CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12209 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DU TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. CENSANO ETTORE La difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12209 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO AL NI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia del 19/07/2022, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Foggia, finalizzato alla confisca della somma di C 61.390,00 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e ritenuta provento di usura. Al riguardo, pur articolando un unico motivo sotto il profilo della "violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., con riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa", il ricorrente solleva, nel corpo dello stesso, diverse doglianze. In particolare. 1.1. si lamenta anzitutto la violazione del diritto al contraddittorio delle parti e la compressione del diritto di difesa per incompletezza degli atti trasmessi e pervenuti al Tribunale del riesame e, in particolare, dell'iniziale denunzia sporta il 28/07/2020 dalla p.o. Di Foggia Giacomo, in forza della quale era stata poi elaborata la relazione di consulenza tecnica del P.M., ed a cui avevano fatto seguito una serie di assunzioni di informazioni solo formalmente redatte dalla polizia giudiziaria come "integrazioni delle precedenti denunzie", nonché degli appunti manoscritti dell'indagato rinvenuti nel corso della perquisizione del 31/01/2022 in cui era stata sottoposta a sequestro (inizialmente probatorio) la somma ritenuta provento dell'attività usuraria. Si trattava di elementi rilevanti in quanto confluiti in atti di indagine e nella richiesta cautelare e sui quali il G.I.P. aveva ravvisato la sussistenza del fumus delicti. 1.2. si contesta poi il rilievo probatorio attribuito - quali riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa - agli appunti manoscritti, che proverebbero unicamente i rapporti commerciali intrattenuti tra le parti (da un lato l'indagato, quale titolare della ditta EN e, dall'altro, dal Di Foggia quale imprenditore agricolo) in ragione: - del foci ove erano stati rinvenuti (sede della farmacia Agrierinol), circostanza che consentiva di escludere che la causale si riferisse a prestiti usurari;
- la copia del bonifico di euro tremila, per come emergeva dalla contabilità della ditta EN, si riferiva ad un parziale saldo per fornitura materiali e nulla aveva argomentato sul punto il Tribunale del riesame;
parimenti alcun argomento era stato speso a proposito delle altre due fatture rinvenute, di origine lecita in quanto la causale era commerciale;
con riguardo all'ultimo appunto, consistente in un post it, i nominativi ivi riportati erano ascrivibili a mano differente rispetto alla grafia di chi aveva sottoscritto gli altri e non era indicato il nominativo "Di Foggia OM, ma solo il nome, a differenza degli altri ove invece compariva il solo cognome. 2 1.3. si lamenta l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in assenza delle garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.: lungi dal trattarsi, per come affermato dal Tribunale, di dichiarazioni spontanee, si era al cospetto, nonostante la formale intestazione di "integrazione di denuncia resa oralmente", di sommarie informazioni acquisite su sollecitazione degli inquirenti, per come avvalorato dal fatto che erano state rivolte specifiche domande e fornite le relative risposte, nonché dalla presenza, ad alcune delle s.i., del P.M. e del C.T. del P.M., unitamente al suo collaboratore;
inoltre, si sostiene che tali dichiarazioni sarebbero affette da inutilizzabilità assoluta in quanto, dopo la emersione di indizi di reità a carico del dichiarante, l'autorità procedente avrebbe dovuto interrompere l'esame e dare gli avvertimenti a garanzia del diritto di difesa, in quanto la persona offesa era attinta da indizi di reità per vicende suscettibili di dare luogo alla formazione di addebiti penali ("questa aveva rivelato di avere effettuato fittizie assunzioni e di avere concorso nel reato di truffa ai danni di società assicurativa, oltre alle minacce poste in essere nei confronti del ricorrente stante il coinvolgimento di un pregiudicato della mala