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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2178/2024 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Romanin del Foro C.F._1
di Ferrara, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Statuto n. 15 a Portomaggiore
(FE) – (c.f: ), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria C.F._2
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
) nato il [...] a [...], residente a [...]CP_1 C.F._3
(PD), Via Pigafetta n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora D'Aquino del Foro di Rovigo, come da mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.02.2025
( , elettivamente domiciliato nel di lei studio sito in Via Emilio Zanella, 10/c – C.F._4
Rovigo (RO) con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: all'udienza in data 26 febbraio 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni conformemente alle condizioni di cui alla memoria depositata dai procuratori in data 19-20/02/2025. Il
P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con il resistente il CP_1
giorno 06 agosto 2000 ad Occhiobello.
Il resistente si è costituito depositando comparsa di costituzione e risposta in data 3 febbraio 2025.
Nelle more della celebrazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. le parti sono pervenute ad n accordo mediante l'individuazione di condizioni condivise da porre alla base dei rapporti familiari, per effetto dell'intervenuta cessazione della convivenza, che di seguito si riportano: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. lett. b) Legge n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06.08.2000 dai signori e iscritto nel registro dei matrimoni del Comune Parte_1 CP_1
di Occhiobello Anno 2000 – n. 17 – parte II – Serie A – ufficio 1 ordinando all'ufficiale dello stato civili competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2) Confermare la responsabilità genitoriale della figlia minore in capo a entrambi i genitori, da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale. La minore abiterà con la madre che curerà l'amministrazione ordinaria, mentre ogni altra decisione di carattere straordinario verrà decisa da entrambi i coniugi. Il padre vedrà la minore quando padre e figlia vorranno compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e quelli lavorativi del padre. 3) Stabilire a carico del sig. in favore della CP_1
signora un contributo al mantenimento di euro 300,00 per la figlia, oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie mediche scolastiche e sportive come da Protocollo in uso presso il Tribunale id
Ferrara, con rivalutazione Istat, ed euro 150,00 per il figlio . Il contributo a favore di Per_2
si intenderà revocato quando lo stesso inizierà a percepire un reddito superiore a € 900.00 Per_2
mensili, mentre il sig. si obbligherà a pagare la somma di euro 300,00 qualora non CP_1 Per_2
dovesse svolgere attività lavorativa. 4) Gli assegni saranno versati alla sig.ra dal datore Parte_1 di lavoro (attualmente soc. P.IVA Controparte_2
) ex art. 473–bis.37 c.c. - Spese legali compensate”. P.IVA_1
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio con rito concordatario ad Occhiobello (RO) il 6 agosto 2000 optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati due figli: , nato il [...], e Persona_3 Persona_4
nata il [...].
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 7395/2019 del 23 ottobre 2019.
pagina 2 di 4 La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere quindi pronunziata.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 8 ottobre 2019, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la figlia.
In particolare, le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, apparendo conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Occhiobello (RO) il 6 agosto 2000 fra , nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
il 21/09/1973.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Occhiobello di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 3 di 4 Anno 2000 Atto n. 17 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
5. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2178/2024 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Romanin del Foro C.F._1
di Ferrara, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Statuto n. 15 a Portomaggiore
(FE) – (c.f: ), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria C.F._2
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
) nato il [...] a [...], residente a [...]CP_1 C.F._3
(PD), Via Pigafetta n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora D'Aquino del Foro di Rovigo, come da mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.02.2025
( , elettivamente domiciliato nel di lei studio sito in Via Emilio Zanella, 10/c – C.F._4
Rovigo (RO) con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: all'udienza in data 26 febbraio 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni conformemente alle condizioni di cui alla memoria depositata dai procuratori in data 19-20/02/2025. Il
P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con il resistente il CP_1
giorno 06 agosto 2000 ad Occhiobello.
Il resistente si è costituito depositando comparsa di costituzione e risposta in data 3 febbraio 2025.
Nelle more della celebrazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. le parti sono pervenute ad n accordo mediante l'individuazione di condizioni condivise da porre alla base dei rapporti familiari, per effetto dell'intervenuta cessazione della convivenza, che di seguito si riportano: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. lett. b) Legge n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06.08.2000 dai signori e iscritto nel registro dei matrimoni del Comune Parte_1 CP_1
di Occhiobello Anno 2000 – n. 17 – parte II – Serie A – ufficio 1 ordinando all'ufficiale dello stato civili competente di procedere alla annotazione della sentenza. 2) Confermare la responsabilità genitoriale della figlia minore in capo a entrambi i genitori, da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale. La minore abiterà con la madre che curerà l'amministrazione ordinaria, mentre ogni altra decisione di carattere straordinario verrà decisa da entrambi i coniugi. Il padre vedrà la minore quando padre e figlia vorranno compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e quelli lavorativi del padre. 3) Stabilire a carico del sig. in favore della CP_1
signora un contributo al mantenimento di euro 300,00 per la figlia, oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie mediche scolastiche e sportive come da Protocollo in uso presso il Tribunale id
Ferrara, con rivalutazione Istat, ed euro 150,00 per il figlio . Il contributo a favore di Per_2
si intenderà revocato quando lo stesso inizierà a percepire un reddito superiore a € 900.00 Per_2
mensili, mentre il sig. si obbligherà a pagare la somma di euro 300,00 qualora non CP_1 Per_2
dovesse svolgere attività lavorativa. 4) Gli assegni saranno versati alla sig.ra dal datore Parte_1 di lavoro (attualmente soc. P.IVA Controparte_2
) ex art. 473–bis.37 c.c. - Spese legali compensate”. P.IVA_1
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio con rito concordatario ad Occhiobello (RO) il 6 agosto 2000 optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati due figli: , nato il [...], e Persona_3 Persona_4
nata il [...].
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 7395/2019 del 23 ottobre 2019.
pagina 2 di 4 La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere quindi pronunziata.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 8 ottobre 2019, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la figlia.
In particolare, le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, apparendo conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Occhiobello (RO) il 6 agosto 2000 fra , nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
il 21/09/1973.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Occhiobello di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 3 di 4 Anno 2000 Atto n. 17 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
5. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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