Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
E N IO 6 Z /198 A R UBBLICA ITALIANA /4 IST ee 6 2 G . E -N .R R .P TAB. ALL. B A D AR D L E T E D U T SI IB N N E TR SE S E 131 I A CORTE S I REMA I05 182 /03 IA N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ER T A M Oggetto NA TRIBUTAR Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 6465/00 CICALA - Rel. Consigliere Cron. 11506 Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Od. 10/06/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CO RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF DISTRETTUALE II DD PADOVA;
intimati avverso la sentenza n. 247/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il2002 2560 03/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito oer il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7 16739SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. AL ZI ricorre per cassazione deducendo due motivi, avverso la decisione n. 247/33/98 del 3 febbraio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto rigettava l'appello del contribuente e confermava la legittimità dell'avviso accertamento con cui erano state assoggettate a Irpef le somme a lui versate negli anni 1984 e 1985 dal datore di lavoro Credito Italiano spa a titolo di contributo differenza canone d'affitto per trasferimento ad altra sede e di indennità di trasferta. Il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23,64 e 67 del D.P.R. 600/1973 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omessa ed inadeguata motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) sostenendo la inesistenza di ogni obbligazione tributaria a suo carico quale sostituito d'imposta, poiché la obbligazione tributaria farebbe carico al sostituto datore di lavoro. Il motivo deve essere rigettato in base alla pacifica giurisprudenza che consente al fisco quando ritenga le imposte non siano state esattamente versate di emettere avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, contestandogli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di ст effettuare (e versare) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito (cfr. ex pluribus Cass. 2 ottobre 1996, n. 8606). Tale ininfluenza porta ad escludere, altresì che nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto (Cass. Sezione 4 ottobre 2000 n. 13182). Né risulta applicabile l'art. 1306 cod. civ. Sulla questione, sollevata dal contribuente con il secondo motivo di ricorso in cui, deducendo violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973, artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, contesta l'assoggettamento ad irpef delle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di trasferimento ad altra sede del dipendente, ove esse non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, il Collegio presta adesione e conferma l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (v. sentt. n. 2212 del 28 febbraio 2000, n. 2604 dell'8 marzo 2000, n. 2611 dell'8 marzo 2000, n. 3330 del 21 marzo 2000), che ne afferma la tassabilità. Al riguardo si osserva: -che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità"; -che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata un filone compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
-che tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente abbraccia le indennità con cuil datore di lavoro assuma su di sé, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, R vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa, -che in questa logica si inse riscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per 1'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese "vive" richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
-che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile, -che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata "in relazione al rapporto di lavoro", usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina delle eccezioni, si contempla, per la prima volta, 1' indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); -che la diversità di natura e di presupposti delle indennità di trasferimento (che formano oggetto della presente controversia) rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nel contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento N connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
-che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per fronteggiare bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Il sistema così delineato appare poi razionale e coerente e con tutta evidenza non contrasta con le disposizioni costituzionali. Invero colui che percepisce dal proprio datore di lavoro somme che gli consentono di affrontare le proprie necessità di vita ha una capacità retributiva (art. 53 Cost.) maggiore rispetto a quella di chi simili erogazioni non percepisce e dunque può essere legittimamente tassato per tali entrate. Per quanto attiene alle sanzioni, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge 472/1997, in quanto la sentenza di secondo grado è posteriore al 1° aprile 1998, in cui è entrata in vigore la legge suindicata;
e il contribuente non deduce di aver sollevato la questione avanti al giudice di merito. I principi sopra enunciati impongono il rigetto del ricorso. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA Non vi è luogo a provvedere sulle spese. TRIBUTARIA
P.Q.M.
La corte rigetta il di ricorso, Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 giugno 2002 - M icha i g g O IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio