Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 2
Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata, cioè, su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nella sola ipotesi in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa, assumendosi essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità.
L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la decisione della Corte territoriale, che, confermando quella del giudice di prime cure, avente ad oggetto la richiesta di rimborso di somme per prestazioni farmaceutiche erogate in favore di assistiti di istituti previdenziali, aveva attribuito la valenza di riconoscimento dell'altrui diritto, efficace ai fini della interruzione della prescrizione, alle lettere inviate all'attore dagli stessi istituti, nelle quali era stato riconosciuto il debito, desumendo in via necessariamente consequenziale l'ammissione del carattere attuale del debito al momento della redazione delle lettere, in mancanza della esplicita affermazione della non avvenuta estinzione della obbligazione derivante dalle prestazioni farmaceutiche dichiarate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8809 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANTONIO BINNI, FRANCESCO VELI ARNOALDI BERTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 18972/98 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente dott. IG Abete, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO CANTALBIANO, giusta procura speciale per TA IO OR di Roma del 03/09/98 rep. n. 111504;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANTONIO BINNI, FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AMMINISTRAZIONE DEL TESORO DELLO STATO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 342/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 13/02/98 e depositata il 24/03/98 (R.G. 1189/94+1247/94+1272/94+1450/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Sergio SABELLI;
uditi gli Avvocati Francesco BERTI ARNOALDI VELI e Claudio BERLIRI;
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 1978 IG NI, titolare della "Antica farmacia degli Alemanni" in Bologna, conveniva in giudizio l'INAM, l'INADEL, l'ENPAS e l'ENPDEP, chiedendone la condanna al rimborso di somme per prestazioni farmaceutiche erogate dalla sua farmacia negli anni dal 1969 al 1973 in favore di assistiti dei detti enti. Nel corso del giudizio, agli enti mutualistici convenuti subentrava, per effetto del loro scioglimento, il Ministero del tesoro, il quale ribadiva l'eccezione di prescrizione proposta dagli enti già, costituiti e, in subordine, chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato dalla Banca nazionale del lavoro (d'ora in poi: NL). Quest'ultima era chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. e deduceva di avere eseguito i pagamenti alla menzionata farmacia in conformità agli ordini ricevuti. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza depositata il 21 luglio 1993, dichiarava nulla la domanda proposta nei confronti dell'INADEL per omessa notifica dell'atto di citazione;
rigettava la domanda nei confronti dell'ENPAS, non sussistendo più il credito;
riteneva che il credito dell'attore nei confronti degli altri due enti, sottoposto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., non si era prescritto perché tali enti avevano riconosciuto l'esistenza dello stesso, interrompendo così la prescrizione;
accertava che il credito verso l'INAM ammontava a L. 118.198.150 e quello verso l'ENPDEP a L. 1.223.642, per prestazioni farmaceutiche erogate dal novembre 1969 al febbraio 1973; condannava il Ministero del tesoro a pagare all'attore la complessiva somma di L. 119.421.792, con rivalutazione dalla domanda giudiziale e con interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza, oltre le spese processuali;
condannava la NL "a manlevare e tenere indenne il Ministero del tesoro della condanna al pagamento in favore dello NI di sorte capitale, rivalutazione, interessi e spese processuali", nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello stesso Ministero.
