Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7888 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Serafino, con domicilio eletto in Poggiomarino, via XXIV Maggio, 313;
contro
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica del 28.3.2025, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21.5.2025, con il quale è stata disposta la gestione straordinaria del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000, e nominata la Commissione straordinaria per il periodo di 18 mesi; della proposta del Ministero dell'Interno del 25.3.2025; della Relazione prot. n. 14/25 N.C. del 10.3.2025, recante l’esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000, pubblicata sulla G.U. n. 116 del 21.05.2025; della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27.3.2025; del provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, acquisito dal Comune di Poggiomarino al prot. n. 10975 del 14.4.2025, successivamente conosciuto, con il quale è stato trasmesso il decreto di gestione straordinaria; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell’Ordine: atti impugnati con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 19.12.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NG NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, rispettivamente Sindaco (-OMISSIS-) e vicesindaco (-OMISSIS-) del Comune di Poggiomarino nella consiliatura eletta a seguito delle elezioni amministrative del 20.9.2020, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 28.3.2025, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21.5.2025, con il quale è stata disposta la gestione straordinaria del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000, e nominata la Commissione straordinaria per il periodo di 18 mesi; della proposta del Ministero dell'Interno del 25.3.2025; della Relazione prot. n. 14/25 N.C. del 10.3.2025, recante l’esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000, pubblicata sulla G.U. n. 116 del 21.5.2025; della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27.3.2025; del provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, acquisito dal Comune di Poggiomarino al prot. n. 10975 del 14.4.2025, successivamente conosciuto, con il quale è stato trasmesso il decreto di gestione straordinaria; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell’Ordine.
In sintesi è accaduto che con provvedimento prefettizio, in dichiarata la sospensione di diritto, dalle rispettive cariche elettive, del sindaco -OMISSIS- e del vice sindaco -OMISSIS- per effetto dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare del 4.10.2024 emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari dei suddetti amministratori in quanto indiziati del reato di cui all’art. 416 ter c.p. in concorso, il Prefetto di Napoli ha provveduto, ai sensi dell’art. 19 del RD 383/1934, alla nomina di un commissario prefettizio per assicurare il regolare funzionamento dell’Amministrazione comunale; a stretto giro, in data 14.11.2024, il sindaco -OMISSIS- ha rassegnato le dimissioni, divenute irrevocabili il 4.12.2024 ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. 267/2000.
Per effetto di tali dimissioni si è determinato lo scioglimento del consiglio comunale previsto dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 2 del d.lgs. 267/2000 e, nelle more dell’adozione del relativo provvedimento, il Prefetto di Napoli, ai sensi del comma 7 del citato art. 141, ha ravvisato motivi di grave e urgente necessità tali da rendere necessaria la sospensione degli organi elettivi dell’ente; ha, quindi, attribuito al predetto commissario prefettizio le funzioni commissariali sindacali, di giunta e di consiglio comunale per la provvisoria gestione del comune di Poggiomarino.
Nel contempo, in ragione di quanto prospettato nella sopra citata ordinanza di custodia cautelare, lo stesso Prefetto di Napoli, con decreto del 3.12.2024, ha disposto l'accesso ispettivo presso il suddetto Comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del d.lgs. 267/2000.
Pertanto, con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 30.12.2024 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale per le sopracitate dimissioni dalla carica del sindaco, e dunque ai sensi del citato art. 141, comma 1, lettera b) n. 2 del d.lgs. n. 267/2000, con contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune di Poggiomarino.
In esito alla disposta indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 6.3.2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, ha ritenuto sussistenti concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali.
Il che ha condotto all’adozione dell’impugnato DPR.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 E SS. D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE AL D.L. 345/91 ED ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 25.06.1991) – ECCESSO DI POTERE (DEFICIT ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DEFICIT DEL REQUISITO DELLA ATTUALITÀ – PERPLESSITÀ) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2727 E 2729 C.C.) ”.
