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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1598/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5273/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - DD Interporto Sud Europa 81024
DD CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.p.A. aveva proposto opposizione contro l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta, avverso il Diniego Parziale espresso con provvedimento prot. 19637/RU del 22/10/2024, notificato in pari data, di complessivi € 25.864,86, oltre interessi ex art. 14, comma 5 del D. lgs. n. 504/1995, richiesti a titolo di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, già versata e successivamente restituita al cliente finale Società_1 S.p.A.
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di energia elettrica, deduceva che nel biennio
2010-2011 aveva regolarmente addebitato ai propri clienti l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, provvedendo successivamente al suo versamento all'Erario, in ossequio alla normativa all'epoca vigente. A seguito dell'instaurazione di un contenzioso civile da parte del cliente finale, Società_1 S.p.A., quest'ultima otteneva dal Tribunale di Napoli ordinanza di condanna della Resistente_1 S.p.A. alla restituzione della somma di € 25.864,86, corrispondente agli importi versati a titolo di addizionale.
Nel rispetto dell'art. 14 del Testo Unico Accise, la ricorrente presentava tempestivamente istanza di rimborso all'Ufficio competente in data 23/02/2022 (prot. 4459/RU), allegando documentazione comprovante l'avvenuto rimborso al cliente e la definitività della decisione giudiziale.
Tuttavia, con provvedimento prot. 14527/RU del 14/07/2022, l'Ufficio rigettava l'istanza per asserita incompletezza documentale, omettendo qualsivoglia contestazione in merito all'ammontare dell'importo richiesto.
A seguito di tale rigetto, Resistente_1 S.p.A. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (RGR n. 236/2023), la quale con sentenza n. 2527/2023 accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello, ma la CGT di II grado della Campania, con sentenza n. 4785/2024, rigettava l'impugnazione, confermando l'accoglimento del ricorso e parimenti compensando le spese.
Nonostante le due pronunce favorevoli alla contribuente, e il mancato esercizio del diritto al ricorso per cassazione da parte dell'Ufficio, il quale comportava il passaggio in giudicato delle sentenze,
l'Amministrazione doganale notificava in data 22/10/2024 un nuovo provvedimento di diniego parziale (prot.
19637/RU), riconoscendo solo € 23.262,55 quale importo da rimborsare, sulla base della direttiva interna
ADM n. 204116 del 13/05/2022, che circoscriveva il rimborso ai soli versamenti effettuati dal 1° aprile 2010, escludendo quelli relativi al primo trimestre dell'anno.
La contribuente, quindi, impugnava il nuovo diniego avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, lamentando l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio che, in violazione del giudicato formatosi, tentava di rideterminare in via unilaterale il quantum iudicatum.
La ricorrente insisteva, inoltre, sulla debenza degli interessi legali sull'intera somma dal 23/02/2022, data della prima istanza, e chiedeva la condanna dell'Ufficio anche al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del proprio difensore antistatario.
L'Ufficio resistente si era costituito in giudizio contestando integralmente le pretese della ricorrente deducendo che né la sentenza di primo grado né quella di appello avrebbero statuito specificamente sul quantum, limitandosi a riconoscere in astratto il diritto al rimborso.
Aveva, inoltre, contestato la debenza degli importi relativi al primo trimestre 2010, in quanto prescritti, e sosteneva la legittimità del diniego parziale in quanto conforme alla normativa interna e alla documentazione disponibile.
Successivamente, la ricorrente depositava memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, nelle quali ripercorreva l'intero iter del procedimento e ribadiva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio delle Dogane di
Caserta, insistendo in particolare sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sottolineava che già nel ricorso introduttivo (RGR n. 236/2023) era stata chiesta espressamente la condanna al rimborso della somma di € 25.864,86 oltre interessi, e che tale importo costituiva parte integrante del thema decidendum esaminato dalla CGT di I grado e dalla CGT di II grado, le quali, pur non riportando tale cifra nel dispositivo, ne avevano dato atto nella motivazione accogliendo il ricorso nella sua interezza.
