Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'ammasso di cui all'articolo precedente, nella misura fissa di lire 1500 a quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di quintali 600.000.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'ammasso di cui all'articolo precedente, nella misura fissa di lire 1500 a quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di quintali 600.000.