foggiana per risolvere i suoi problemi"). In tal caso, infatti, la sanzione dell'inutilizzabilità assoluta, stabilita allorché la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come indagato, si estenderebbe anche alle dichiarazioni che il testimone rende nel corso dell'esame illegittimamente proseguito dopo la emersione di indizi di reità a suo carico. In ogni caso, le circostanze emerse avrebbero dovuto indurre il Tribunale a dubitare dell'attendibilità del dichiarante, in quanto interessato a difendere la propria posizione confliggente con quella dell'indagato. In punto di attendibilità, poi, si evidenzia come le accuse al ricorrente siano state rivolte a distanza di mesi dalla prima denuncia del 28/07/2020 in cui la persona offesa ha riferito di condotte usurarie estorsive perpetrate ai suoi danni da plurimi soggetti, ma non dal AL NI;
né, a conferma dell'attendibilità del narrato, poteva farsi ricorso al contenuto della CT del PM in quanto basata sul contenuto di tali propalazioni, in difetto di una documentazione idonea a dimostrare l'ammontare dei presunti prestiti riferiti dal Di Foggia e l'entità delle somme che a costui l'indagato avrebbe consegnato a titolo di interessi usurari (addirittura pari ad euro 200.00,00). 1.4. si deduce l'omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità ex artt. 270 e 271 cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche e telematiche effettuate su utenza e dispositivo in uso al Di Foggia, nell'ambito di altro procedimento penale n. 7680/2020 a carico di ignoti (per i delitti di usura ed estorsione commessi in Foggia e in Orsara di Puglia dal 2013 al luglio 2020), sul rilievo dell'assenza nei 3 relativi decreti autorizzativi di esplicitazione dei nomi degli indagati, dei fatti reato per cui si procede, delle ragioni che hanno portato il GIP a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla commissione dei delitti ivi ipotizzati e, dunque, ad autorizzare l'attività captativa, essendo "omissati e totalmente privi di motivazione", così precludendosi alla difesa la verifica dei presupposti legali delle disposte intercettazioni e dell'esistenza delle ragioni di connessione sostanziale rilevante con i fatti oggetto del presente giudizio (applicandosi al caso di specie la disciplina antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, in quanto le intercettazioni erano state disposte nell'ambito di procedimento penale e di reati iscritti anteriormente all'entrata in vigore;
si cita, sul punto, l'arresto di SU n. 51 del 2019). Né al riguardo era pertinente la motivazione resa dall'ordinanza impugnata che ne aveva escluso la rilevanza ai fini della disposta cautela reale - sul presupposto che attenessero soltanto alla dimostrazione della sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis1. cod. pen., circostanza che non entrava in "gioco" nella odierna vicenda risultando irrilevante la sussistenza del metodo mafioso a sostegno delle richieste usurarie - dimenticando, invece, che al contenuto intercettivo si era fatto riferimento dal PM nella richiesta di misura e dal CT nella depositata relazione di consulenza. 1.4.1. In ogni caso, da un lato si evidenzia l'inconferenza di tale mezzo di ricerca della prova, non rinvenendosi alcun esplicito riferimento a somme di denaro consegnate dalla persona offesa all'indagato a titolo di interessi usurari a fronte di presunti prestiti ricevuti (la p.o. era invece solita chiedere finanziamenti prospettando lucrosi affari che avrebbero comportato facili ed immediati guadagni per sé ed il finanziatore); dall'altro si precisa come proprio alcune di queste conversazioni (quella del 24.9.2020; richiamata dalla difesa in quanto utilizzabile a favore del reo) avvalorassero la prospettazione difensiva. 1.5. si deduce, Sulla provenienza della somma sequestrata, come l'indagato avesse giustificato la legittima provenienza del denaro (eredità della madre e destinazione di parte delle somme al figlio), per come dimostrato dalla movimentazione del libretto di risparmio della de cuius e dal contenuto delle s.i. rese al difensore dai nipoti dell'indagato. L'esistenza di rapporti economici tra le parti era esclusivamente dovuta a causale lecita (finanziamento da parte del ricorrente agli affari al medesimo proposti dalla persona offesa e non a titolo di prestiti con pattuizione di interessi usurari). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 4 1. Il primo motivo - che lamenta la violazione del diritto al contraddittorio delle parti e del diritto di difesa, per tardiva trasmissione di alcuni atti di indagine al Tribunale del riesame, tra i quali assumerebbero rilievo la denuncia sporta dalla p.o. il 28/07/2020 e gli appunti manoscritti rinvenuti nel corso della perquisizione a carico dell'indagato - è generico e manifestamente infondato. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che tali atti vennero messi a disposizione della difesa nel corso della procedura di riesame e che, al riguardo, il Tribunale concesse termine, sospendendo l'udienza, al fine di consentire alla difesa la consultazione e la possibilità di contraddire sul loro contenuto. Quanto agli appunti manoscritti - rinvenuti dalla P.G. nel corso della perquisizione del 31/01/2022 presso il locale utilizzato dall'indagato per la vendita al pubblico e che il G.I.P. ha valorizzato per la disposta cautela - questi risultano essere stati espressamente censurati nel loro contenuto dalla difesa nel corso della discussione camerale. Quanto, invece, alla denuncia sporta dalla p.o. il 28/07/2020, è lo stesso ricorrente che ne esclude il rilievo ai fini della misura "in quanto non espressamente richiamata dal G.I.P." (v. pag. 4 del ricorso). In ogni caso, il ricorrente ha omesso di allegare - e in ciò sta la genericità della doglianza per difetto di autosufficienza - gli atti di polizia giudiziaria e la parte della consulenza tecnica che si sostiene, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, a tale denunzia farebbero decisivo riferimento ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare. Quanto, infine, alla mancata completa trasmissione degli atti, la stessa non comporta l'inefficacia del provvedimento cautelare reale, perché - per costante giurisprudenza - nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (ex Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255581). Dunque, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. E nel caso di specie il termine in questione è stato rispettato, perché, dall'intestazione del provvedimento impugnato emerge che gli atti sono pervenuti al Tribunale il 19/07/2022, e lo 5 stesso si è pronunciato lo stesso giorno (dopo avere sospeso l'udienza concedendo termine alla difesa per visionare gli atti). La trasmissione degli atti seppur frazionata è, quindi, poi avvenuta (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, Milanese, Rv. 277991 - 01, in motivazione pagg. 3 -4). 2. Anche il secondo motivo - in ordine all'assenza di rilievo probatorio degli appunti manoscritti - è manifestamente infondato, in quanto si risolve in una censura di fatto volta a prospettare un'alternativa lettura della fonte di prova e del suo contenuto, a fronte, invece, di una motivazione che da logicamente conto di come il Tribunale del riesame ne abbia apprezzato e valutato il contenuto, così escludendosi il paventato vizio di omessa motivazione. Al riguardo, infatti, si è attribuita valenza indiziante soltanto a quei documenti da cui emergevano dati, cifre e nomi afferenti anche al ricorrente, alla luce del narrato della persona offesa, la quale ha indicato che l'indagato prelevava e consegnava il denaro nel retrobottega dell'esercizio commerciale ove il compendio documentale è stato rinvenuto, unitamente al denaro contante sequestrato, di elevato importo e suddiviso in mazzette, e delle altre fonti di prova a carico, pure passate in rassegna dall'ordinanza impugnata, idonee a ricomprendere tali risultanze nell'alveo dell'ipotesi accusatoria e tralasciando, invece, quella relativa al bonifico effettuato in quanto, allo stato, ne è incerta la causale. Il vizio dedotto, pertanto, finisce per ridondare in un vizio di motivazione, non consentito in questa sede. 3. Il terzo motivo - che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e la rilevanza - è generico ed involge profili di merito non consentiti in questa sede. Anzitutto, la doglianza di inutilizzabilità è incentrata su profili formali attinenti alla formazione dell'atto, a fronte, invece, di