CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40482 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN AR DE AN US IO R.G.N. 25094/2025 ES IZ SENTENZA Sul ricorso proposto da: NT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere US IO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rivalutazione o meno della concedibilità delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e il rigetto del ricorso nel resto;
dato atto che il difensore, Avv. Cosimo Zaccaria, con atto del 28 ottobre 2025 ha comunicato la propria rinuncia a comparire all’udienza di trattazione orale da lui richiesta;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell’11 marzo 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui ZI OU era stato condannato per tentata aggravata e lesioni;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore, eccependo:
1.1 inosservanza e non corretta applicazione dell’art. 110 cod. pen.in relazione ai reati contesati e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
premesso che nel caso in esame non si trattava di cd. “doppia conforme”, in quanto il giudice di primo grado aveva motivato solo sulla sussistenza, nella condotta dell’imputato, del concorso materiale, mentre il giudice di appello aveva motivato solo sul concorso morale reso, la sentenza impugnata aveva individuato solo in astratto e non in concreto lo specifico contributo di adesione dell’imputato, causalmente orientato alla produzione dell’evento; inoltre, gli atti del procedimento non dimostravano che l’imputato fosse colui che aveva agevolato, determinato o istigato gli altri correi a compiere l’azione criminosa, in quanto solamente RI e l’altro soggetto non identificato avevano usato violenza nei confronti della persona offesa e si erano impossessati del suo telefono cellulare e solo in una seconda fase l’imputato aveva strattonato la persona offesa, ma era stata quest’ultima ad afferrarlo, verosimilmente in ragione dalla concitazione del momento (come risultava da dichiarazioni dell’imputato stesso e dai video del sistema di videosorveglianza); la sentenza della Corte di appello era quindi contraddittoria in quanto dapprima aveva sostenuto un comportamento materiale da parte Penale Sent. Sez. 2 Num. 40482 Anno 2025 Presidente: RG GIOVNN Relatore: IO US Data Udienza: 29/10/2025 dell’imputato, salvo poi affermare che aveva solamente mantenuto un comportamento adesivo all’azione materialmente posta in essere dagli altri due, e poi, in punto di concorso materiale non si era confrontata con i singoli atti del processo e in punto di concorso morale non aveva motivato sui fatti che da cui evincere una condotta agevolativa;
1.2 inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628 comma 3 n.
3-bis cod. pen e motivazione manifestamente illogica e carente in riferimento a specifiche doglianze formulate con i motivi di ricorso: il giudice di primo grado aveva applicato l’aggravante in quanto la scelta del locus commissi delicti avrebbe impedito alla persona offesa di reagire all’azione criminosa, mentre il giudice di appello aveva ritenuto che quello stesso luogo avrebbe impedito alla persona offesa di fuggire;
non era stato tenuto in considerazione l’atto di appello e la motivazione della Corte territoriale era palesemente illogica, visto che la persona offesa, che aveva comunque attirato l’attenzione dei passanti, non era scappata non per la tipologia del luogo, ma perché colpita e tenuta ferma dal soggetto non identificato;
non si era considerato che la rapina era avvenuta in pieno giorno e in orario lavorativo, in un sottopasso situato in pieno centro ed avente due entrate/uscite, dotato di un sistema di videosorveglianza, in un luogo di passaggio in cui le Forze dell’ordine erano potute prontamente intervenire ed ai danni di un uomo di trentasei anni, che era stato aiutato dai passanti intervenuti ed immediatamente raggiunto dalle Forze dell’ordine;
1.3 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.1 cod. pen.: nell’atto di appello la difesa dell’imputato aveva evidenziato la giovane età e l’incensuratezza dell’imputato, che non aveva partecipato all’azione criminosa;
l’affermazione della Corte di appello che l’imputato avesse dimostrato un’indole proclive alla violenza era smentita sia dal fatto che non aveva precedenti penali, sia dal comportamento tenuto successivamente al fatto;
ancora più illogica appariva la motivazione della Corte di appello che faceva leva sul fatto che non era stata riscontrata una forma di ravvedimento o di ripensamento, posto che il difensore aveva trasmesso alla persona offesa lettera raccomandata con la quale l’imputato aveva offerto la somma di € 250,00 a titolo di risarcimento del danno, dicendosi dispiaciuto dell’accaduto, l’imputato aveva scritto una lettera con cui forniva i dati del soggetto non identificato ed aveva ammesso di essere conscio del suo errore, ossia di non essersi allontanato dai soggetti che avevano commesso la rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o 2 affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso in esame, premesso che non vi è contestazione sul fatto che il ricorrente fosse assieme agli altri due soggetti e che abbia strattonato la persona offesa, corretta è la conclusione dei giudici di merito secondo cui l’imputato ha posto in essere un contributo sia morale (rafforzando con la sua presenza la condotta criminosa dei correi( che materiale (tenendo ferma la persona offesa, secondo quanto da questi dichiarato, mentre uno dei correi cercava di sfilargli lo zaino e l’altro scappava con il suo telefono cellulare); sostenere che sia stata in realtà la persona offesa ad afferrare l’imputato significa sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, operazione non consentita nella presente sede.