La contribuente, inoltre, documentava che in data 20 marzo 2025 l'Ufficio provvedeva a rimborsare parzialmente la somma di € 23.260,55, ma ometteva di corrispondere l'importo residuo di € 2.604,31, oltre agli interessi legali sulla somma già versata, maturati dal 23 febbraio 2022 (data dell'istanza) sino al pagamento. Secondo la contribuente, l'omissione di tale rimborso costituiva non solo una violazione del giudicato, ma anche una reiterazione di un comportamento elusivo delle decisioni giurisdizionali.
In virtù di ciò, la società riteneva destituita di fondamento la pretesa dell'Amministrazione di sottrarsi al rimborso per prescrizione.
In conclusione, la società ricorrente insisteva per l'annullamento del diniego parziale prot. 19637/RU del
22/10/2024, e per la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'intero importo richiesto di € 25.864,86 oltre interessi legali dal 23/02/2022 sino all'effettivo pagamento, con vittoria di spese di giudizio e loro distrazione a favore del difensore antistatario.
Il ricorso è stato accolto in primo grado riconoscendo alla Resistente_1 Spa di ottenere il rimborso della residua somma di € 2.604,31 quale addizionale, oltre i relativi interessi dal 23/02/2022 sino al versamento ex art.14
Tua; nonché la ulteriore somma di € 2.090,59 a titolo di interessi dal 28/02/2022 fino al 20/03/2025 maturati sull'importo di € 23.260,55 già versato dall'Ufficio alla Resistente_1 S.p.A.
Tanto sul presupposto che l'importo richiesto di € 25.864,86, in luogo dei 23.262,55 euro ottenuti, emerge chiaramente dalle richiamate sentenze di primo e secondo grado n. 2527/2023 e n. 4785/2024.
In particolare, tale importo non si rileva solo dalle richieste di parte ma anche nella parte motiva della sentenza n. 2527/2023 di questa Corte di Giustizia dove si vede scritto tale importo, oltre che nell'oggetto dell'impugnazione e nella sezione svolgimento. Difatti, in questa parte motiva è chiaramente scritto: «Il
Collegio rileva che, in applicazione della predetta normativa, l'odierna Ricorrente distributrice di energia elettrica aveva corrisposto, al consumatore finale Società_1 s.p.a. la somma di €25.864,86 oltre spese di giudizio, avendo questa esercitato e vinto il giudizio per restituzione dell'indebito in relazione a consumi effettuati negli anni 2010 e 2011, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Napoli in data
04.11.2021. Il Collegio pertanto riscontra la legittimità della richiesta di rimborso formulata nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, ricorrendone i presupposti di legge».
Riguardo alla eccezione di prescrizione va, poi, evidenziato che già il giudice del Tribunale di Napoli aveva condivisibilmente motivato che “Quanto all'eccepita prescrizione va osservato che, in applicazione di quanto prevede l'art.2935 c.c., il termine non può essere fatto decorrere prima del 05.03.2015. […] Deriva che solo con la sentenza CGUE del 05.03.2015 è stata dichiarata l'illegittimità dell'addizionale per cui è causa per contrasto alla direttiva 2008/118/CE ed a partire da tale decisione che ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale”.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane sulla quantificazione del quantum debeatur deducendo che le sentenze indicate si limitano a riconoscere la mera sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, ma nessuna delle due decisioni statuisce in maniera espressa e diretta il quantum debeatur.
Di analogo tenore anche il dispositivo della pronuncia della corte di giustizia tributaria di secondo grado, adita dall'Ufficio, a tenore del quale “
P.Q.M.
[la corte] rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del grado”.
Circa l'impianto motivazionale, analogamente, non si rinviene alcun riferimento alla determinazione dell'ammontare esatto dell'importo da restituire.
Dello stesso tenore risulta anche la motivazione resa dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Napoli.
Circa il riferimento all'importo di €. 25.864,86, che il giudice dime cure evidenzia essere inserito in oggetto e nella sezione svolgimento della sentenza n. 2527/2023 resa dalla CGT I di Caserta, se ne evidenzia l'irrilevanza e comunque l'inidoneità a suffragare la motivazione dell'impugnata decisione.
Si rappresenta, in merito, che la l'indicazione del menzionato importo nel testo della sentenza n. 2527/2023, essendo collocato al di fuori della parte propriamente motiva, ovvero dei “
MOTIVI DELLA DECISIONE
” non concorre alla determinazione dell'iter logico giuridico posto a supporto della decisione di cui alla parte dispositiva e, per tanto, non concorre ad integrare il dispositivo nel punto in cui omette di determinare espressamente il quantum debeatur.
L'appellante ribadisce, poi, che l'istanza della contribuente avanzata per l'integrazione dell'importo già riconosciuto dall'Ufficio, per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2010, fa riferimento ad un arco temporale rispetto cui risulta maturato il temine decennale di prescrizione.
Si è costituita la società contribuente ribadendo quanto già dedotto in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
L'appello verte sul “quantum debeatur” in merito al rimborso in favore della società contribuente dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, già versata e successivamente restituita al cliente finale Società_1 S.p.A., rimborso riconosciuto e già versato dall'Ufficio solo per euro 23.262,55, a fronte della somma richiesta di euro €. 25.864,86, ovvero in relazione ai soli versamenti effettuati dal 1° aprile 2010, escludendo quelli relativi al primo trimestre dell'anno in quanto prescritti.
Tanto premesso, va, innanzitutto, rilevato che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, come indicato dalla contribuente nelle controdeduzioni, l'Ufficio deve rimborsare alla società fornitrice l'importo che essa stessa ha provveduto a rimborsare al cliente finale per effetto di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, che, nel caso di specie, è inequivocabilmente pari ad euro €. 25.864,86.
Riguardo la prescrizione dedotta dall'Ufficio per gli importi relativi al primo trimestre 2010, va osservato che tale eccezione era già stata respinta dal Tribunale di Napoli nel giudizio instaurato dal cliente finale, con ordinanza n. 13159/2021 del 4 novembre 2021, la quale affermava che il termine prescrizionale decennale non poteva iniziare a decorrere prima della sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 marzo 2015 che aveva dichiarato l'incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria, per cui non può essere sollevata in questa sede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 700,00 oltre accessori da attribuirsi al dott. Difensore_1.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5273/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - DD Interporto Sud Europa 81024
DD CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2034/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.p.A. aveva proposto opposizione contro l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta, avverso il Diniego Parziale espresso con provvedimento prot. 19637/RU del 22/10/2024, notificato in pari data, di complessivi € 25.864,86, oltre interessi ex art. 14, comma 5 del D. lgs. n. 504/1995, richiesti a titolo di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, già versata e successivamente restituita al cliente finale Società_1 S.p.A.
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di energia elettrica, deduceva che nel biennio
2010-2011 aveva regolarmente addebitato ai propri clienti l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, provvedendo successivamente al suo versamento all'Erario, in ossequio alla normativa all'epoca vigente. A seguito dell'instaurazione di un contenzioso civile da parte del cliente finale, Società_1 S.p.A., quest'ultima otteneva dal Tribunale di Napoli ordinanza di condanna della Resistente_1 S.p.A. alla restituzione della somma di € 25.864,86, corrispondente agli importi versati a titolo di addizionale.
Nel rispetto dell'art. 14 del Testo Unico Accise, la ricorrente presentava tempestivamente istanza di rimborso all'Ufficio competente in data 23/02/2022 (prot. 4459/RU), allegando documentazione comprovante l'avvenuto rimborso al cliente e la definitività della decisione giudiziale.
Tuttavia, con provvedimento prot. 14527/RU del 14/07/2022, l'Ufficio rigettava l'istanza per asserita incompletezza documentale, omettendo qualsivoglia contestazione in merito all'ammontare dell'importo richiesto.
A seguito di tale rigetto, Resistente_1 S.p.A. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (RGR n. 236/2023), la quale con sentenza n. 2527/2023 accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello, ma la CGT di II grado della Campania, con sentenza n. 4785/2024, rigettava l'impugnazione, confermando l'accoglimento del ricorso e parimenti compensando le spese.
Nonostante le due pronunce favorevoli alla contribuente, e il mancato esercizio del diritto al ricorso per cassazione da parte dell'Ufficio, il quale comportava il passaggio in giudicato delle sentenze,
l'Amministrazione doganale notificava in data 22/10/2024 un nuovo provvedimento di diniego parziale (prot.
