TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.2469/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 bis e ss c.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Campagna (SA) in Viale dell
[...] sso lo studio dell'avv. Michele Trotta dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 337 ter c.c, ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentiment e che dalla loro Controparte_1 unione è nato un figlio, ( Persona_1
Al riguardo, il ricorrent la convivenza con la è stata, CP_1 sin da subito, conflittuale, a causa della continua infedeltà di q che, da aprile 2022, ha abbandonato la casa in cui viveva con il compagno ed il figlio, senza farvi più ritorno. Ha precisato, quindi, che da quando la compagna è andata via non si è più interessata del figlio, non dedicando nemmeno una telefonata ad un bambino che, tra l'altro, è affetto da gravi patologie connesse al ritardo nello sviluppo. Dal ricorso, poi, è emerso che il piccolo ha vissuto da sempre con il padre, come è comprovato anche dal certificato di stato di famiglia e, pertanto, considerata l'impossibilità di instaurare un qualsiasi dialogo ricostruttivo con la resistente, il ha chiesto la regolamentazione dei rapporti personali tra le parti Parte_1 sse del figlio minore alle condizioni indicate nel ricorso, chiedendo, in particolare, l'affidamento super esclusivo. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è Controparte_1 costituita in giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 che, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste avanzate dalla ricorrente. Affidamento del figlio minore Persona_1
In ordine al regime di affida ore, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo rafforzato avanzata dal ricorrente. Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Orbene, il Tribunale osserva che l'impossibilità oggettiva di esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale per i descritti rapporti tra le parti, la difficoltà manifestata dal ricorrente ad assumere le decisioni relative al figlio minore e il disinteresse manifestato dalla madre nei suoi confronti legittimano di per sé l'accoglimento del ricorso sotto tale aspetto e, dunque, con la previsione di una tutela rafforzata del minore;
al riguardo, all'udienza di comparizione, il ricorrente ha solo richiesto di essere autorizzato a prestare il consenso per il percorso prescritto dall'ASL, per richiedere un'insegnante di sostegno e per la scelta del pediatra, dimostrando così la difficoltà che ha incontrato, nel tempo, ad assumere le decisioni relative alla vita del piccolo. (cfr. verbale di udienza). Che l'affido super esclusivo sia la migliore scelta per il piccolo è emerso anche dalla relazione dei servizi sociali, i quali hanno riferito che: “le condizioni di vita e familiare del minore sono apparse, al momento, buone. Egli si presenta ben curato e ben assistito. Il minore vive con il padre e il nonno paterno in una abitazione condotta in fitto. Entrambi (padre e nonno) si prendono cura del minore in maniera adeguata rispondendo a tutte le esigenze del piccolo . Il minore frequenta Per_1 regolarmente la scuola ed è stato sottoposto a vista chiatra infantile per l'assegnazione di un'insegnante di sostegno in quanto presenta delle difficoltà sia nell' apprendimento che nel linguaggio. Risulta infatti che è in lista di attesa presso centri di riabilitazione per la terapia logopedica. Inoltre, si riferisce che il minore non ha alcun rapporto con la madre in quanto, a dire dal sig. , la sig.ra Parte_1
non ha più cercato il figlio da circa due anni”. CP_1 il Tribunale ritiene di dovere attribuire al padre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, educazione, scolastiche, sportive, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse della madre e la sua mancata collaborazione nell'adozione delle più importanti decisioni potrebbero gravemente compromettere la sua crescita e la sua serenità, considerata altresì l'età del minore, oltre che i suoi problemi di salute;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore al padre con residenza Persona_1 prevalente presso lo stesso. Diritto di visita della madre Dunque, in virtù delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra la madre e il figlio minore. In particolare, si evidenzia la necessità di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per il piccolo che in sostanza non vede la Persona_1 madre da più di tre anni e che, le sue patologie, necessita di costruire un rapporto con la stessa gradualmente e senza ulteriori traumi, laddove la resistente dimostri di avere superato le proprie carenze genitoriali;
pertanto, si dispone che gli incontri tra la madre e il figlio minore avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte della . CP_1
Mantenimento del figlio minore In merito agli aspetti economici, occorre rilevare che, in mancanza di documentazione reddituale adeguata e di informazioni precise relative alla condizione economica della resistente e tenuto conto della mancanza di un mantenimento diretto del figlio da parte della madre, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 100,00 la somma che è tenuta a corrispondere Controparte_1
a , entro il giorn olo di mantenimento del Parte_1 fi al 20% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive, etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− dichiara la contumacia di;
Controparte_1
− dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore Persona_1 al padre con residenza presso lo stessa e con diritto-do vederlo secondo quanto disposto in parte motiva presso i Servizi Sociali territorialmente competenti e soltanto all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
ogni mese, la somma di € 100,00, oltre Parte_1 uale secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
