Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
0€ 61708 ESENTE DA REGISTRAZIONEREPUBBLICA ITALIANA 36 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 MATERIA LÆRBUAH SURREMA DICASSAZIONE Oggetto SIZIONE RIBUTARIA / Tributaria در کادر Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IHAMMTA RICE Dott. Antonio MERONE Presidente R.G.N. 12101/9 Dott. Nino FICO Consigliere 15332 /98 Cron. C22590 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud.14/02/02 CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 61708 sul ricorso proposto da: SNAM SPA, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MOCCI VITTORIO GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato LEONE GREGORIO, giusta procura Notaio GIAMPOALO CESATI di MILANO, rep. 18091 del 19.06.1998; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE AMM PERIFERICA TASSE & II I;
intimato e sul 2° ricorso n° 15332/98 proposto da: 2002 802 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro -1- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
SNAM SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 49/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale;
assorbito il ricorso principale. -2- Svolgimento del processo La SN s.p.a. ha impugnato l'atto con il quale l'ufficio del Registro di Milano ha elevato a fini Invim il valore finale di alcuni immobili venduti da essa SN. La Commissione di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto allo stesso non è stata allegata la copia dell'atto impositivo impugnato. La SN ha proposto appello principale, mentre l'ufficio ha proposto appello incidentale sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la copia di esso non è stata mai spedita o consegnata all'ufficio, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del ricorso solo al momento del ricevimento dell'avviso di convocazione da parte della Commissione, momento molto prossimo alla data di udienza, sicchè ha affermato di non aver potuto approntare una difesa sia pur sintetica. La Commissione Regionale ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, ma lo ha rigettato nel merito. Ha proposto ricorso per Cassazione la SN deducendo quattro motivi. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso e con ricorso incidentale (anche condizionato). La SN ha presentato memoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Quindi, va esaminato per prima il ricorso incidentale (anche condizionato) con il quale il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 15 d.p.r. n.636/72, 112 c.p.c., 36 e da 49 a 61 d.lgs. n.546/92, 15-16-17 d.p.r. n.636/72, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, sul presupposto che: a)al ricorso introduttivo non è stata allegata la copia dell'atto impugnato, con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso;
Jound the b)la copia del ricorso introduttivo non è stata mai consegnata o spedita all'ufficio, con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n.636/72. Ritiene la Corte che la doglianza sub b) è fondata alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata sul punto secondo la quale "Nel vigore del d.p.r. n.636/72, la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio tributario richiedeva non soltanto la consegna o la spedizione di una copia dell'originale dell'atto alla Segreteria della Commissione di primo grado, ma anche la spedizione o la consegna di una copia all'ufficio tributario competente, adempimento quest'ultimo, indispensabile ai fini della stessa ammissibilità del ricorso" (cfr. per tutte Cass. sent.n.3038/1999 e sent. n.8371/95). Nella specie non sono emersi elementi nuovi idonei a fare modificare l'orientamento qui richiamato, che merita quindi di essere condiviso. In verità, la mancata consegna o la mancata spedizione della copia del ricorso viola sicuramente il principio del contraddittorio e produce l'inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale (con il quale sono state formulate varie censure alla sentenza impugnata), la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale;
cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. MetoneAntonio Dr. Giuseppe Falcone W he IL CANCELLIERE C1 11 LUG, 2002 Innocenzo Battistaattisga