19637/RU), riconoscendo solo € 23.262,55 quale importo da rimborsare, sulla base della direttiva interna
ADM n. 204116 del 13/05/2022, che circoscriveva il rimborso ai soli versamenti effettuati dal 1° aprile 2010, escludendo quelli relativi al primo trimestre dell'anno.
La contribuente, quindi, impugnava il nuovo diniego avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, lamentando l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio che, in violazione del giudicato formatosi, tentava di rideterminare in via unilaterale il quantum iudicatum.
La ricorrente insisteva, inoltre, sulla debenza degli interessi legali sull'intera somma dal 23/02/2022, data della prima istanza, e chiedeva la condanna dell'Ufficio anche al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del proprio difensore antistatario.
L'Ufficio resistente si era costituito in giudizio contestando integralmente le pretese della ricorrente deducendo che né la sentenza di primo grado né quella di appello avrebbero statuito specificamente sul quantum, limitandosi a riconoscere in astratto il diritto al rimborso.
Aveva, inoltre, contestato la debenza degli importi relativi al primo trimestre 2010, in quanto prescritti, e sosteneva la legittimità del diniego parziale in quanto conforme alla normativa interna e alla documentazione disponibile.
Successivamente, la ricorrente depositava memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, nelle quali ripercorreva l'intero iter del procedimento e ribadiva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio delle Dogane di
Caserta, insistendo in particolare sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sottolineava che già nel ricorso introduttivo (RGR n. 236/2023) era stata chiesta espressamente la condanna al rimborso della somma di € 25.864,86 oltre interessi, e che tale importo costituiva parte integrante del thema decidendum esaminato dalla CGT di I grado e dalla CGT di II grado, le quali, pur non riportando tale cifra nel dispositivo, ne avevano dato atto nella motivazione accogliendo il ricorso nella sua interezza.
La contribuente, inoltre, documentava che in data 20 marzo 2025 l'Ufficio provvedeva a rimborsare parzialmente la somma di € 23.260,55, ma ometteva di corrispondere l'importo residuo di € 2.604,31, oltre agli interessi legali sulla somma già versata, maturati dal 23 febbraio 2022 (data dell'istanza) sino al pagamento. Secondo la contribuente, l'omissione di tale rimborso costituiva non solo una violazione del giudicato, ma anche una reiterazione di un comportamento elusivo delle decisioni giurisdizionali.
In virtù di ciò, la società riteneva destituita di fondamento la pretesa dell'Amministrazione di sottrarsi al rimborso per prescrizione.
In conclusione, la società ricorrente insisteva per l'annullamento del diniego parziale prot. 19637/RU del
22/10/2024, e per la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'intero importo richiesto di € 25.864,86 oltre interessi legali dal 23/02/2022 sino all'effettivo pagamento, con vittoria di spese di giudizio e loro distrazione a favore del difensore antistatario.
Il ricorso è stato accolto in primo grado riconoscendo alla Resistente_1 Spa di ottenere il rimborso della residua somma di € 2.604,31 quale addizionale, oltre i relativi interessi dal 23/02/2022 sino al versamento ex art.14
Tua; nonché la ulteriore somma di € 2.090,59 a titolo di interessi dal 28/02/2022 fino al 20/03/2025 maturati sull'importo di € 23.260,55 già versato dall'Ufficio alla Resistente_1 S.p.A.
Tanto sul presupposto che l'importo richiesto di € 25.864,86, in luogo dei 23.262,55 euro ottenuti, emerge chiaramente dalle richiamate sentenze di primo e secondo grado n. 2527/2023 e n. 4785/2024.
In particolare, tale importo non si rileva solo dalle richieste di parte ma anche nella parte motiva della sentenza n. 2527/2023 di questa Corte di Giustizia dove si vede scritto tale importo, oltre che nell'oggetto dell'impugnazione e nella sezione svolgimento. Difatti, in questa parte motiva è chiaramente scritto: «Il
Collegio rileva che, in applicazione della predetta normativa, l'odierna Ricorrente distributrice di energia elettrica aveva corrisposto, al consumatore finale Società_1 s.p.a. la somma di €25.864,86 oltre spese di giudizio, avendo questa esercitato e vinto il giudizio per restituzione dell'indebito in relazione a consumi effettuati negli anni 2010 e 2011, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Napoli in data
04.11.2021. Il Collegio pertanto riscontra la legittimità della richiesta di rimborso formulata nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, ricorrendone i presupposti di legge».
Riguardo alla eccezione di prescrizione va, poi, evidenziato che già il giudice del Tribunale di Napoli aveva condivisibilmente motivato che “Quanto all'eccepita prescrizione va osservato che, in applicazione di quanto prevede l'art.2935 c.c., il termine non può essere fatto decorrere prima del 05.03.2015. […] Deriva che solo con la sentenza CGUE del 05.03.2015 è stata dichiarata l'illegittimità dell'addizionale per cui è causa per contrasto alla direttiva 2008/118/CE ed a partire da tale decisione che ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale”.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane sulla quantificazione del quantum debeatur deducendo che le sentenze indicate si limitano a riconoscere la mera sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, ma nessuna delle due decisioni statuisce in maniera espressa e diretta il quantum debeatur.
Di analogo tenore anche il dispositivo della pronuncia della corte di giustizia tributaria di secondo grado, adita dall'Ufficio, a tenore del quale “
P.Q.M.
[la corte] rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del grado”.
Circa l'impianto motivazionale, analogamente, non si rinviene alcun riferimento alla determinazione dell'ammontare esatto dell'importo da restituire.
Dello stesso tenore risulta anche la motivazione resa dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Napoli.
Circa il riferimento all'importo di €. 25.864,86, che il giudice dime cure evidenzia essere inserito in oggetto e nella sezione svolgimento della sentenza n. 2527/2023 resa dalla CGT I di Caserta, se ne evidenzia l'irrilevanza e comunque l'inidoneità a suffragare la motivazione dell'impugnata decisione.
Si rappresenta, in merito, che la l'indicazione del menzionato importo nel testo della sentenza n. 2527/2023, essendo collocato al di fuori della parte propriamente motiva, ovvero dei “
MOTIVI DELLA DECISIONE
” non concorre alla determinazione dell'iter logico giuridico posto a supporto della decisione di cui alla parte dispositiva e, per tanto, non concorre ad integrare il dispositivo nel punto in cui omette di determinare espressamente il quantum debeatur.
L'appellante ribadisce, poi, che l'istanza della contribuente avanzata per l'integrazione dell'importo già riconosciuto dall'Ufficio, per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2010, fa riferimento ad un arco temporale rispetto cui risulta maturato il temine decennale di prescrizione.
Si è costituita la società contribuente ribadendo quanto già dedotto in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
L'appello verte sul “quantum debeatur” in merito al rimborso in favore della società contribuente dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, già versata e successivamente restituita al cliente finale Società_1 S.p.A., rimborso riconosciuto e già versato dall'Ufficio solo per euro 23.262,55, a fronte della somma richiesta di euro €. 25.864,86, ovvero in relazione ai soli versamenti effettuati dal 1° aprile 2010, escludendo quelli relativi al primo trimestre dell'anno in quanto prescritti.
Tanto premesso, va, innanzitutto, rilevato che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, come indicato dalla contribuente nelle controdeduzioni, l'Ufficio deve rimborsare alla società fornitrice l'importo che essa stessa ha provveduto a rimborsare al cliente finale per effetto di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, che, nel caso di specie, è inequivocabilmente pari ad euro €. 25.864,86.
Riguardo la prescrizione dedotta dall'Ufficio per gli importi relativi al primo trimestre 2010, va osservato che tale eccezione era già stata respinta dal Tribunale di Napoli nel giudizio instaurato dal cliente finale, con ordinanza n. 13159/2021 del 4 novembre 2021, la quale affermava che il termine prescrizionale decennale non poteva iniziare a decorrere prima della sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 marzo 2015 che aveva dichiarato l'incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria, per cui non può essere sollevata in questa sede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 700,00 oltre accessori da attribuirsi al dott. Difensore_1.