una lettura sostanziale propugnata dal Tribunale, il quale ha indicato logici e pertinenti elementi dimostrativi della spontaneità, avendo precisato come sia stata la persona offesa a presentarsi di propria iniziativa e senza alcuna sollecitazione alla polizia giudiziaria. Quanto, poi, all'inutilizzabilità derivante dall'emersione di elementi a carico del dichiarante che avrebbero imposto l'interruzione dell'assunzione di informazioni, va ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa non possono essere utilizzate a suo 6 carico, ma possono esserlo nei confronti di terzi (Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 01/04/2020, Bracco, Rv. 279859 - 02). Riguardo, infine, alla valenza a carico di tali propalazioni, il Tribunale risulta averne apprezzato l'attendibilità sulla scorta anche degli altri elementi allo stato acquisiti al procedimento, tra cui la consulenza tecnica svolta dal PM sulla natura usuraria dei rapporti intrattenuti dalla persona offesa con il ricorrente. La circostanza - affermata, ma non allegata - che si tratterebbe di mera consulenza "dichiarativa", ossia svolta su quanto esclusivamente dichiarato dalla p.o., non ne elide la valenza di elemento a carico, in quanto si tratta pur sempre di una verifica di tipo logico ed esterna sulla coerente tenuta dell'accusa privata mossa al ricorrente. Peraltro, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava come il narrato della persona offesa sia stato apprezzato anche tenendo conto dello stato di bisogno in cui questa era venuta a trovarsi, per via di una preclusione al credito desunta dai protesti di cambiali ed assegni documentalmente accertati, che verosimilmente lo avevano indotto a rivolgersi a canali alternativi per reperire risorse finanziarie. 1.4. Inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza è il quarto motivo in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni. Al riguardo, va ribadito che la parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 273007; Sez. 6, n. 46070, del 21/07/2015, Rv. 265535 - 01). Inoltre, sul tema, si è anche affermato che incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva genericamente dedotto la inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi, senza però specificare a quale tra i tanti decreti (di prima autorizzazione, di proroga, di convalida) attenesse la doglianza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di verificare la aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dettati in tale materia).(Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Rv. 212767 - 01; Sez. 1, n. 33330 dell'11/02/2021, Rv. 281788 - 01). 1.5. Il quinto motivo relativo all'assenza di rilievo dell'attività captativa è generico. In ordine alla valenza delle intercettazioni, l'ordinanza impugnata richiama quella resa dal G.I.P., affermando che le conversazioni attestano le modalità prevaricatrici e subdole con cui il AL richiedeva sistematicamente l'adempimento delle prestazioni usurarie alla persona offesa. A fronte di tale 7 motivazione, il ricorrente ne censura genericamente il rilievo affermando che non si rinviene alcun esplicito riferimento a somme di denaro consegnate dal primo al secondo a titolo di interessi usurari su presunti prestiti ricevuti dal secondo, al contempo richiamando altra intercettazione (del 24/08/2020) che, al contrario, dimostrerebbe come fosse la persona offesa essere solita a chiedere all'indagato finanziamenti prospettando lucrosi affari. La censura, pertanto, è generica, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto allegare le intercettazioni che il G.I.P. aveva richiamato e confrontarsi con esse, ovvero dedurre il travisamento per omissione della prova, deducendo - sempre mediante la relativa allegazione - l'assenza di quei riferimenti a cui i giudici del merito avevano fatto espresso richiamo. 1.6. L'ultimo motivo - in ordine alla provenienza della somma sequestrata - è manifestamente infondato, avendo sul punto il Tribunale fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Con la conseguenza che l'aver ritenuto, in applicazione di detto principio, irrilevanti le deduzioni difensive volte a dimostrare la lecita provenienza della somma, non sconta alcun vizio di violazione di legge. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2023