Proponevano appello il Ministero del tesoro, la NL e IG NI (quest'ultimo in ordine alla decorrenza degli interessi legali). La Corte di appello di Bologna, con la sentenza depositata il 24 marzo 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado, riformandola soltanto nella decorrenza degli interessi legali, riconosciuti allo NI "a far tempo dalle rispettive, scadenze dei pagamenti sino al momento della domanda giudiziale". A giustificazione del rigetto degli appelli del Ministero e della NL la Corte ha osservato, innanzitutto, che la prescrizione quinquennale del credito per il pagamento delle prestazioni periodiche effettuate dal farmacista si era interrotta per effetto del riconoscimento del diritto operato dagli enti mutualistici, in particolare dall'ENPDEP con lettera del 25 maggio 1976 e dall'INAM con lettera del 15 maggio 1976. In ordine al fatto che, nel periodo dall'ottobre 1969 al marzo
1973, la farmacia era stata di fatto gestita dalla dr. FA NC sul cui conto corrente la NL, istituto tesoriere degli enti mutualistici debitori, aveva accreditato le somme dovute dagli stessi enti, la Corte ha osservato che era nullo il contratto con il quale il titolare della farmacia ne aveva affidato la gestione alla dr. NC (per contrasto con la norma imperativa dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475) e che della situazione illegittima venutasi così a creare sia l'INAM che la NL erano stati posti a conoscenza, onde doveva "ritenersi gravemente colposo il comportamento della NL che accreditò gli importi dovuti alla Farmacia degli Alemanni" sul conto corrente della NC, e gli enti mutualistici (e per essi il Ministero del tesoro) erano responsabili per essersi "avvalsi, per pagare i debiti, dell'opera della propria incaricata NL (art. 1228 c.c.)". La Corte ha confermato anche "la statuizione di condanna della NL a tenere indenne il Ministero del tesoro". La Corte, infine, ha condannato la NL ed il Ministero del tesoro a pagare allo NI le spese del giudizio di appello.
Avverso la sentenza della Corte di appello il Ministero del tesoro e la NL hanno proposto separati ricorsi per cassazione, formulando il primo tre motivi di ricorso e la seconda quattro motivi. Ad ambedue i ricorsi IG NI ha resistito con controricorso e con memoria.
Motivi della decisione.
1. - I due ricorsi proposti, l'uno, dal Ministero del tesoro e, l'altro, dalla NL vanno riuniti poiché hanno per oggetto la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione pregiudiziale, opposta dallo NI, di inammissibilità del ricorso contro di lui proposto dalla NL. Questa parte - rileva lo NI - ha nel presente giudizio la posizione del chiamato in garanzia impropria, nei cui confronti il Ministero del tesoro ha fatto valere un rapporto obbligatorio (mandato a pagare) distinto da quello posto a base della domanda attrice. Ed infatti la NL è stata condannata nei confronti del solo Ministero e non anche a favore dell'attore NI, verso cui essa non può pertanto considerarsi soccombente. Consegue che la NL non è legittimata ad impugnare la sentenza nei confronti dello NI.
L'eccezione è infondata.
Secondo l'orientamento di questa Corte (v., per tutte, Sez. un. 24 luglio 1981 n. 4779), nel caso di chiamata in garanzia impropria,
fondata cioè su un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nel solo caso in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa, perché si assume essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità.
Nel caso di specie ricorre quest'ultima situazione perché la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dei soggetti convenuti (obbligati nei confronti dell'attore NI e garantiti dalla NL sulla base di un diverso rapporto) esclusivamente per il comportamento colpevole di detta banca, considerata come soggetto ausiliario di cui i detti obbligati si sono avvalsi nell'adempimento dell'obbligazione verso lo NI (la Corte di appello ha fatto espressa applicazione del disposto dell'art. 1228 c.c.). Secondo la sentenza impugnata, quindi, il fatto generatore della responsabilità degli enti convenuti (e del Ministero del tesoro ad essi succeduto) è imputabile unicamente al terzo chiamato in garanzia (impropria), onde quest'ultimo, contestando l'unico fatto causativo della responsabilità dei due soggetti (convenuto garantito e terzo garante), investe con l'impugnazione non solo il rapporto di garanzia, ma necessariamente il rapporto principale fatto valere dall'attore.
3.- Il primo motivo di ambedue i ricorsi concerne la prescrizione del diritto dell'attore, che la sentenza impugnata ha ritenuto non verificatasi.
Il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937, 2944 e 2948 n. 4 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente, premesso che correttamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale prevista dal citato art. 2948 n. 4, sostiene che tale prescrizione si è, nel caso di specie, verificata, perché lo NI il 23 marzo 1973 ha notificato diffida all'INAM e il 30 novembre 1978 ha proposto atto di citazione. Non, vi è stato, da parte degli enti mutualistici, ne' rinuncia alla prescrizione ne' atto di riconoscimento del diritto, non potendo detto riconoscimento ravvisarsi nelle dichiarazioni dell'ENPDEP e dell'INAM indicate dalla Corte di appello. La dichiarazione dell'INAM, comunque, essendo del 15 maggio 1978, sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata, onde non potrebbe avere effetto interruttivo.