In prima battuta, i ricorrenti hanno contestato che “ la relazione di accesso si è limitata ad individuare i presupposti di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, senza indicare ed individuare i provvedimenti da adottare per rimuovere le criticità riscontrate, dando atto, altresì, che “il Comune di Poggiomarino ... allo stato, dal 21.10.2024 è commissariato ” (cfr. pag. 6); che “ il Ministero dell'Interno, a sua volta, senza alcuna valutazione in ordine ai provvedimenti da adottare per il superamento delle criticità riscontrate, ha ritenuto di procrastinare le nuove elezioni amministrative mediante la nomina di una commissione straordinaria per il periodo di 18 mesi ” (cfr., ancora, pag. 6); che “ la scelta è manifestamente illogica, oltre che immotivata, ove si consideri che l'affidamento della gestione ad una commissione straordinaria non fa seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale e, soprattutto, non è la conseguenza della rimozione degli organi elettivi (sindaco, giunta e consiglio comunale) ” (cfr. pag. 7); che, pertanto, “ l'unica finalità della nomina della commissione straordinaria è stata quella di procrastinare le elezioni amministrative a fronte di un asserito contesto criminale del territorio di Poggiomarino ” (cfr. pag. 8).
2°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 E SS. D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE D.L. 345/91 ED ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 25.06.1991) – ECCESSO DI POTERE (DEFICIT ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DEFICIT DEL REQUISITO DELLA ATTUALITÀ – PERPLESSITÀ) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2727 E 2729 C.C.) ”.
I ricorrenti hanno, inoltre, lamentato che “ la decisione di nominare una commissione straordinaria in un Comune già amministrato da un commissario prefettizio presuppone, quanto meno, una motivazione rafforzata sulla relativa necessità ” (cfr. pag. 11).
3°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE AL D.L. 345/1991 ED ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 25.06.1991) – ECCESSO DI POTERE (DEFICIT ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DEFICIT DEL REQUISITO DELLA ATTUALITÀ – PERPLESSITÀ) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2727 E 2729 C.C.) ”.
Con tale motivo i ricorrenti hanno dedotto che “ la pista investigativa, genericamente dedotta dalla commissione di accesso, allo stato, non è idonea a documentare: - che gli Amministratori o i dipendenti comunali siano “collegati” con i clan; che sia emerso un effettivo e concreto condizionamento degli organi locali, da parte della criminalità organizzata; - che sussista una qualche forma di asservimento del potere (locale) agli interessi deviati dei clan, non solo alla luce del carattere limitato degli addebiti soggettivi, ma anche delle presunte illegittimità amministrative contestate, che non provano alcun concreto condizionamento mafioso della vita dell’Ente Locale e, comunque, dei relativi organi (oggetto di tutela) ” (cfr. pagg. 12 – 13).
Hanno, in ogni caso, contestato la genericità delle cause del commissariamento e, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici, hanno evidenziato che, quanto al professionista reclutato dall’Amministrazione comunale, “ la circostanza, poi, che lo stesso, per altre vicende, sia stato interessato da un'indagine penale - a quanto sapere, è stato anche assolto - è del tutto irrilevante ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati e non comprova alcun tentativo di infiltrazione e/o condizionamento ” (cfr. pag. 15).
Hanno, ancora, stigmatizzato che “ le Autorità di P.S. (…) non hanno potuto indicare un solo episodio di condizionamento in danno di dirigenti o dipendenti per indebite pressioni “esterne”. Cade ogni sospetto di condizionamento ambientale ” (cfr. pag. 17).
4°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 D.LGS. N. 267/2000 ED ALL’ART. 3 L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (PERPLESSITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2727 E 2729 C.C.) – ASSENZA DI PROVA SUL NESSO CAUSALE TRA PATOLOGIE AMMINISTRATIVE E CONDIZIONAMENTO DELLA MALAVITA ORGANIZZATA ”.
I ricorrenti hanno, altresì, contestato che “ la proposta del Ministro dell’Interno non ha esposto elementi o formulato istanze di attivazione dei procedimenti di prevenzione personale in quanto risultano inesistenti elementi obiettivi per qualificare tali soggetti come indiziati di appartenenza ad un clan. Non vi è prova alcuna che gli atti amministrativi, in ogni caso, siano da ricondurre nell’ambito di azioni di condizionamento dei clan. Dunque, si tratta - al più - di reati “ordinari” contro la P.A. e non di illegittimi atti diretti a favorire esponenti dei clan, indotti da situazioni di condizionamento o di collegamento degli organi elettivi o dei dipendenti con esponenti della criminalità organizzata ” (cfr. pag. 18).
5°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 143 D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 DELLA L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (PERPLESSITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
Da ultimo, i ricorrenti hanno censurato la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale in merito all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Si sono contestualmente costituiti in giudizio la Prefettura di Napoli, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (9.7.2025).
Con ordinanza presidenziale 23 luglio 2025, n. 2800, si è così disposto: “ ritenuto necessario acquisire dalle Amministrazioni resistenti gli atti del procedimento in esame, privi di oscuramenti e completi della documentazione allegata; e, in particolare, della relazione della Commissione di Accesso, corredata da tutti i documenti; precisato: che i suddetti documenti vanno depositati in versione integrale e privi di omissis, fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo che l’amministrazione è tenuta ad osservare; che, invero, gli atti di cui sopra sono documenti classificati come «riservati» ai sensi dell’art. 42 l. 3 agosto 2007, n. 124 e che la loro conservazione ed ostensione alle altre parti del giudizio è sottoposta alle cautele di cui all’ottavo comma della disposizione citata; ritenuto: che la conoscenza degli atti in questione, per le parti, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale; che deve essere assegnato termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per il deposito di quanto richiesto in digitale (supporto USB) e con una allegata copia cartacea; che deve essere fissata, per la trattazione di merito, l’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 ”.
L’Amministrazione ha ritualmente adempiuto ai predetti incombenti istruttori.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, le Amministrazioni resistenti, con memoria del 15.12.2025, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti, poiché, trattandosi di “ ex amministratori di un Comune già sciolto in via ordinaria”, essi non sarebbero “portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la dissoluzione dell’ente per infiltrazioni della criminalità organizzata ” (cfr. pag. 3); nel merito, si sono motivatamente opposte ai motivi di ricorso.
Con motivi aggiunti depositati in data 19.12.2025 i ricorrenti hanno preso posizione sugli affidamenti alla Poggioimpianti s.r.l.; sugli affidamenti alla Vastola Impianti s.r.l.; sul chiosco di via nuova San Marzano; sulla variante al p.r.g.; sull'incarico di redazione del p.u.c.; sulla realizzazione del campo polivalente; sull'affidamento dei lavori relativi ai marciapiedi di Via Roma; sull'affidamento dei lavori al cimitero comunale; sul servizio di refezione scolastica; sui lavori di efficientamento energetico scuola Falcone e sul servizio di smaltimento rifiuti urbani; sul servizio di supporto alla riscossione dei tributi di tesoreria; sul permesso di costruire rilasciato in favore del vicesindaco -OMISSIS-, nonché sui lavori di metanizzazione.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità, posto che il comma 11 dell’art. 143 TUEL prevede che “ fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile ”: il che, comunque, radica nei ricorrenti un interesse – di natura prognostica per il proseguimento della propria carriera politica nelle Istituzioni – che sostanzia la legittimazione a ricorrere.
Di converso, la posizione dei ricorrenti – cessati dalla carica – non legittima alcuna prerogativa di partecipazione procedimentale, oggetto delle doglianze trasfuse nel quinto motivo che, pertanto, va respinto.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto; per quanto invece riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.12.2025, rileva il Collegio che si tratta di gravame inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno impugnato alcun atto e/o provvedimento: nondimeno, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, tali motivi possono essere esaminati alla stregua di (semplice) memoria conclusiva.
Tanto precisato, non colgono nel segno i primi due motivi, connotati da affinità tematica e, per questo, esaminabili in modo congiunto, con cui i ricorrenti hanno censurato l’insussistenza dei presupposti per attivare la peculiare gestione straordinaria, stigmatizzando, altresì, la motivazione posta a fondamento di tale decisione.
Nella vigente versione, l’art. 143, comma 1, del TUEL, richiede che l’infiltrazione criminale (nella specie, camorristica), nei termini del condizionamento e/o del collegamento con la gestione amministrativa, sia resa significativa da elementi “ concreti, univoci e rilevanti ”, che assumano una valenza tale da determinare “ un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali ”, aspetto, quest’ultimo, che riveste carattere essenziale per l’adozione della misura di scioglimento dell’organo rappresentativo della comunità locale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 196).
Per pervenire a tale accertamento, il legislatore ha delineato un procedimento rigoroso e articolato.
La verifica circa la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento è affidata al Prefetto competente per territorio, il quale dispone ogni opportuno accertamento, promuovendo di norma l’accesso presso l’ente interessato e trasmettendo entro tre mesi (prorogabili per altri tre) la relazione al Ministro dell’Interno.
Lo scioglimento, poi, viene disposto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, ed è immediatamente trasmesso alle Camere.
La norma di cui all’art. 143 dispone che nella proposta di scioglimento siano indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento comporta la cessazione dalla carica pubblica ricoperta e di ogni altro incarico comunque connesso.
Sono, altresì, risolti di diritto gli incarichi a contratto, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento (comma 6).
Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari, per un periodo non superiore ai sessanta giorni (comma 12).
Al comma 5 è poi prevista la possibilità che in seguito alle verifiche svolte emergano elementi indizianti l’infiltrazione solo nei confronti di determinati soggetti e non anche dell’ente nel suo complesso. In tal caso con decreto del Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto, viene adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto, al fine di ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente.
È possibile anche che, al termine delle operazioni di accertamento, non emergano gli elementi presupposti allo scioglimento e in tale ipotesi il Ministro farà comunque un provvedimento dando conto dell’attività svolta (comma 7). Ed è chiaro, di contro, che se dall’attività dovessero emergere non solo gli elementi di cui al comma 1, ma anche concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata, il Ministro dell’Interno trasmette la relazione all’autorità giudiziaria competente per territorio (comma 8).
La relazione conclusiva della commissione viene trasmessa al Ministero dell’Interno che provvede a proporre lo scioglimento al Consiglio dei Ministri, con immediata trasmissione alle Camere.
Nella proposta, in ossequio a quanto stabilito dal legislatore, devono essere analiticamente indicate le anomalie riscontrate e gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte legittimanti lo scioglimento. Tuttavia, anche in questa fase, viene riconosciuto un potere di giustificazione molto ampio allo Stato, espressione di elevata discrezionalità, che invero caratterizza tutta la disciplina di che trattasi. Una volta che il Consiglio dei ministri ha deliberato, lo scioglimento del consiglio dell’Ente compromesso viene disposto con un Decreto del Presidente della Repubblica.
Con il decreto viene disposto lo scioglimento e nominata la Commissione straordinaria che si insedierà presso l’ente. Il decreto, poi, conserva i suoi effetti per un periodo che va da dodici mesi a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali (comma 10 art. 143 TUEL): nella specie per 18 mesi.
Durante tale periodo la gestione dell’Ente è, per l’appunto, affidata alla Commissione straordinaria, che ha il compito di assicurare il regolare funzionamento dei servizi, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. È un organo straordinario ed unitario che quindi si rapporta all’esterno e all’interno come volontà collegiale.
A tal riguardo, va osservato che il provvedimento di scioglimento costituisce una misura straordinaria, di carattere non sanzionatorio, bensí preventivo, per affrontare una situazione emergenziale (cfr. Corte Costituzionale, 19 marzo 1993, n. 103) e finalizzata alla salvaguardia dell’Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149).
L’interesse curato dall’Amministrazione statale giustifica che il potere nell’apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione di scioglimento debba essere particolarmente ampio, se necessario travalicando le responsabilità personali dei singoli amministratori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2793).
Nella specie, dall’esame della relazione sono emersi elementi di oggettiva gravità, che palesemente giustificano l’esigenza di disporre la gestione straordinaria oggetto del contendere.
Nel processo di formazione di una variante al piano degli insediamenti produttivi è emerso, sulla scorta dell’ordinanza cautelare, che elemento trainante sia stato rappresentato dalla volontà di un esponente della criminalità locale allo specifico fine di favorire l’esercizio di attività estorsiva nei confronti di alcuni imprenditori di Poggiomarino, che peraltro sarebbero parenti del vicesindaco, odierno ricorrente; pressione che avrebbe determinato la deliberazione del Consiglio comunale del 15.3.2021, in tal modo dando attuazione concreta all’ingerenza sopra illustrata.
In particolare, nella relazione conclusiva si legge che “ dall'esame del provvedimento cautelare in argomento, si evince come, già nel marzo 2020, -OMISSIS-, capo dell'organizzazione detentrice – secondo l'Autorità giudiziaria – del massimo potere criminale in Poggiomarino, si fosse accordato – per il tramite dell'intermediazione di -OMISSIS-, esponente della locale coalizione di centro destra – con il candidato-sindaco da questi indicato, -OMISSIS-, assicurando sostegno elettorale al gruppo politico rappresentato da quest'ultimo, in cambio di utilità, consistenti nell'etero direzione delle procedure di approvazione della variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi (d'ora in avanti solo P.I.P.) e del progetto di riqualificazione del cimitero comunale, nonché, più in generale, nell'affidamento di appalti pubblici in favore di ditte compiacenti, autrici – a loro volta – di elargizioni di denaro in favore della consorteria mafiosa riferibile allo stesso -OMISSIS- ”.
