Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi di uso di un immobile senza licenza di abitabilità, la richiesta di oblazione ordinaria paralizza, data l'assenza di apprezzamento discrezionale da parte del giudice, la possibilità di prosecuzione del procedimento e determina un obbligo di immediata declaratoria d'estinzione del reato alla data della presentazione, salva la possibilità di iniziare un nuovo giudizio in caso di accertata prosecuzione della condotta vietata. Infatti è la stessa sentenza dichiarativa della causa di estinzione a determinare l'interruzione della permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 8788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8788 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
1. Dott. Tonini Paolo presidente del 15 giugno 1998
2. Dott. Savignano Giuseppe consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio consigliere N. 2184
4. Dott. Grillo Carlo consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Novarese Francesco consigliere N. 03910/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la pretura di Venezia c/
EF RN, n. 20.3.27 Mira
avverso la sentenza 22.9.97 del pretore di Venezia sezione di Mestre Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Meloni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il reato sub a e rigetto per il resto.
Svolgimento del processo
Il 22 settembre 1997 il pretore di Venezia sezione di Mestre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NA ST in ordine ai reati di costruzione senza concessione ed autorizzazione paesistica, perché estinti a seguito di sanatoria ed in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S. (23 maggio 1995), perché estinta per oblazione.
Ricorre il procuratore della Repubblica presso la Pretura, deducendo violazione di legge. Assume che la decisione è corretta soltanto con riferimento al reato di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, essendo stata rilasciata concessione ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, previo nulla-osta ambientale. Precisa che tale provvedimento non incide, invece, sulla violazione della legge n. 431 del 1985, che non prevede questo effetto estintivo.
In relazione al reato di utilizzazione d'immobile senza licenza d'abitabilità osserva che non poteva essere dichiarato estinto per oblazione, poiché non risultava cessata la permanenza. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
La soluzione accolta dal pretore contrasta con la costante giurisprudenza di questa corte.
Vanno qui esaminate le singole argomentazioni prospettate dal primo giudice.
È del tutto pacifico l'orientamento secondo cui la sanatoria disciplinata dall'art. 22 della legge de qua è completamente differente da quella regolata dall'art. 38. La prima si sostanzia in un accertamento di conformità dell'opera, realizzata abusivamente, agli strumenti urbanistici approvati e di insussistenza di un contrasto con quelli adottati (secondo i criteri stabiliti). La seconda, invece, consiste nell'estinzione dei reati, determinata dall'oblazione interamente versata.
Risulta subito evidente che i due istituti sono totalmente diversi per struttura, funzione e finalità.
All'uopo è sufficiente osservare che nella prima ipotesi l'inosservanza è meramente formale ma l'intervento posto in essere è rispettoso della legislazione vigente;
nella seconda, invece, la sanatoria - prescinde dall'esistenza di violazioni sostanziali - si verifica per il versamento della somma fissata come oblazione. Il c.d. condono edilizio di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 art. 39 si collega per espressa "voluntas legis" ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47: va, quindi, annoverato nell'ambito dei procedimenti di oblazione.
Il comma ottavo del medesimo articolo così statuisce:
"8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
Contrariamente all'assunto del pretore la disposizione de qua non può essere estrapolata dal contesto normativo nel quale è inserito, per assurgere a previsione di carattere generale e riferibile a qualsiasi altra fattispecie estintiva.
All'uopo basta constatare che il successivo comma nono recita: "Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune... "
L'avverbio "altresì" connette in modo indissolubile i due commi, già tra loro collegati dalla collocazione consequenziale nella disciplina della nuova oblazione.
V'è anzi da aggiungere che il legislatore ha tenuto presente la sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ha stabilito al successivo comma undicesimo dell'art. 39 predetto che "11.I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. ... ". Ne deriva che l'affermazione dell'autonomia del comma 8 dalla normativa di riferimento è una soluzione interpretativa inaccoglibile.
L'irragionevolezza della disparità di trattamento riservata agli autori di un illecito dalle medesime caratteristiche è meramente apparente, poiché il legislatore ha voluto utilizzare lo strumento della sanatoria conseguente ad oblazione e privilegiare questa fascia di costruttori abusivi nel dichiarato intento di arrecare sollievo all'erario. È - questa - una scelta di politica criminale, che non può essere stravolta dall'interprete.
L'amnistia prevista dal D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 concerne anche il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, purché sia intervenuta autorizzazione in sanatoria: tale statuizione sarebbe stata inutiliter data, se il provvedimento amministrativo successivo avesse di per sè effetto estintivo.
L'assunto, secondo cui questa disposizione avrebbe perso attualità a seguito della sopravvenienza della legge n. 724 del 1994, non è convincente, poiché si fonda sempre ed unicamente sull'unico criterio interpretativo dell'autonomia del comma ottavo dell'art. 39 della legge n. 714 citata rispetto a tutta la normativa del rinnovato "condono edilizio"; tesi, quest'ultima, non ritenuta condivisibile dal collegio.
Va, dunque, annullata la sentenza sotto tale profilo. Non è fondato il secondo motivo di ricorso.
Reputa il collegio superato l'orientamento di questa sezione espresso nella pronunzia n. 12477 del 20/12/95 (ud. 16/11/95 rv. 203278 ric. P.M. in proc. Pauletti) e di doversi adeguare all'orientamento di recente già espresso con la sent. 0 5147 del 03/06/97 (ud. 15/04/97 rv. 208383 ric. PM in proc. Sain), secondo cui,
Nell'ipotesi di reato permanente - nella specie uso di un immobile senza licenza di abitabilità - la richiesta di oblazione ordinaria paralizza, data l'assenza di apprezzamento discrezionale da parte del giudice, la possibilità di prosecuzione del procedimento e determina un obbligo d'immediata declaratoria d'estinzione del reato alla data della presentazione, salva la possibilità di iniziare un nuovo giudizio in caso di accertata prosecuzione della condotta vietata;
è, anzi, la stessa sentenza dichiarativa della causa d'estinzione a determinare l'interruzione della permanenza.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 con rinvio alla corte d'appello di Venezia e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998