1.2 Relativamente all’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.
3-bis cod. pen., la Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali ha sottolineato che la persona offesa si trovava in un luogo (sottopasso), nel quale le vie di fuga erano ridotte;
a suo volta il giudice di primo grado ha precisato che le caratteristiche del luogo (esiguità degli spazi) ostacolavano la privata difesa;
è stato quindi dato correttamente seguito al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.
3-bis cod. pen. è ravvisabile ogniqualvolta il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla. Tale norma si riferisce, infatti, a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad «ostacolare» la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che «impediscono» la difesa.
1.2 Quanto al motivo di ricorso relativo alla richiesta di effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti concesse e le contestate aggravanti, si deve precisare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto;
nel caso in esame, tutti i fattori indicati dal ricorrente quali elementi per valutare un giudizio di prevalenza erano stati già considerati dal giudice di primo grado, per cui il motivo di ricorso si limita a reiterare censure già esaminate in fase di merito.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 3 Il Consigliere estensore Il Presidente US IO GIOVNN RG 4
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rivalutazione o meno della concedibilità delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e il rigetto del ricorso nel resto;
dato atto che il difensore, Avv. Cosimo Zaccaria, con atto del 28 ottobre 2025 ha comunicato la propria rinuncia a comparire all’udienza di trattazione orale da lui richiesta;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell’11 marzo 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui ZI OU era stato condannato per tentata aggravata e lesioni;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore, eccependo:
1.1 inosservanza e non corretta applicazione dell’art. 110 cod. pen.in relazione ai reati contesati e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
premesso che nel caso in esame non si trattava di cd. “doppia conforme”, in quanto il giudice di primo grado aveva motivato solo sulla sussistenza, nella condotta dell’imputato, del concorso materiale, mentre il giudice di appello aveva motivato solo sul concorso morale reso, la sentenza impugnata aveva individuato solo in astratto e non in concreto lo specifico contributo di adesione dell’imputato, causalmente orientato alla produzione dell’evento; inoltre, gli atti del procedimento non dimostravano che l’imputato fosse colui che aveva agevolato, determinato o istigato gli altri correi a compiere l’azione criminosa, in quanto solamente RI e l’altro soggetto non identificato avevano usato violenza nei confronti della persona offesa e si erano impossessati del suo telefono cellulare e solo in una seconda fase l’imputato aveva strattonato la persona offesa, ma era stata quest’ultima ad afferrarlo, verosimilmente in ragione dalla concitazione del momento (come risultava da dichiarazioni dell’imputato stesso e dai video del sistema di videosorveglianza); la sentenza della Corte di appello era quindi contraddittoria in quanto dapprima aveva sostenuto un comportamento materiale da parte Penale Sent. Sez. 2 Num. 40482 Anno 2025 Presidente: RG GIOVNN Relatore: IO US Data Udienza: 29/10/2025 dell’imputato, salvo poi affermare che aveva solamente mantenuto un comportamento adesivo all’azione materialmente posta in essere dagli altri due, e poi, in punto di concorso materiale non si era confrontata con i singoli atti del processo e in punto di concorso morale non aveva motivato sui fatti che da cui evincere una condotta agevolativa;
1.2 inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628 comma 3 n.
