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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19165 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BR TO nato a [...] il [...] AT DR nato a [...] il [...] GR AN nato a [...] il [...] DO VI nato a [...] il [...] MA SS PP nato a [...] il [...] EZ RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PP COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PP RICCARDI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19165 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI PP Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023, la Corte di appello di RO respingeva la richiesta di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di RO. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per ZI il difensore di UZ AN, GR EA, ID IA, ZI MI, IA RO e IO Massimo PP, premettendo che all'udienza del 18 settembre 2023 si era provveduto ad invitare il giudice per l'udienza preliminare ad astenersi nell'ambito del giudizio abbreviato in corso, avendo lo stesso giudice celebrato l'udienza preliminare ed avere emesso decreto che dispone il giudizio per gli imputati, dei quali alcuni rispondevano dei reati associativi ed i restanti di reati fine legati alle associazioni o reati aggravati dall'agevolazione mafiosa o reati scopo dell'associazione dedita al narcotraffico;
sempre nella stessa udienza la difesa aveva invitato il giudice all'astensione sulla scorta di due pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002) e della novella legislativa di cui al D.Lgs. n.150/22, che aveva introdotto, per l'udienza preliminare, il principio "della ragionevole previsione di condanna dell'imputato", attraverso il quale si attribuiva al giudice dell'udienza preliminare un ruolo dinamico e prognostico;
dopo aver invitato il giudice all'astensione, la difesa aveva chiesto il rilascio della procura speciale agli imputati al fine di ricusare il giudice, allegando all'istanza di ricusazione procura speciale per gli imputati IO e IA (liberi) e, contestualmente, aveva comunicato in udienza al giudice la volontà di ricusarlo;
come scritto dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, l'imputato GR EA aveva richiesto personalmente la ricusazione del giudice ed aveva poi rilasciato ulteriormente procura speciale ai propri difensori al fine di allegare i motivi della ricusazione. Ciò premesso, il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata era meritevole di censura sia per quanto riguardava il rilascio della procura speciale, che risultava per tutti gli imputati ricorrenti, sia per la ritenuta mancanza di volontà di ricusare il giudice, viste la espressa richiesta di rilascio di procura speciale da parte della difesa, sia per espressa dichiarazione dell'imputato GR EA;
altra censura era relativa alla riserva di formalizzare, nei tre giorni successivi alla scoperta della causa di incompatibilità, la richiesta di ricusazione, come disposto dall'art. 38 comma 2 cod. proc. pen., posto che la dichiarazione di ricusazione era stata inoltrata lo stesso giorno dell'udienza e non era stata presentata prima del termine dell'udienza in quanto la difesa, impegnata nell'udienza di celebrazione dell'abbreviato, era priva dei mezzi tecnici (supporti informatici, documentazione e firma digitale) per poter inoltrare, già durante l'udienza, istanza di ricusazione;
era evidente che, essendo stata inoltrata la richiesta di ricusazione nella stessa data in cui si era celebrata l'udienza nella quale era sorta la causa di ricusazione, dopo l'invito all'astensione e la richiesta di rilascio di procura speciale, con la quale si comunicava al giudice l'intenzione di ricusarlo, si era proceduto alla formalizzazione — della dichiarazione di ricusazione, corredata dei motivi, e l'immediata trasmissione a mezzo pec alla Corte di appello, che aveva erroneamente asserito che dalla documentazione processuale prodotta dai difensori non risultava adempiuto l'onere di dichiarare a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell'udienza. Erronea era anche l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la richiesta non risultava corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione, ovvero il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e che non era possibile superare tale carenze mediante l'esercizio dei poteri istruttori da parte della Corte stessa;
questa Corte aveva infatti affermato (sentenza n. 96/2022) che la Corte di appello può operare officiosamente ed acquisire documentazione al fine di valutare la fondatezza della richiesta;
ad ogni modo, dalla lettura del verbale di udienza, risultava che lo stesso giudice a riconoscere che, oltre ad essere giudice dell'abbreviato, aveva già celebrato per talune posizioni processuali l'udienza preliminare ed aveva emesso il decreto che dispone il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è inammissibile. 1.1 Richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude che il difensore possa "attendere" l'esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, Scaramucci, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, Farruggio, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, Costa, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell'invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall'art. 38 comma 1 cod .proc. pen.), si deve anche ribadire che la parte ha l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente"(così tSez.U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, risulta che non vi è mai stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto i difensori si sono limitati a farsi rilasciare procura speciale per la richiesta di ricusazione, che però non hanno presentato entro il termine dell'udienza ma, come rilevato dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, soltanto successivamente a mezzo PEC in cancelleria, senza alcuna anticipazione formale prima della chiusura del verbale dell'udienza nel corso della quale la causa della ricusazione sarebbe insorta;
né può ritenersi ritualmente presentata la dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato GR (pag.36 verbale di udienza), attesa l'estrema genericità della stessa. 2.Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PP RICCARDI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19165 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI PP Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023, la Corte di appello di RO respingeva la richiesta di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di RO. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per ZI il difensore di UZ AN, GR EA, ID IA, ZI MI, IA RO e IO Massimo PP, premettendo che all'udienza del 18 settembre 2023 si era provveduto ad invitare il giudice per l'udienza preliminare ad astenersi nell'ambito del giudizio abbreviato in corso, avendo lo stesso giudice celebrato l'udienza preliminare ed avere emesso decreto che dispone il giudizio per gli imputati, dei quali alcuni rispondevano dei reati associativi ed i restanti di reati fine legati alle associazioni o reati aggravati dall'agevolazione mafiosa o reati scopo dell'associazione dedita al narcotraffico;
sempre nella stessa udienza la difesa aveva invitato il giudice all'astensione sulla scorta di due pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002) e della novella legislativa di cui al D.Lgs. n.150/22, che aveva introdotto, per l'udienza preliminare, il principio "della ragionevole previsione di condanna dell'imputato", attraverso il quale si attribuiva al giudice dell'udienza preliminare un ruolo dinamico e prognostico;
dopo aver invitato il giudice all'astensione, la difesa aveva chiesto il rilascio della procura speciale agli imputati al fine di ricusare il giudice, allegando all'istanza di ricusazione procura speciale per gli imputati IO e IA (liberi) e, contestualmente, aveva comunicato in udienza al giudice la volontà di ricusarlo;
come scritto dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, l'imputato GR EA aveva richiesto personalmente la ricusazione del giudice ed aveva poi rilasciato ulteriormente procura speciale ai propri difensori al fine di allegare i motivi della ricusazione. Ciò premesso, il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata era meritevole di censura sia per quanto riguardava il rilascio della procura speciale, che risultava per tutti gli imputati ricorrenti, sia per la ritenuta mancanza di volontà di ricusare il giudice, viste la espressa richiesta di rilascio di procura speciale da parte della difesa, sia per espressa dichiarazione dell'imputato GR EA;
altra censura era relativa alla riserva di formalizzare, nei tre giorni successivi alla scoperta della causa di incompatibilità, la richiesta di ricusazione, come disposto dall'art. 38 comma 2 cod. proc. pen., posto che la dichiarazione di ricusazione era stata inoltrata lo stesso giorno dell'udienza e non era stata presentata prima del termine dell'udienza in quanto la difesa, impegnata nell'udienza di celebrazione dell'abbreviato, era priva dei mezzi tecnici (supporti informatici, documentazione e firma digitale) per poter inoltrare, già durante l'udienza, istanza di ricusazione;
era evidente che, essendo stata inoltrata la richiesta di ricusazione nella stessa data in cui si era celebrata l'udienza nella quale era sorta la causa di ricusazione, dopo l'invito all'astensione e la richiesta di rilascio di procura speciale, con la quale si comunicava al giudice l'intenzione di ricusarlo, si era proceduto alla formalizzazione — della dichiarazione di ricusazione, corredata dei motivi, e l'immediata trasmissione a mezzo pec alla Corte di appello, che aveva erroneamente asserito che dalla documentazione processuale prodotta dai difensori non risultava adempiuto l'onere di dichiarare a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell'udienza. Erronea era anche l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la richiesta non risultava corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione, ovvero il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e che non era possibile superare tale carenze mediante l'esercizio dei poteri istruttori da parte della Corte stessa;
questa Corte aveva infatti affermato (sentenza n. 96/2022) che la Corte di appello può operare officiosamente ed acquisire documentazione al fine di valutare la fondatezza della richiesta;
ad ogni modo, dalla lettura del verbale di udienza, risultava che lo stesso giudice a riconoscere che, oltre ad essere giudice dell'abbreviato, aveva già celebrato per talune posizioni processuali l'udienza preliminare ed aveva emesso il decreto che dispone il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è inammissibile. 1.1 Richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude che il difensore possa "attendere" l'esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, Scaramucci, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, Farruggio, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, Costa, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell'invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall'art. 38 comma 1 cod .proc. pen.), si deve anche ribadire che la parte ha l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente"(così tSez.U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, risulta che non vi è mai stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto i difensori si sono limitati a farsi rilasciare procura speciale per la richiesta di ricusazione, che però non hanno presentato entro il termine dell'udienza ma, come rilevato dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, soltanto successivamente a mezzo PEC in cancelleria, senza alcuna anticipazione formale prima della chiusura del verbale dell'udienza nel corso della quale la causa della ricusazione sarebbe insorta;
né può ritenersi ritualmente presentata la dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato GR (pag.36 verbale di udienza), attesa l'estrema genericità della stessa. 2.Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2024