diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali", ritenendo che le espressioni "ordinaria retribuzione mensile" e "specifiche quote retributive", in mancanza di un generale principio di omnicomprensività della retribuzione, si riferivano non all'intero trattamento economico, ma a una nozione più ristretta di retribuzione, non comprensiva di emolumenti occasionali, connessi a modalità onerose della prestazione, o alla effettiva presenza al lavoro. Non è configurabile quindi un obbligo legale di corrispondere premi di presenza in relazione ai permessi per motivi elettorali.
A una conclusione negativa, d'altra parte, si perveniva nella specie sulla base dell'interpretazione dell'accordo aziendale in questione, condotta mediante la ricerca della comune intenzione delle parti e tenendo presente il disposto del'art. 1365 c.c. Poiché l'accordo includeva nella nozione di assenza sia una serie di casi - malattia, infortuni, ricoveri ospedalieri - accomunati dal fatto di rappresentare assenze retribuite, sia altri casi - i permessi non retribuiti -, costituenti una categoria generale, non vi era dubbio che le parti sociali avessero inteso porre una regola generale nel senso che, ai fini dell'attribuzione del premio di presenza, ogni assenza, comunque giustificata e anche se non incidente sull'ordinaria retribuzione mensile, doveva essere computata. Il NO e lo EM hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati a due analoghi motivi di censura. La Nuova Elettromeccanica Sud s.p.a. ha resistito con separati controricorsi.
Lo EM ha depositato memoria, con cui ha eccepito l'inammissibilità del controricorso, per la tardività della sua notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53 (rectius, dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, come sostituito da detto art. 11) della legge 29 gennaio 1992 n. 69 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo - lamentano che il giudice di appello abbia palesemente violato l'art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957, che inequivocabilmente prevede che i giorni di assenza effettuati in corrispondenza con le operazioni elettorali "sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa":
alla sua stregua, i giorni di servizio prestati presso i seggi elettorali non potevano incidere negativamente sulla corresponsione dei premi di presenza, ne' la norma interpretativa giustificava conclusioni diverse. Del resto, l'assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali non era stata compresa in sede di contrattazione tra quelle escludenti il diritto ai premi di presenza, in considerazione anche della normativa di legge, anteriore alla stipulazione dell'accordo aziendale.
Con il secondo motivo i ricorrenti - denunciando violazione degli artt. 1418 c.c. e 1365 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo in via subordinata e "per scrupolo difensivo" lamentano che il giudice di merito non abbia tenuto presente la nullità, per violazione di norma imperativa, dell'accordo aziendale, ove interpretato nel senso sostenuto dallo stesso giudice, peraltro sulla base di una motivazione illogica e di un'interpretazione estensiva del contratto, contrastante con le precisazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'art. 425 c.p.c., che avevano precisato che l'ipotesi del servizio elettorale era stata esclusa dall'accordo perché regolata dalla legge.
I ricorsi, in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza, devono essere riuniti. Gli stessi vengono esaminati congiuntamente, in quanto fondati su identiche censure. Anche i due rispettivi motivi sono congiuntamente esaminati, stante la loro connessione. Dei controricorsi deve rilevarsi l'inammissibilità, in quanto notificati ben oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Va osservato, tuttavia, che tale tardività, secondo l'orientamento di questa Corte, non incide sulla validità delle procure alle liti apposte a margine dei controricorsi, sulla base delle quali il difensore della parte ha regolarmente partecipato alla discussione orale (cfr. Cass. 9 maggio 1981 n. 3066, 11 giugno 1983 n. 4009). I ricorsi meritano accoglimento.
È opportuno preliminarmente ricordare che l'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 (t.u. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo sostituito dall'art. 11 l. n. 53/1990, disciplina, in riferimento a "tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni" la posizione rispetto ai rapporti di lavoro dei soggetti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati e, per i referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum). Il primo comma precisa che essi "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni". Il secondo comma dispone che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".
È opportuno anche rilevare che oggetto del giudizio, in realtà, non sono le componenti della retribuzione correlate a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle normali (lavoro straordinario), o a particolari modalità o caratteristiche della prestazione (lavoro notturno, lavori disagiati o implicanti particolari rischi, ecc.), che, per legge o per contratto, implichino il diritto ad una particolare maggiorazione o indennità. È in questione, infatti, come accertato in sede di merito, una generica indennità di presenza (anche se strutturata - ma ciò non è determinante ai fini del giudizio - in maniera di premiare non già le singole presenze, ma una complessiva presenza mensile o annuale che attinga determinati, elevati, parametri).
Ne consegue che, in relazione al tipo di presupposto della particolare componente retributiva in esame, la questione della rilevanza di un'assenza dovuta alla partecipazione del lavoratore alle operazioni elettorali deve ritenersi risolvibile in via immediata sulla base della espressa volontà del legislatore nel senso della equiparazione ("a tutti gli effetti") dei giorni di assenza dal lavoro a giorni di attività lavorativa.
D'altra parte, la valorizzazione compiuta dal giudice di merito della norma interpretativa posta dalla legge 29 gennaio 1992 n. 69 (art. 1, comma 1) è del tutto ingiustificata. Essa dispone che il secondo comma (del testo vigente) dell'art. 119 "va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali". Tale disposizione non riguarda, infatti, il trattamento dei giorni lavorativi nel quale il lavoratore si è assentato per le incombenze elettorali, ma solo il trattamento dovuto dal datore di lavoro quando l'impegno nelle operazioni elettorali ha interessato giorni festivi o non lavorativi. Poiché la distinzione compiuta dal legislatore è evidentemente basata sulla considerazione che, in realtà, le due ipotesi - oggettivamente diverse - non sono assimilabili, non può, in via di analogia, farsi applicazione della norma interpretativa anche con riferimento al trattamento retributivo dei giorni lavorativi il cui i lavoratori si sono assentati per partecipare alle operazioni elettorali.
In conclusione, il giudice di merito ha violato la norma imperativa di cui all'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo di cui all'art. 111. n. 53/1990, perché non ha ritenuto - come avrebbe dovuto - che non possono avere rilievo ostativo alla maturazione di indennità di presenza del genere di quelle oggetto del presente giudizio le assenze dal servizio effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni elettorali. Rimangono assorbiti i profili di censura riguardanti l'interpretazione dei medesimi accordi in riferimento alla causale di assenza in questione e correlativamente anche la questione relativa alla eventuale nullità dei medesimi accordi.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice che farà applicazione del seguente principio di diritto: "l'art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957 (t.u. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo sostituito dall'art. 11 l. n. 53/1990, secondo cui, per i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al primo comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, comporta che non possono avere rilievo ostativo alla maturazione di indennità di presenza, correlate alla semplice presenza (o meno) in servizio del lavoratore, le assenze effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni elettorali".
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie gli stessi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Messina, che provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002