− pone a carico di l'obbligo di contribuire al 20% alle Controparte_1 spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per il minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 bis e ss c.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Campagna (SA) in Viale dell
[...] sso lo studio dell'avv. Michele Trotta dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 337 ter c.c, ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentiment e che dalla loro Controparte_1 unione è nato un figlio, ( Persona_1
Al riguardo, il ricorrent la convivenza con la è stata, CP_1 sin da subito, conflittuale, a causa della continua infedeltà di q che, da aprile 2022, ha abbandonato la casa in cui viveva con il compagno ed il figlio, senza farvi più ritorno. Ha precisato, quindi, che da quando la compagna è andata via non si è più interessata del figlio, non dedicando nemmeno una telefonata ad un bambino che, tra l'altro, è affetto da gravi patologie connesse al ritardo nello sviluppo. Dal ricorso, poi, è emerso che il piccolo ha vissuto da sempre con il padre, come è comprovato anche dal certificato di stato di famiglia e, pertanto, considerata l'impossibilità di instaurare un qualsiasi dialogo ricostruttivo con la resistente, il ha chiesto la regolamentazione dei rapporti personali tra le parti Parte_1 sse del figlio minore alle condizioni indicate nel ricorso, chiedendo, in particolare, l'affidamento super esclusivo. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è Controparte_1 costituita in giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 che, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste avanzate dalla ricorrente. Affidamento del figlio minore Persona_1
In ordine al regime di affida ore, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo rafforzato avanzata dal ricorrente. Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Orbene, il Tribunale osserva che l'impossibilità oggettiva di esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale per i descritti rapporti tra le parti, la difficoltà manifestata dal ricorrente ad assumere le decisioni relative al figlio minore e il disinteresse manifestato dalla madre nei suoi confronti legittimano di per sé l'accoglimento del ricorso sotto tale aspetto e, dunque, con la previsione di una tutela rafforzata del minore;
al riguardo, all'udienza di comparizione, il ricorrente ha solo richiesto di essere autorizzato a prestare il consenso per il percorso prescritto dall'ASL, per richiedere un'insegnante di sostegno e per la scelta del pediatra, dimostrando così la difficoltà che ha incontrato, nel tempo, ad assumere le decisioni relative alla vita del piccolo. (cfr. verbale di udienza). Che l'affido super esclusivo sia la migliore scelta per il piccolo è emerso anche dalla relazione dei servizi sociali, i quali hanno riferito che: “le condizioni di vita e familiare del minore sono apparse, al momento, buone. Egli si presenta ben curato e ben assistito. Il minore vive con il padre e il nonno paterno in una abitazione condotta in fitto. Entrambi (padre e nonno) si prendono cura del minore in maniera adeguata rispondendo a tutte le esigenze del piccolo . Il minore frequenta Per_1 regolarmente la scuola ed è stato sottoposto a vista chiatra infantile per l'assegnazione di un'insegnante di sostegno in quanto presenta delle difficoltà sia nell' apprendimento che nel linguaggio. Risulta infatti che è in lista di attesa presso centri di riabilitazione per la terapia logopedica. Inoltre, si riferisce che il minore non ha alcun rapporto con la madre in quanto, a dire dal sig. , la sig.ra Parte_1
non ha più cercato il figlio da circa due anni”. CP_1 il Tribunale ritiene di dovere attribuire al padre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, educazione, scolastiche, sportive, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse della madre e la sua mancata collaborazione nell'adozione delle più importanti decisioni potrebbero gravemente compromettere la sua crescita e la sua serenità, considerata altresì l'età del minore, oltre che i suoi problemi di salute;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore al padre con residenza Persona_1 prevalente presso lo stesso. Diritto di visita della madre Dunque, in virtù delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra la madre e il figlio minore. In particolare, si evidenzia la necessità di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per il piccolo che in sostanza non vede la Persona_1 madre da più di tre anni e che, le sue patologie, necessita di costruire un rapporto con la stessa gradualmente e senza ulteriori traumi, laddove la resistente dimostri di avere superato le proprie carenze genitoriali;
pertanto, si dispone che gli incontri tra la madre e il figlio minore avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte della . CP_1
Mantenimento del figlio minore In merito agli aspetti economici, occorre rilevare che, in mancanza di documentazione reddituale adeguata e di informazioni precise relative alla condizione economica della resistente e tenuto conto della mancanza di un mantenimento diretto del figlio da parte della madre, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 100,00 la somma che è tenuta a corrispondere Controparte_1
a , entro il giorn olo di mantenimento del Parte_1 fi al 20% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive, etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− dichiara la contumacia di;
Controparte_1
− dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore Persona_1 al padre con residenza presso lo stessa e con diritto-do vederlo secondo quanto disposto in parte motiva presso i Servizi Sociali territorialmente competenti e soltanto all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
ogni mese, la somma di € 100,00, oltre Parte_1 uale secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
− pone a carico di l'obbligo di contribuire al 20% alle Controparte_1 spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per il minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario