Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per "biasimevole motivo", per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di "fastidiosa" o "irritante") a chi la subisce, richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse costituire reato di molestie la condotta consistita nell'avere l'imputato, - a fronte dell'asserito parziale spoglio di una servitù di passaggio che gli avrebbe consentito di accedere senza ostacoli ad un'area adibita a parcheggio condominiale -, sistematicamente lasciata aperta, quando ciò poteva essere visto dagli altri condomini, la sbarra comandata elettricamente che era stata installata all'ingresso dell'area anzidetta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9619 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 274
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 038366/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1) AL NA MA N. IL 14/04/1955;
avverso SENTENZA del 19/03/2002 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. A. Galasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva la corte:
IN FATTO
Con l'impugnata sentenza RE AN IA venne condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 250 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in quanto ritenuta responsabile di molestie continuate (artt. 81 cpv e 660 c.p.) perché, secondo quanto si legge nel capo d'imputazione,
"per petulanza o per altro biasimevole motivo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'alzare la sbarra comandata elettricamente che regola il transito e il parcheggio delle vetture nella zona condominiale sita in via Miceli, la lasciava volutamente aperta in modo da consentire il passaggio a chiunque, allo scopo di recare molestia e disturbo ai condomini dello stabile sito in via Miceli, adiacente a quello ove risiede l'imputata, in particolare a GI CE, IO RA, ON RO, AT CA, tenendo tale condotta in loro presenza, senza curarsi delle loro rimostranze. In Lamezia Terme, fino al 3 aprile 2000".
A sostegno di tale decisione ritenne, in sintesi, il tribunale che, pacifica dovendosi considerare, sulla base delle acquisite deposizioni testimoniali, la materialità della condotta addebitata all'imputata, e dovendosi qualificare come "luogo aperto al pubblico" lo spazio condominiale in cui detta condotta era stata posta in essere, il reato appariva configurabile, anche sotto il profilo soggettivo, avendo l'imputata agito "quando era sicura di essere notata dagli altri condomini e, quindi, al precipuo fine di dar loro disturbo e fastidio", nulla rilevando in contrario il suo dedotto, soggettivo convincimento di esercitare un proprio diritto, per essere stata, a suo avviso, illegittimamente installata, dagli altri condomini, la sbarra in questione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello (poi qualificato dalla corte d'appello di Catanzaro come ricorso per Cassazione e trasmesso, quindi, per la decisione, a questa Corte), sostenendo, in sintesi:
1) che i fatti sarebbero stati da considerare come commessi in luogo privato;
2) che sarebbero stati da escludere tanto il "motivo biasimevole" quanto il dolo, avendo l'imputata agito al solo fine di opporsi al subito, parziale spoglio della servitù di passaggio realizzato in suo danno con l'apposizione della sbarra senza che le fosse anche fornito l'apposito telecomando;
cosa, quest'ultima, avvenuta solo successivamente ai fatti di causa, a seguito di udienza tenutasi davanti al giudice civile;
3) che, in presenza della suddetta finalità e mancando, quindi, tanto la petulanza quanto il biasimevole motivo, sarebbe stato da escludere, prima ancora del dolo, lo stesso elemento oggettivo del reato.
IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo il tribunale fatto corretta applicazione del principio, più volte enunciato da questa Corte (sia pure con riferimento a diverse ipotesi di reato, pure richiedenti la pubblicità o l'apertura al pubblico del luogo in cui viene commesso il fatto), che deve considerarsi luogo aperto al pubblico anche quello costituito dagli spazi condominiali di uso comune. In tal senso, ad esempio: Cass. 1^, 28 settembre 1982-3 febbraio 1983 n. 934, Chiappero, RV 157237, relativa al reato di porto abusivo di arma nel pianerottolo delle scale di un edificio condominiale;
Cass. 4^, 7 settembre - 10 ottobre 1989 n. 13316, Godizzi, RV 182219, relativa a reato di atti osceni commesso in un'autorimessa condominiale).
Fondato appare invece il secondo motivo, nel quale può, sostanzialmente, ritenersi assorbito il terzo. Se è vero, infatti, che, come affermato da questa Corte con la sentenza della sez. 1^, 3 - 11 febbraio 1992 n. 2314, Gerlini, RV 189885, richiamata nell'impugnata decisione, "il dolo richiesto dalla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p...ricorre anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, ma in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, con specifico malanimo o dispetto per un qualsiasi biasimevole motivo" (e, pressoché negli stessi termini, si era già in precedenza espressa Cass. 1^, 24 aprile - 23 ottobre 1986 n. 11524, Formenti, RV 174069), è altrettanto vero che la sussistenza dello "specifico malanimo" o del "biasimevole motivo" non può essere affermata per il solo fatto che la condotta posta in essere dall'agente sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di "fastidiosa" o "irritante") a chi la subisce, ma richiede che tale sua caratteristica le venga impressa dall'agente senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto;
ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo. Nella specie, quindi, non negandosi, da parte del tribunale, che la ricorrente avesse subito, o potesse ragionevolmente ritenere di aver subito, una indebita menomazione del proprio diritto di usufruire senza ostacoli del parcheggio condominiale, non si sarebbe potuto desumere - come invece si è fatto - la sussistenza dell'elemento caratterizzante del reato dal solo fatto che la condotta addebitata all'imputata fosse stata da costei posta in essere solo quando poteva essere vista dagli altri condomini. Una tale scelta comportamentale, infatti, ben avrebbe potuto essere stata determinata - in assenza, per quanto è dato sapere, di altri elementi di più pregnante significato - non dalla gratuita finalità, come si afferma nell'impugnata sentenza, di dare in questo modo disturbo e fastidio, ma da quella, connaturata alla rivendicazione del proprio preteso diritto, asseritamente leso dagli altri condomini, di far chiaramente intendere a questi ultimi che non si era disposti a soggiacere al fatto compiuto;
il che può essere considerato più o meno apprezzabile sotto svariati punti di vista, ma, certamente, non costituisce espressione di "petulanza" o "biasimevole motivo".
Alla stregua di tali considerazioni, quindi, e non ravvisandosi la possibilità di ulteriori, utili approfondimenti in fatto, ritiene la Corte che l'impugnata sentenza vada annullata senza rinvio, perché il fatto, inteso come fatto oggettivamente costitutivo di reato, non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004