Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di rimborso per violazione di norme fiscali e principi europei

    La Corte ha ritenuto che non sussistono le condizioni per il rimborso anticipato dell'IVA poiché la società non ha realizzato operazioni attive, impedendo la verifica del requisito dell'aliquota media. La ratio della norma è quella di consentire il recupero dell'IVA a imprese con credito strutturale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 41
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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