Con il primo motivo la NL deduce la violazione dell'art. 2944 c.c. ed il difetto di motivazione, sostenendo che erroneamente è
stata attribuita natura interruttiva alle dichiarazioni dell'ENPDEP del 25 maggio 1976 e dell'INAM del 15 maggio 1976, con le quali gli enti si sono "limitati a fornire l'elenco dei mandati di pagamento da essi precedentemente emessi in favore della Farmacia degli Alemanni". Tale elenco non costituisce un riconoscimento dell'attualità del credito, ma prova soltanto che il credito era sorto in precedenza. In ogni caso la Corte territoriale non ha spiegato "come la mera elencazione dei mandati di pagamento emessi anni prima possa risolversi in un riconoscimento della sopravvivenza dell'obbligazione".
I due motivi di ricorso sono fondati nella parte in cui deducono l'insufficienza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'avvenuto riconoscimento del diritto del creditore da parte degli enti mutualisti debitori ed al conseguente effetto interruttivo della prescrizione derivante dal riconoscimento stesso. Va premesso che l'accertamento sulla sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e che è sindacabile in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (Cass. 27 giugno 1996 n. 5939). La sentenza impugnata ha ritenuto che la prescrizione quinquennale del credito vantato dallo NI, decorrente dalla diffida da lui notificata il 16 marzo 1973, sia stata interrotta per effetto del riconoscimento del debito ravvisato in una lettera dell'ENPDEP del 25 maggio 1976 ed in altra lettera dell'INAM del 25 maggio 1976 (nella sentenza si fa anche un generico riferimento alla documentazione del luglio 1978, ma, a questa data, la prescrizione quinquennale si sarebbe già maturata, onde non si sarebbe potuto produrre un effetto interruttivo, come si osserva nel ricorso del Ministero).
Con le due lettere del maggio 1976 - afferma la Corte di appello "si ammette l'esistenza delle prestazioni farmaceutiche e quindi dei crediti dello Zanin". Da questa affermazione - nella quale si esaurisce l'accertamento del giudice del merito sull'esistenza del riconoscimento dell'altrui diritto - non si desume che sia stato riconosciuto un credito attuale, ossia esistente al momento in cui le due lettere sono state scritte. La dichiarazione rilasciata dagli enti che, nel passato, essi hanno ricevuto da una data farmacia "prestazioni farmaceutiche" non comporta, di per sè sola, il riconoscimento che la farmacia non è stata pagata e/o che esista tuttora il credito della stessa derivante dall'effettuazione delle indicate prestazioni.
La trascritta affermazione della sentenza impugnata rivela un salto logico quando dal contenuto - peraltro genericamente riferito - delle lettere dei due enti (ammissione di avere ricevuto prestazioni farmaceutiche) desume in via necessariamente consequenziale ("quindi") il riconoscimento che dette prestazioni non siano state ancora pagate e che quindi permanga il debito degli enti stessi (i quali - è opportuno tenere presente - si sono difesi in giudizio sostenendo che il pagamento del credito fatto valere dallo NI era già avvenuto a favore della dr. FA NC). Manca, quindi, nell'affermazione della sentenza impugnata della esistenza del riconoscimento del credito da parte degli enti mutualistici (e della conseguente interruzione della prescrizione) l'accertamento che sia stato riconosciuto un credito attuale e non estinto ovvero - come si rileva nel ricorso della NL - che sia stata ammessa la sopravvivenza dell'obbligazione derivante dalle "prestazioni farmaceutiche" dichiarate.
3.- La fondatezza del primo motivo dei due ricorsi comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti dai ricorrenti, poiché occorrerà previamente accertare se il credito vantato dall'attore NI si sia o meno prescritto.
4.- In conclusione, la sentenza impugnata va interamente cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che accerterà nuovamente se si sia avuto un riconoscimento dell'altrui diritto da parte dei due enti mutualistici e, più in generale, se si sia verificata la prescrizione eccepita dai convenuti.
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001