Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8809
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata, cioè, su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nella sola ipotesi in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa, assumendosi essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità.

L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la decisione della Corte territoriale, che, confermando quella del giudice di prime cure, avente ad oggetto la richiesta di rimborso di somme per prestazioni farmaceutiche erogate in favore di assistiti di istituti previdenziali, aveva attribuito la valenza di riconoscimento dell'altrui diritto, efficace ai fini della interruzione della prescrizione, alle lettere inviate all'attore dagli stessi istituti, nelle quali era stato riconosciuto il debito, desumendo in via necessariamente consequenziale l'ammissione del carattere attuale del debito al momento della redazione delle lettere, in mancanza della esplicita affermazione della non avvenuta estinzione della obbligazione derivante dalle prestazioni farmaceutiche dichiarate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8809
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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