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. CENSANO ETTORE La difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12209 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO AL NI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia del 19/07/2022, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Foggia, finalizzato alla confisca della somma di C 61.390,00 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e ritenuta provento di usura. Al riguardo, pur articolando un unico motivo sotto il profilo della "violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., con riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa", il ricorrente solleva, nel corpo dello stesso, diverse doglianze. In particolare. 1.1. si lamenta anzitutto la violazione del diritto al contraddittorio delle parti e la compressione del diritto di difesa per incompletezza degli atti trasmessi e pervenuti al Tribunale del riesame e, in particolare, dell'iniziale denunzia sporta il 28/07/2020 dalla p.o. Di Foggia Giacomo, in forza della quale era stata poi elaborata la relazione di consulenza tecnica del P.M., ed a cui avevano fatto seguito una serie di assunzioni di informazioni solo formalmente redatte dalla polizia giudiziaria come "integrazioni delle precedenti denunzie", nonché degli appunti manoscritti dell'indagato rinvenuti nel corso della perquisizione del 31/01/2022 in cui era stata sottoposta a sequestro (inizialmente probatorio) la somma ritenuta provento dell'attività usuraria. Si trattava di elementi rilevanti in quanto confluiti in atti di indagine e nella richiesta cautelare e sui quali il G.I.P. aveva ravvisato la sussistenza del fumus delicti. 1.2. si contesta poi il rilievo probatorio attribuito - quali riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa - agli appunti manoscritti, che proverebbero unicamente i rapporti commerciali intrattenuti tra le parti (da un lato l'indagato, quale titolare della ditta EN e, dall'altro, dal Di Foggia quale imprenditore agricolo) in ragione: - del foci ove erano stati rinvenuti (sede della farmacia Agrierinol), circostanza che consentiva di escludere che la causale si riferisse a prestiti usurari;
- la copia del bonifico di euro tremila, per come emergeva dalla contabilità della ditta EN, si riferiva ad un parziale saldo per fornitura materiali e nulla aveva argomentato sul punto il Tribunale del riesame;
parimenti alcun argomento era stato speso a proposito delle altre due fatture rinvenute, di origine lecita in quanto la causale era commerciale;
con riguardo all'ultimo appunto, consistente in un post it, i nominativi ivi riportati erano ascrivibili a mano differente rispetto alla grafia di chi aveva sottoscritto gli altri e non era indicato il nominativo "Di Foggia OM, ma solo il nome, a differenza degli altri ove invece compariva il solo cognome. 2 1.3. si lamenta l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in assenza delle garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.: lungi dal trattarsi, per come affermato dal Tribunale, di dichiarazioni spontanee, si era al cospetto, nonostante la formale intestazione di "integrazione di denuncia resa oralmente", di sommarie informazioni acquisite su sollecitazione degli inquirenti, per come avvalorato dal fatto che erano state rivolte specifiche domande e fornite le relative risposte, nonché dalla presenza, ad alcune delle s.i., del P.M. e del C.T. del P.M., unitamente al suo collaboratore;
inoltre, si sostiene che tali dichiarazioni sarebbero affette da inutilizzabilità assoluta in quanto, dopo la emersione di indizi di reità a carico del dichiarante, l'autorità procedente avrebbe dovuto interrompere l'esame e dare gli avvertimenti a garanzia del diritto di difesa, in quanto la persona offesa era attinta da indizi di reità per vicende suscettibili di dare luogo alla formazione di addebiti penali ("questa aveva rivelato di avere effettuato fittizie assunzioni e di avere concorso nel reato di truffa ai danni di società assicurativa, oltre alle minacce poste in essere nei confronti del ricorrente stante il coinvolgimento di un pregiudicato della mala foggiana per risolvere i suoi problemi"). In tal caso, infatti, la sanzione dell'inutilizzabilità assoluta, stabilita allorché la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come indagato, si estenderebbe anche alle dichiarazioni che il testimone rende nel corso dell'esame illegittimamente proseguito dopo la emersione di indizi di reità a suo carico. In ogni caso, le circostanze emerse avrebbero dovuto indurre il Tribunale a dubitare dell'attendibilità del dichiarante, in quanto interessato a difendere la propria posizione confliggente con quella dell'indagato. In punto di attendibilità, poi, si evidenzia come le accuse al ricorrente siano state rivolte a distanza di mesi dalla prima denuncia del 28/07/2020 in cui la persona offesa ha riferito di condotte usurarie estorsive perpetrate ai suoi danni da plurimi soggetti, ma non dal AL NI;
né, a conferma dell'attendibilità del narrato, poteva farsi ricorso al contenuto della CT del PM in quanto basata sul contenuto di tali propalazioni, in difetto di una documentazione idonea a dimostrare l'ammontare dei presunti prestiti riferiti dal Di Foggia e l'entità delle somme che a costui l'indagato avrebbe consegnato a titolo di interessi usurari (addirittura pari ad euro 200.00,00). 1.4. si deduce l'omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità ex artt. 270 e 271 cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche e telematiche effettuate su utenza e dispositivo in uso al Di Foggia, nell'ambito di altro procedimento penale n. 7680/2020 a carico di ignoti (per i delitti di usura ed estorsione commessi in Foggia e in Orsara di Puglia dal 2013 al luglio 2020), sul rilievo dell'assenza nei 3 relativi decreti autorizzativi di esplicitazione dei nomi degli indagati, dei fatti reato per cui si procede, delle ragioni che hanno portato il GIP a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla commissione dei delitti ivi ipotizzati e, dunque, ad autorizzare l'attività captativa, essendo "omissati e totalmente privi di motivazione", così precludendosi alla difesa la verifica dei presupposti legali delle disposte intercettazioni e dell'esistenza delle ragioni di connessione sostanziale rilevante con i fatti oggetto del presente giudizio (applicandosi al caso di specie la disciplina antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, in quanto le intercettazioni erano state disposte nell'ambito di procedimento penale e di reati iscritti anteriormente all'entrata in vigore;
si cita, sul punto, l'arresto di SU n. 51 del 2019). Né al riguardo era pertinente la motivazione resa dall'ordinanza impugnata che ne aveva escluso la rilevanza ai fini della disposta cautela reale - sul presupposto che attenessero soltanto alla dimostrazione della sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis1. cod. pen., circostanza che non entrava in "gioco" nella odierna vicenda risultando irrilevante la sussistenza del metodo mafioso a sostegno delle richieste usurarie - dimenticando, invece, che al contenuto intercettivo si era fatto riferimento dal PM nella richiesta di misura e dal CT nella depositata relazione di consulenza. 1.4.1. In ogni caso, da un lato si evidenzia l'inconferenza di tale mezzo di ricerca della prova, non rinvenendosi alcun esplicito riferimento a somme di denaro consegnate dalla persona offesa all'indagato a titolo di interessi usurari a fronte di presunti prestiti ricevuti (la p.o. era invece solita chiedere finanziamenti prospettando lucrosi affari che avrebbero comportato facili ed immediati guadagni per sé ed il finanziatore); dall'altro si precisa come proprio alcune di queste conversazioni (quella del 24.9.2020; richiamata dalla difesa in quanto utilizzabile a favore del reo) avvalorassero la prospettazione difensiva. 1.5. si deduce, Sulla provenienza della somma sequestrata, come l'indagato avesse giustificato la legittima provenienza del denaro (eredità della madre e destinazione di parte delle somme al figlio), per come dimostrato dalla movimentazione del libretto di risparmio della de cuius e dal contenuto delle s.i. rese al difensore dai nipoti dell'indagato. L'esistenza di rapporti economici tra le parti era esclusivamente dovuta a causale lecita (finanziamento da parte del ricorrente agli affari al medesimo proposti dalla persona offesa e non a titolo di prestiti con pattuizione di interessi usurari). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 4 1. Il primo motivo - che lamenta la violazione del diritto al contraddittorio delle parti e del diritto di difesa, per tardiva trasmissione di alcuni atti di indagine al Tribunale del riesame, tra i quali assumerebbero rilievo la denuncia sporta dalla p.o. il 28/07/2020 e gli appunti manoscritti rinvenuti nel corso della perquisizione a carico dell'indagato - è generico e manifestamente infondato. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che tali atti vennero messi a disposizione della difesa nel corso della procedura di riesame e che, al riguardo, il Tribunale concesse termine, sospendendo l'udienza, al fine di consentire alla difesa la consultazione e la possibilità di contraddire sul loro contenuto. Quanto agli appunti manoscritti - rinvenuti dalla P.G. nel corso della perquisizione del 31/01/2022 presso il locale utilizzato dall'indagato per la vendita al pubblico e che il G.I.P. ha valorizzato per la disposta cautela - questi risultano essere stati espressamente censurati nel loro contenuto dalla difesa nel corso della discussione camerale. Quanto, invece, alla denuncia sporta dalla p.o. il 28/07/2020, è lo stesso ricorrente che ne esclude il rilievo ai fini della misura "in quanto non espressamente richiamata dal G.I.P." (v. pag. 4 del ricorso). In ogni caso, il ricorrente ha omesso di allegare - e in ciò sta la genericità della doglianza per difetto di autosufficienza - gli atti di polizia giudiziaria e la parte della consulenza tecnica che si sostiene, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, a tale denunzia farebbero decisivo riferimento ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare. Quanto, infine, alla mancata completa trasmissione degli atti, la stessa non comporta l'inefficacia del provvedimento cautelare reale, perché - per costante giurisprudenza - nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (ex Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255581). Dunque, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. E nel caso di specie il termine in questione è stato rispettato, perché, dall'intestazione del provvedimento impugnato emerge che gli atti sono pervenuti al Tribunale il 19/07/2022, e lo 5 stesso si è pronunciato lo stesso giorno (dopo avere sospeso l'udienza concedendo termine alla difesa per visionare gli atti). La trasmissione degli atti seppur frazionata è, quindi, poi avvenuta (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, Milanese, Rv. 277991 - 01, in motivazione pagg. 3 -4). 2. Anche il secondo motivo - in ordine all'assenza di rilievo probatorio degli appunti manoscritti - è manifestamente infondato, in quanto si risolve in una censura di fatto volta a prospettare un'alternativa lettura della fonte di prova e del suo contenuto, a fronte, invece, di una motivazione che da logicamente conto di come il Tribunale del riesame ne abbia apprezzato e valutato il contenuto, così escludendosi il paventato vizio di omessa motivazione. Al riguardo, infatti, si è attribuita valenza indiziante soltanto a quei documenti da cui emergevano dati, cifre e nomi afferenti anche al ricorrente, alla luce del narrato della persona offesa, la quale ha indicato che l'indagato prelevava e consegnava il denaro nel retrobottega dell'esercizio commerciale ove il compendio documentale è stato rinvenuto, unitamente al denaro contante sequestrato, di elevato importo e suddiviso in mazzette, e delle altre fonti di prova a carico, pure passate in rassegna dall'ordinanza impugnata, idonee a ricomprendere tali risultanze nell'alveo dell'ipotesi accusatoria e tralasciando, invece, quella relativa al bonifico effettuato in quanto, allo stato, ne è incerta la causale. Il vizio dedotto, pertanto, finisce per ridondare in un vizio di motivazione, non consentito in questa sede. 3. Il terzo motivo - che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. e la rilevanza - è generico ed involge profili di merito non consentiti in questa sede. Anzitutto, la doglianza di inutilizzabilità è incentrata su profili formali attinenti alla formazione dell'atto, a fronte, invece, di una lettura sostanziale propugnata dal Tribunale, il quale ha indicato logici e pertinenti elementi dimostrativi della spontaneità, avendo precisato come sia stata la persona offesa a presentarsi di propria iniziativa e senza alcuna sollecitazione alla polizia giudiziaria. Quanto, poi, all'inutilizzabilità derivante dall'emersione di elementi a carico del dichiarante che avrebbero imposto l'interruzione dell'assunzione di informazioni, va ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa non possono essere utilizzate a suo 6 carico, ma possono esserlo nei confronti di terzi (Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 01/04/2020, Bracco, Rv. 279859 - 02). Riguardo, infine, alla valenza a carico di tali propalazioni, il Tribunale risulta averne apprezzato l'attendibilità sulla scorta anche degli altri elementi allo stato acquisiti al procedimento, tra cui la consulenza tecnica svolta dal PM sulla natura usuraria dei rapporti intrattenuti dalla persona offesa con il ricorrente. La circostanza - affermata, ma non allegata - che si tratterebbe di mera consulenza "dichiarativa", ossia svolta su quanto esclusivamente dichiarato dalla p.o., non ne elide la valenza di elemento a carico, in quanto si tratta pur sempre di una verifica di tipo logico ed esterna sulla coerente tenuta dell'accusa privata mossa al ricorrente. Peraltro, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava come il narrato della persona offesa sia stato apprezzato anche tenendo conto dello stato di bisogno in cui questa era venuta a trovarsi, per via di una preclusione al credito desunta dai protesti di cambiali ed assegni documentalmente accertati, che verosimilmente lo avevano indotto a rivolgersi a canali alternativi per reperire risorse finanziarie. 1.4. Inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza è il quarto motivo in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni. Al riguardo, va ribadito che la parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 273007; Sez. 6, n. 46070, del 21/07/2015, Rv. 265535 - 01). Inoltre, sul tema, si è anche affermato che incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva genericamente dedotto la inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi, senza però specificare a quale tra i tanti decreti (di prima autorizzazione, di proroga, di convalida) attenesse la doglianza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di verificare la aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dettati in tale materia).(Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Rv. 212767 - 01; Sez. 1, n. 33330 dell'11/02/2021, Rv. 281788 - 01). 1.5. Il quinto motivo relativo all'assenza di rilievo dell'attività captativa è generico. In ordine alla valenza delle intercettazioni, l'ordinanza impugnata richiama quella resa dal G.I.P., affermando che le conversazioni attestano le modalità prevaricatrici e subdole con cui il AL richiedeva sistematicamente l'adempimento delle prestazioni usurarie alla persona offesa. A fronte di tale 7 motivazione, il ricorrente ne censura genericamente il rilievo affermando che non si rinviene alcun esplicito riferimento a somme di denaro consegnate dal primo al secondo a titolo di interessi usurari su presunti prestiti ricevuti dal secondo, al contempo richiamando altra intercettazione (del 24/08/2020) che, al contrario, dimostrerebbe come fosse la persona offesa essere solita a chiedere all'indagato finanziamenti prospettando lucrosi affari. La censura, pertanto, è generica, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto allegare le intercettazioni che il G.I.P. aveva richiamato e confrontarsi con esse, ovvero dedurre il travisamento per omissione della prova, deducendo - sempre mediante la relativa allegazione - l'assenza di quei riferimenti a cui i giudici del merito avevano fatto espresso richiamo. 1.6. L'ultimo motivo - in ordine alla provenienza della somma sequestrata - è manifestamente infondato, avendo sul punto il Tribunale fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Con la conseguenza che l'aver ritenuto, in applicazione di detto principio, irrilevanti le deduzioni difensive volte a dimostrare la lecita provenienza della somma, non sconta alcun vizio di violazione di legge. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01/2023