Sempre in campo urbanistico, è stato evidenziato l’affidamento diretto dell’incarico di redazione del definitivo del PUC, della VAS e dell’aggiornamento del preliminare del PUC ad una società il cui socio unico è stato tratto in arresto nel marzo del 2017 e contestualmente sottoposto agli arresti domiciliari per turbata libertà degli incanti in concorso, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti, complessivamente, di 71 soggetti, indagati per reati gravi come la corruzione, ritenendosi tali condotte funzionali ad agevolare organizzazioni criminali di stampo camorristico.
Nella relazione conclusiva si legge, a tal proposito, che “ le attività investigative, in particolare, hanno permesso di far emergere la sistematica operatività di un gruppo di "colletti bianchi" in grado di incidere in maniera determinante sull'aggiudicazione di gare di appalto in favore di imprese "predesignate", alcune delle quali riconducibili a soggetti vicini alla criminalità organizzata e, precisamente, al clan dei casalesi (fazione "-OMISSIS-") ”.
Ed ancora, l’Amministrazione ha annullato l’aggiudicazione originaria dei lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport mediante una gestione del procedimento indiziata di illegittimità, soprattutto in quanto – sulla scorta di intercettazioni telefoniche – tale decisione sarebbe scaturita da pressioni esterne; e, in esito alla riedizione della procedura di gara, i predetti lavori risultano essere stati aggiudicati ad un’ATI della quale ha fatto parte, altresì, una società destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia, ritenuta contigua ad esponenti della criminalità organizzata.
Nella relazione conclusiva, sul punto, si legge che “ dalle intercettazioni dell'11.4.2021 – ossia due giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte - riportate nell'OCC 366/2024 si evince che -OMISSIS- concorda con -OMISSIS- l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori alla -OMISSIS- “tu ora intanto vai da -OMISSIS- e vedi come annullare questa cosa a questo -OMISSIS-”. Emerge, dunque, che la partecipazione alla gara del solo imprenditore -OMISSIS- abbia scontentato -OMISSIS-, al punto da indurlo a chiedere al suo interlocutore -OMISSIS- di attivarsi per la rimozione dell'incarico dell'Arch. -OMISSIS- o di indurre lo stesso all'annullamento della procedura. Cosa che, come sopra riferito, di fatto avveniva pochi giorni dopo ossia in data 29.4.2021 ”.
Altro fronte ha riguardato la pavimentazione stradale di via Roma, la gestione dei servizi cimiteriali (oggetto di frazionamento artificioso che avrebbe favorito l’adozione di atti di affidamento diretto), nell’ambito dei quali – con riguardo alle manutenzioni elettriche – è risultato che negli anni 2021, 2022 e 2023 tale commessa è stata affidata ad una ditta di cui uno dei soci accomandanti è legato da un rapporto di parentela con un consigliere comunale; ed ancora, anche per il servizio di refezione scolastica è stato rilevato un affidamento ad un’impresa la cui rappresentante legale (con precedenti per frode nel conseguimento di erogazioni previdenziali ed assistenziali e nei cui confronti risultano rapporti di affinità con la figlia di un esponente di spicco della criminalità locale) risulta essere imparentata anche con l’assessore allo sport e all’edilizia scolastica: affidamento, peraltro, reiterato in violazione del principio di rotazione e in violazione della disciplina sul divieto di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Ulteriori ambiti di analisi si sono concentrati sull’affidamento dei lavori di efficientamento energetico presso la scuola media Giovanni Falcone, in merito ai quali, nell’ordinanza di custodia cautelare, è stata illustrata una pratica estorsiva anch’essa diretta a favorire gli interessi della criminalità locale, e ciò sulla base delle risultanze di intercettazioni ambientali.
