Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 10311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10311 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
10311-26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
caso di diffusione da presente proved mento omettere le penalità e gli altri clati iclenticativi a nors dort. 52 d.lgs. 1 ucato
dis
Qarichidh marte imposib dana logge
Composta dai Consiglieri:
Sent. n. sez. 732/2026
Udienza CC.- 24 febbraio 2026 R.G.N. 37717/2025
US NT RB EL EVA TOSCANI IM IC
EN GA
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ZZ IM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del 02/02/2026 del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1
1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 pronunciata nel proc. n. 2207/25 R. S.I.U.S, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di IM ZE, condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione (fine pena: 13 luglio 2018), avente ad oggetto il differimento della pena, ai sensi dell'art. 147 n. 2 cod. pen, anche nelle forme della detenzione domiciliare, o la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).
2. Il Tribunale premette che lo ZE, portatore di vescica artificiale a seguito dell'avvenuta rimozione di un tumore in età infantile, condannato per i delitti, consumati nel 2023, di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacente, aggravata ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di violazione della legge armi e di ricettazione, presenta un'elevatissima pericolosità sociale anche a cagione del fatto che i delitti per i quali è stato condannato sono stati commessi in costanza di malattia». Evidenzia che, in epoca successiva al rigetto della presente istanza ad opera del Magistrato di sorveglianza, la difesa ha depositato una relazione medica sottoscritta da un medico dell'A.S.L. n. 6 di Roma che, dopo aver confermato la diagnosi, per fronteggiare la quale lo ZE è tenuto a ricorrere giornalmente a cateteri e sacche per la raccolta di urina, ha concluso per una condizione di incompatibilità tra dette condizioni di salute e la restrizione intramuraria. Censura dette conclusioni, poiché esse non rientrano nella sfera di competenze del professionista e non avendo questi, peraltro, spiegato perché lo ZE non possa utilizzare i presidi sanitari dei quali necessita all'interno della struttura penitenziaria. Ribadisce come, nel procedere ad una valutazione che soppesi l'esigenza di salvaguardare la salute del condannato e le istanze di tutela sociale, queste ultime debbano ritenersi nettamente prevalenti in considerazione della gravità dei reati *in relazione ai quali non possono certamente escludersi i contatti...con la criminalità organizzata», dell'epoca di loro consumazione, della natura cronica della patologia sofferta ed avuto riguardo al fatto, da ultimo, che il domicilio indicato è abitato dal padre e dallo zio, soggetti «entrambi positivi in banca dati SDI».
3.
IM ZE propone, con l'assistenza dell'avv. Stefano Valenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1 Violazione di legge in relazione all'art. 147, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.
2
Il difensore lamenta che il Tribunale, pur dando atto della grave patologia della quale il ricorrente è sofferente e delle necessità terapeutiche alla stessa correlate, ha formulato, in termini astratti, un giudizio di compatibilità con lo stato di restrizione carceraria senza operare alcuna verifica delle condizioni della struttura penitenziaria e delle possibilità che la stessa assicuri l'assistenza della quale lo ZE necessita. In tal modo il Tribunale ha violato gli artt. 27 e 32 Cost e 3 CEDU che vietano che l'esecuzione della pena possa tradursi in un trattamento inumano e degradante, ed ha peraltro travalicato i limiti della competenza tecnica sostituendo il proprio giudizio clinico a quello formulato dal sanitario.
pen.
3.2. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
Il difensore censura i vizi motivazionali dell'ordinanza laddove riconosce, per un verso, la sussistenza di una patologia cronica e perviene, per altro verso, ad un giudizio di compatibilità con lo stato detentivo;
valorizza, poi, la pericolosità sociale del ZE, richiamando la gravità e l'epoca di consumazione dei reati per i quali è stato condannato, ma senza aver operato alcun accertamento connotato da concretezza;
esalta la circostanza che il ricorrente andrebbe a condividere il domicilio con il padre e lo zio, indicati come soggetti «positivi in SDI», senza valutare la possibilità di procedere a controlli e trascurando il fatto che il ricorrente ha già scontato oltre due anni in regime di arresti domiciliari all'interno della medesima abitazione.
3.3 Omessa valutazione di prove decisive. Il difensore contesta che il Tribunale non ha considerato che la patologia della quale il ricorrente è sofferente lo espone, in assenza di un adeguato supporto medico, a gravi complicazioni ed a ricorrenti fenomeni infettivi. Il provvedimento di rigetto omette di apprezzare in concreto le condizioni di vita all'interno dell'istituto.
1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Stabilisce l'art. 47, comma 1 ter, ord. pen. che «quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato».
3
Primo presupposto per il riconoscimento del beneficio è, quindi, l'aver apprezzato, in capo al condannato, la presenza di una delle condizioni fattuali che impongono o legittimano il differimento dell'esecuzione della sanzione penale. L'esecuzione della pena restrittiva può, in particolare, essere rinviata allorchè essa debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «grave infermità fisica» - art. 147, primo comma n. 2, cod. pen. - e ciò al fine di evitare che la sottoposizione alla stessa possa confliggere con la salvaguardia del diritto alla salute e con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, sul presupposto che il condannato sia affetto da malattia grave, tale, cioè, da porre in pericolo la vita o da richiedere la prestazione di adeguate cure mediche che non possono garantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso il ricorso al ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen., o patisca comunque stati di scadimento fisico a seguito dei quali la restrizione inframuraria finisce per assumere i connotati di una condizione esistenziale iniqua perché non rispettosa della dignità della persona. È appena il caso di precisare come, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la valutazione dello stato di salute incompatibile con il regime carcerario idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica vada effettuata comparativamente ed in concreto: essa, pertanto, non può esaurirsi in un giudizio di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma postula una verifica di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al soggetto in modo da verificare che siano garantite le tipologie di cura necessarie e che sia ponderata l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n. 28631 del 23 aprile 2024, L, Rv. 286742). In presenza delle condizioni fattuali appena menzionate, il giudice deve in ogni caso valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità, l'espiazione di una pena si riveli contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza della impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Ove, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui a suo carico
In
un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione. La concessione del beneficio in esame è, per l'effetto, subordinato ad una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità.
3. Di detti canoni ermeneutici il Tribunale di sorveglianza non ha fatto, nel caso in esame, buon governo. Di fatto negletta appare, anzitutto, la considerazione delle condizioni di salute del condannato, esauritasi in una serrata critica delle conclusioni cui il consulente di parte è pervenuto e in sintetici apprezzamenti di merito che, in carenza di un qualificato contributo di tipo tecnico valorizzabile ai fini della decisione, degradano a locuzioni astratte ed autoreferenziali. Del tutto obliterata appare, in particolare, la necessaria valutazione in concreto che, muovendo dalle peculiari necessità terapeutiche del condannato, soppesi con prudenza se la restrizione carceraria possa o meno tradursi in una condizione mortificante o lesiva della dignità della persona. Parimenti censurabile si atteggia, inoltre, la successiva valutazione operata dal Tribunale con riguardo alla speciale pericolosità sociale del detenuto. Essa è stata legittimata non solo attraverso un richiamo alla gravità dei reati commessi ed al fatto che all'epoca della loro consumazione, oltremodo recente, lo ZE presentava già da anni un quadro clinico gravato dagli esiti della patologia tumorale, ma anche sulla scorta di inammissibili presunzioni (<non possono certamente escludersi i contatti dello stesso con la criminalità organizzata») e della valorizzazione di circostanze di fatto, quali la presenza presso il domicilio di congiunti con pregiudizi di polizia, che meritano una più meditata riflessione alla luce del fatto che il condannato è da tempo ristretto agli arresti domiciliari proprio presso detta dimora.
5
4. Quanto appena illustrato impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame dell'istanza, libero nell'esito, ma emendato dai segnalati vizi motivazionali. Stante il riferimento alle condizioni personali del ricorrente, devono omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, come previsto dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 24/02/2026
Il Consigliere estensore
IL
Micali
Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Puzzle Deposittain Cancelieria oggi Rome, 18 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIOTIZIARIO
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