3-bis cod. pen e motivazione manifestamente illogica e carente in riferimento a specifiche doglianze formulate con i motivi di ricorso: il giudice di primo grado aveva applicato l’aggravante in quanto la scelta del locus commissi delicti avrebbe impedito alla persona offesa di reagire all’azione criminosa, mentre il giudice di appello aveva ritenuto che quello stesso luogo avrebbe impedito alla persona offesa di fuggire;
non era stato tenuto in considerazione l’atto di appello e la motivazione della Corte territoriale era palesemente illogica, visto che la persona offesa, che aveva comunque attirato l’attenzione dei passanti, non era scappata non per la tipologia del luogo, ma perché colpita e tenuta ferma dal soggetto non identificato;
non si era considerato che la rapina era avvenuta in pieno giorno e in orario lavorativo, in un sottopasso situato in pieno centro ed avente due entrate/uscite, dotato di un sistema di videosorveglianza, in un luogo di passaggio in cui le Forze dell’ordine erano potute prontamente intervenire ed ai danni di un uomo di trentasei anni, che era stato aiutato dai passanti intervenuti ed immediatamente raggiunto dalle Forze dell’ordine;
1.3 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.1 cod. pen.: nell’atto di appello la difesa dell’imputato aveva evidenziato la giovane età e l’incensuratezza dell’imputato, che non aveva partecipato all’azione criminosa;
l’affermazione della Corte di appello che l’imputato avesse dimostrato un’indole proclive alla violenza era smentita sia dal fatto che non aveva precedenti penali, sia dal comportamento tenuto successivamente al fatto;
ancora più illogica appariva la motivazione della Corte di appello che faceva leva sul fatto che non era stata riscontrata una forma di ravvedimento o di ripensamento, posto che il difensore aveva trasmesso alla persona offesa lettera raccomandata con la quale l’imputato aveva offerto la somma di € 250,00 a titolo di risarcimento del danno, dicendosi dispiaciuto dell’accaduto, l’imputato aveva scritto una lettera con cui forniva i dati del soggetto non identificato ed aveva ammesso di essere conscio del suo errore, ossia di non essersi allontanato dai soggetti che avevano commesso la rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o 2 affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso in esame, premesso che non vi è contestazione sul fatto che il ricorrente fosse assieme agli altri due soggetti e che abbia strattonato la persona offesa, corretta è la conclusione dei giudici di merito secondo cui l’imputato ha posto in essere un contributo sia morale (rafforzando con la sua presenza la condotta criminosa dei correi( che materiale (tenendo ferma la persona offesa, secondo quanto da questi dichiarato, mentre uno dei correi cercava di sfilargli lo zaino e l’altro scappava con il suo telefono cellulare); sostenere che sia stata in realtà la persona offesa ad afferrare l’imputato significa sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, operazione non consentita nella presente sede.
1.2 Relativamente all’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n.
3-bis cod. pen., la Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali ha sottolineato che la persona offesa si trovava in un luogo (sottopasso), nel quale le vie di fuga erano ridotte;
a suo volta il giudice di primo grado ha precisato che le caratteristiche del luogo (esiguità degli spazi) ostacolavano la privata difesa;
è stato quindi dato correttamente seguito al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.
3-bis cod. pen. è ravvisabile ogniqualvolta il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla. Tale norma si riferisce, infatti, a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad «ostacolare» la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che «impediscono» la difesa.
1.2 Quanto al motivo di ricorso relativo alla richiesta di effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti concesse e le contestate aggravanti, si deve precisare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto;
nel caso in esame, tutti i fattori indicati dal ricorrente quali elementi per valutare un giudizio di prevalenza erano stati già considerati dal giudice di primo grado, per cui il motivo di ricorso si limita a reiterare censure già esaminate in fase di merito.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 3 Il Consigliere estensore Il Presidente US IO GIOVNN RG 4