In proposito, nella relazione conclusiva si legge che “ dalle intercettazioni dell'aprile 2021 della conversazione tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, riportate nell'OCC n. 336/24, si legge un preciso riferimento ad alcuni lavori da effettuarsi presso la scuola media G. Falcone, ove i due chiariscono la procedura da seguire nell'espletamento della aggiudicazione ossia, nello specifico, l'opportunità di invitare 5 operatori economici già individuati a monte e compiacenti: "300 mila euro alla scuola Falcone? Vi porto io la persona perché... ha detto deve prendere a 5 di loro... te li porto a tutti e 5 io... senza parlare” ”.
Non dissimilmente, anche per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani si è rilevato un prolungato affidamento (7 anni, a decorrere da giugno 2018) ad una società che avrebbe mutato soltanto formalmente la propria compagine e che, comunque, in data 16.9.2024 è stata destinataria di una comunicazione di improcedibilità con riferimento all’istanza di iscrizione in white list per intervenuta inattività dell’impresa; ed all’interno della quale sarebbero stati reclutati soggetti gravati da notizie di reato per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p.
A tal riguardo, nella relazione conclusiva è stata operata un’analisi delle società che hanno evidenziato interesse a tale commessa, osservandosi che “ la D.M. Tecnology srl è riconducibile al gruppo familiare NF che gestisce l'Igiene Urbana Evolution srl per il tramite della BFO President Holding srl, iscritta nella white list della Prefettura di Salerno fino al 10.5.2024. L'Igiene Urbana Evolution srl è, dunque, strettamente collegata a due società, L'Igiene Urbana srl e la A.M. Tecnology srl, che operano nel settore dei "servizi ambientali, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti", primariamente nel territorio campano, entrambe trasferite da Scafati (SA) a Milano e riconducibili a NF NI e AL EA. Questi risultano gravati da precedenti di polizia e pregiudizi penali, prevalentemente per violazioni ambientali che, in materia di normativa antimafia, rientrano nel novero dei cc.dd. "delitti-spia", in quanto possibili indici di contesti imprenditoriali esposti al rischio di infiltrazioni di stampo mafioso ”.
Parimenti rilevante è stato considerato l’affidamento del servizio di tesoreria e di supporto alla gestione dei tributi: il primo, caratterizzato per ripetute proroghe, alle medesime condizioni contrattuali, pure a fronte dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale (nel 2015 e nel 2021), di un nuovo schema di convenzione ex art. 210 del TUEL; il secondo, invece, sarebbe stato svolto in regime di proroga da un’ATI, dal 2011 al 2023, fin quando, a gennaio 2024, a seguito dì gara ad evidenza pubblica, è stato affidato alla medesima impresa che ha svolto il servizio di tesoreria; impresa che, sulla scorta di quanto evidenziato dal Prefetto di Napoli, ha ottenuto la concessione del servizio di riscossione entrate del Comune all’epoca dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa già nel 1999.
Completano il quadro oggettuale un permesso di costruire rilasciato nel 2018 in favore dell’ex vicesindaco, in ordine al quale il Prefetto di Napoli ha evidenziato la mancanza di qualsiasi attività di controllo sul rispetto del titolo edilizio da parte degli uffici comunali sin dalla data del relativo rilascio.
Nonché i lavori di metanizzazione, la cui esecuzione sarebbe stata affidata a imprese incaricate in difetto di comunicazione al direttore dei lavori ed alla stessa Amministrazione, ciò concretando il rischio di omissione dei controlli antimafia.
Il carattere circostanziato dei rilievi depone, altresì, per il rigetto del terzo e quarto motivo, i quali sostanziano l’adozione della gestione straordinaria sulla base di una valutazione probabilistica, avallata in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
Ciò che, dunque, determina la legittimità dell’impugnato provvedimento è la conformità alla ratio dell’art. 143 del TUEL, che – come ha statuito la Sezione (5 febbraio 2019, n. 1433) – “ richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi concreti, univoci e rilevanti, che assumano valenza tale da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle Amministrazioni Comunali e Provinciali. Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per concretezza, in quanto assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale ”.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti, il che rileva anche ai fini della domanda risarcitoria proposta, peraltro oralmente e in occasione della discussione finale, dal difensore dei ricorrenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in euro 5.000,00, oltre accessori, che i ricorrenti, in solido tra loro, dovranno corrispondere al Ministero dell’Interno; restano compensate le spese processuali nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori e in solido tra loro, in favore del Ministero dell’Interno; restano compensate le spese processuali nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
NG NI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NI | RO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.