CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 16501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16501 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI AC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del Gip del Tribunale di Perugia Udita la relazione svolta dalla Consigliera RI ES RE;
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. AC PI è stato destinatario di un decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Perugia, in data 3 giugno 2025, in relazione al reato di cui all’art. 187, commi, 1, 1-bis e 1-quater d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Il Gip, rilevato che con il suddetto decreto non era stata disposta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida,, che consegue di diritto nel caso in cui sia stata contestata la circostanza aggravante dell’avere provocato un incidente stradale, ha ovviato, facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del PI, affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea adozione della procedura di correzione di errore materiale oltre che per vizio di Penale Sent. Sez. 4 Num. 16501 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/02/2026 2 motivazione. In tesi difensiva la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non era applicabile al caso di specie. 3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. consente esclusivamente di eliminare errori od omissioni che non determinano nullità e la cui rimozione non comporti una modificazione essenziale dell’atto, risolvendosi in un mero riallineamento tra la formale espressione del provvedimento e il suo contenuto effettivamente e già definitivamente deliberato. Ne consegue che la correzione è ammissibile solo quando l’intervento del giudice abbia natura tecnico-esecutiva e vincolata;
resta invece preclusa quando l’emenda si traduca nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta, perché in tal caso l’errore ha inciso sul processo formativo della volontà e non è più riconducibile a un mero lapsus (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543; Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Zaza, Rv. 272658; Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836). In particolare, è stato chiarito che, in tema di determinazione sanzionatoria, l’omessa irrogazione nel dispositivo di una sanzione prevista ex lege non integra un errore materiale, ma un errore di diritto, non emendabile né mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., né attraverso una “integrazione” motivazionale del provvedimento;
e, in difetto di specifico gravame del P.M., non è comunque consentito porre rimedio in senso sfavorevole all’imputato, in ragione del divieto di reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287510). Tale opzione interpretativa è coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Armati, cit.), secondo cui deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolva in una modifica essenziale o nella sostituzione della decisione: una volta che l’errore sia divenuto partecipe della formazione della volontà del giudice, il provvedimento, nella sua unità organica, non può subire interventi correttivi. Nel caso di specie, l’intervento del G.i.p. non si è limitato a correggere un refuso ma ha integrato il dispositivo del decreto penale di condanna con una statuizione (revoca della patente) originariamente omessa, con effetti certamente peggiorativi per l’imputato. Si versa, pertanto, in un’omissione non emendabile 3 mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., dovendosi far ricorso ai rimedi impugnatori propri. Il richiamo operato dal G.i.p. alla giurisprudenza in tema di “pena illegale” non è pertinente. Per pena illegale deve intendersi, infatti, la sanzione penale irrogata in violazione dei limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal legislatore, perché di specie più grave di quella prevista ovvero eccedente i limiti edittali (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Nel caso in esame, invece, non viene in rilievo l’applicazione di una pena di specie diversa (o oltre i limiti edittali), bensì l’omessa previsione nel decreto penale di una sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) che consegue ope legis all’ipotesi aggravata di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada. Proprio perché si tratta di statuizione distinta dalla pena, l’omissione non integra “pena illegale”, ma configura una mancata statuizione che, incidendo sul contenuto decisorio e producendo effetti peggiorativi, non è colmabile mediante correzione ex art. 130 cod. proc. pen., dovendosi attivare i rimedi impugnatori propri. Né tale conclusione muta se la questione venga letta in chiave convenzionale: ai fini dell’art. 7 CEDU, infatti, la nozione di “pena” ha portata sostanziale e può ricomprendere anche misure formalmente amministrative quando presentino carattere afflittivo e finalità punitiva. Tuttavia, anche in tale prospettiva, l’inserimento successivo della revoca tramite la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non integra una mera correzione, ma una modifica peggiorativa del contenuto decisorio, che richiede l’attivazione dei rimedi impugnatori e delle correlate garanzie del contraddittorio (in proposito vale la pena ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 47502 dele 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01, hanno sancito il principio secondo cui «la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.»). In termini coerenti, questa Corte ha precisato che, quando l’errore in punto sanzione si traduca in una decisione favorevole all’imputato, non è consentito porvi rimedio in senso peggiorativo, in difetto di specifico gravame del P.M., né mediante gli strumenti di correzione dell’errore materiale, trattandosi di errore di giudizio e restando in ogni caso fermo il divieto di reformatio in peius (Sez. 6, n. 39458 del 10/11/2013, Rv. 257672). 3. Nel caso in esame il giudice procedente non ha fatto buon governo dei principi richiamati poiché, mediante la procedura della correzione di errore materiale, ha integrato il dispositivo del decreto penale di condanna con la previsione di una 4 sanzione accessoria inizialmente non imposta, in via certamente peggiorativa per l’imputato. Si versa, pertanto, in un’omissione, quella di una sanzione non applicata (sia pure obbligatoria), non emendabile con la suddetta procedura (vedi anche Sez. 4 n. 19144 del 14/10/2014, rv. 263489). 4. L’ordinanza di correzione deve essere, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Deciso il 26/02/2026. La Consigliera est. Il Presidente RI ES RE DR ON
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. AC PI è stato destinatario di un decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Perugia, in data 3 giugno 2025, in relazione al reato di cui all’art. 187, commi, 1, 1-bis e 1-quater d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Il Gip, rilevato che con il suddetto decreto non era stata disposta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida,, che consegue di diritto nel caso in cui sia stata contestata la circostanza aggravante dell’avere provocato un incidente stradale, ha ovviato, facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del PI, affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea adozione della procedura di correzione di errore materiale oltre che per vizio di Penale Sent. Sez. 4 Num. 16501 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/02/2026 2 motivazione. In tesi difensiva la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non era applicabile al caso di specie. 3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. consente esclusivamente di eliminare errori od omissioni che non determinano nullità e la cui rimozione non comporti una modificazione essenziale dell’atto, risolvendosi in un mero riallineamento tra la formale espressione del provvedimento e il suo contenuto effettivamente e già definitivamente deliberato. Ne consegue che la correzione è ammissibile solo quando l’intervento del giudice abbia natura tecnico-esecutiva e vincolata;
resta invece preclusa quando l’emenda si traduca nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta, perché in tal caso l’errore ha inciso sul processo formativo della volontà e non è più riconducibile a un mero lapsus (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543; Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Zaza, Rv. 272658; Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836). In particolare, è stato chiarito che, in tema di determinazione sanzionatoria, l’omessa irrogazione nel dispositivo di una sanzione prevista ex lege non integra un errore materiale, ma un errore di diritto, non emendabile né mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., né attraverso una “integrazione” motivazionale del provvedimento;
e, in difetto di specifico gravame del P.M., non è comunque consentito porre rimedio in senso sfavorevole all’imputato, in ragione del divieto di reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287510). Tale opzione interpretativa è coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Armati, cit.), secondo cui deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolva in una modifica essenziale o nella sostituzione della decisione: una volta che l’errore sia divenuto partecipe della formazione della volontà del giudice, il provvedimento, nella sua unità organica, non può subire interventi correttivi. Nel caso di specie, l’intervento del G.i.p. non si è limitato a correggere un refuso ma ha integrato il dispositivo del decreto penale di condanna con una statuizione (revoca della patente) originariamente omessa, con effetti certamente peggiorativi per l’imputato. Si versa, pertanto, in un’omissione non emendabile 3 mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., dovendosi far ricorso ai rimedi impugnatori propri. Il richiamo operato dal G.i.p. alla giurisprudenza in tema di “pena illegale” non è pertinente. Per pena illegale deve intendersi, infatti, la sanzione penale irrogata in violazione dei limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal legislatore, perché di specie più grave di quella prevista ovvero eccedente i limiti edittali (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Nel caso in esame, invece, non viene in rilievo l’applicazione di una pena di specie diversa (o oltre i limiti edittali), bensì l’omessa previsione nel decreto penale di una sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) che consegue ope legis all’ipotesi aggravata di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada. Proprio perché si tratta di statuizione distinta dalla pena, l’omissione non integra “pena illegale”, ma configura una mancata statuizione che, incidendo sul contenuto decisorio e producendo effetti peggiorativi, non è colmabile mediante correzione ex art. 130 cod. proc. pen., dovendosi attivare i rimedi impugnatori propri. Né tale conclusione muta se la questione venga letta in chiave convenzionale: ai fini dell’art. 7 CEDU, infatti, la nozione di “pena” ha portata sostanziale e può ricomprendere anche misure formalmente amministrative quando presentino carattere afflittivo e finalità punitiva. Tuttavia, anche in tale prospettiva, l’inserimento successivo della revoca tramite la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non integra una mera correzione, ma una modifica peggiorativa del contenuto decisorio, che richiede l’attivazione dei rimedi impugnatori e delle correlate garanzie del contraddittorio (in proposito vale la pena ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 47502 dele 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01, hanno sancito il principio secondo cui «la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.»). In termini coerenti, questa Corte ha precisato che, quando l’errore in punto sanzione si traduca in una decisione favorevole all’imputato, non è consentito porvi rimedio in senso peggiorativo, in difetto di specifico gravame del P.M., né mediante gli strumenti di correzione dell’errore materiale, trattandosi di errore di giudizio e restando in ogni caso fermo il divieto di reformatio in peius (Sez. 6, n. 39458 del 10/11/2013, Rv. 257672). 3. Nel caso in esame il giudice procedente non ha fatto buon governo dei principi richiamati poiché, mediante la procedura della correzione di errore materiale, ha integrato il dispositivo del decreto penale di condanna con la previsione di una 4 sanzione accessoria inizialmente non imposta, in via certamente peggiorativa per l’imputato. Si versa, pertanto, in un’omissione, quella di una sanzione non applicata (sia pure obbligatoria), non emendabile con la suddetta procedura (vedi anche Sez. 4 n. 19144 del 14/10/2014, rv. 263489). 4. L’ordinanza di correzione deve essere, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Deciso il 26/02/2026. La Consigliera est. Il Presidente RI ES RE DR ON