CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35454 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la riduzione della pena in aumento ex art. 81 cod. pen. di un terzo e il rigetto, nel resto, del ricorso. il difensore, avv. A. Rocco, con memoria di replica fatta pervenire in data 26 marzo 2023 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, insistendo per l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35454 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata ha riformato la condanna resa dal Tribunale in sede all'esito di rito abbreviato, in data 27 settembre 2019, nei confronti di CO RG, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con sentenza irrevocabile, del medesimo Tribunale, resa il 26 marzo 2019, rideterminando la pena complessiva in anni uno mesi tre di arresto (pena base per il reato già giudicato, mesi otto di arresto, aumentata ex art. 81 cod. pen., per quello sub iudice, di mesi quattro di arresto). 2. Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A. Rocco, che denuncia due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. In relazione al riconoscimento della continuazione nella misura di mesi quattro di arresto, la Corte di appello non avrebbe applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato con riferimento al reato satellite, trattandosi di procedimento definito nelle forme del rito abbreviato. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione della legge penale in relazione alla recidiva. Questa avrebbe operato, con riferimento a reato contravvenzionale, nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto pena che, dunque, sarebbe illegale perché ha comportato un aumento, ex art. 99, cod. pen. per reato contravvenzionale. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, G. Di Leo, ha chiesto con requisitoria scritta, il rigetto del secondo motivo di ricorso e, in accoglimento del primo motivo, ha chiesto la riduzione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., nella misura di un terzo. La difesa ha replicato alle conclusioni scritte, con p.e.c. del 26 marzo 2023, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando le censure prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Collegio rileva, preliminarmente, che il fatto per il quale è in corso il procedimento è il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 per essere stata accertata l'assenza di Piergiacom4) dal domicilio comunicato all'Autorità preposta ai controlli, alle ore 1,39 del 31 luglio 2019, essendo sottoposto alla misura 2 della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Osimo, con divieto di allontanarsi dalla dimora in orario notturno. Giova evidenziare che l'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, al primo comma, l'ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni;
al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi o delle prescrizioni che a tali obblighi si riferiscano. L'art. 8 del citato d.lgs., ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato cd. qualificato, tra i quali rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro. In particolare, il citato art. 8, comma 4, prevede, tra le prescrizioni accessorie alla misura preventiva personale della sorveglianza speciale, in atto a carico dell'imputato, quella "(...) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (...). Del resto, la disposizione relativa alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna, risponde, come notato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, non solo alla ratio di ridurre al minimo i rischi di condotte devianti negli orari notturni, bensì anche a quella di far conoscere all'autorità ove si trovi un determinato soggetto in quell'arco temporale;
con la conseguenza che l'obbligo di rincasare ad una determinata ora va inteso come obbligo di rientro nel domicilio indicato all'autorità di pubblica sicurezza. Detta condotta integra, pacificamente, il delitto di cui al secondo comma dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per essere l'imputato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 1.1.Ciò posto, si osserva che la sentenza di secondo grado è affetta senz'altro da errore materiale quanto all'indicazione della specie di pena detentiva irrogata (arresto e non reclusione) posto che la fattispecie ascritta all'imputato è delitto e non risulta essere stata pronunciata, in sede di merito, alcuna derubricazione del reato contestato per il quale, invece, il Tribunale di Ancona ha irrogato la pena di mesi undici di reclusione. 1.2. Dunque, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cod. pen., è stato operato un giudizio immune da vizi, perché la Corte territoriale ha considerato di maggiore gravità il reato giudicato con la sentenza di appello impugnata e sub iudice, risultando senz'altro più elevata la pena irrogata con la sentenza di primo grado pari a mesi undici di reclusione, rispetto a quella irrevocabile che ha irrogato all'imputato quella detentiva di mesi otto. 3 Il Presidente Sicché l'aumento viene operato, senza incorrere in alcun vizio, in termini di pena detentiva. Tuttavia, nell'indicare la specie di pena detentiva, incorrendo in errore materiale, la Corte di appello indica la pena dell'arresto invece di quella della reclusione. 1.2. La censura relativa all'illegale applicazione della recidiva, quindi, è manifestamente infondata attenendo la circostanza aggravante a delitto e non a reato contravvenzionale. 1.3.Fondata è, invece, la censura relativa alla non operata riduzione di un terzo per il rito abbreviato quanto alla misura dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. calcolata in mesi quattro di pena detentiva, tenuto conto che entrambi i giudizi risultano essersi svolti con il giudizio abbreviato e che, dunque, la riduzione di un terzo debba riguardare anche l'entità dell'aumento operato ex art. 81 cod. pen. per il reato satellite. Dunque, si deve ritenere che, nell'indicare l'aumento ex art. 81 cod. pen., in mesi quattro di pena detentiva, la Corte di appello non abbia già tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, come invece richiede pacificamente la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). 2.Deriva da quanto sin qui esposto, rilevato l'errore materiale in cui è palesemente incorso il giudice di secondo grado, nella parte in cui ha indicato la specie di pena irrogata in quella dell'arresto e non della reclusione, la correzione della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo. Segue, altresì, l'annullamento senza rinvio della medesima sentenza, nella parte relativa alla determinazione della entità della pena in aumento ex art. 81 cod. pen., che si ridetermina, a mente dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., operata la riduzione per il rito abbreviato, in quella di mesi due giorni venti di reclusione, per una complessiva pena di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione. Segue il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Corretto l'errore materiale relativo alla specie di pena detentiva, che deve essere determinata nella reclusione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena complessiva che ridetermina in anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la riduzione della pena in aumento ex art. 81 cod. pen. di un terzo e il rigetto, nel resto, del ricorso. il difensore, avv. A. Rocco, con memoria di replica fatta pervenire in data 26 marzo 2023 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, insistendo per l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35454 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata ha riformato la condanna resa dal Tribunale in sede all'esito di rito abbreviato, in data 27 settembre 2019, nei confronti di CO RG, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con sentenza irrevocabile, del medesimo Tribunale, resa il 26 marzo 2019, rideterminando la pena complessiva in anni uno mesi tre di arresto (pena base per il reato già giudicato, mesi otto di arresto, aumentata ex art. 81 cod. pen., per quello sub iudice, di mesi quattro di arresto). 2. Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A. Rocco, che denuncia due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. In relazione al riconoscimento della continuazione nella misura di mesi quattro di arresto, la Corte di appello non avrebbe applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato con riferimento al reato satellite, trattandosi di procedimento definito nelle forme del rito abbreviato. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione della legge penale in relazione alla recidiva. Questa avrebbe operato, con riferimento a reato contravvenzionale, nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto pena che, dunque, sarebbe illegale perché ha comportato un aumento, ex art. 99, cod. pen. per reato contravvenzionale. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, G. Di Leo, ha chiesto con requisitoria scritta, il rigetto del secondo motivo di ricorso e, in accoglimento del primo motivo, ha chiesto la riduzione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., nella misura di un terzo. La difesa ha replicato alle conclusioni scritte, con p.e.c. del 26 marzo 2023, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando le censure prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Collegio rileva, preliminarmente, che il fatto per il quale è in corso il procedimento è il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 per essere stata accertata l'assenza di Piergiacom4) dal domicilio comunicato all'Autorità preposta ai controlli, alle ore 1,39 del 31 luglio 2019, essendo sottoposto alla misura 2 della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Osimo, con divieto di allontanarsi dalla dimora in orario notturno. Giova evidenziare che l'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, al primo comma, l'ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni;
al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi o delle prescrizioni che a tali obblighi si riferiscano. L'art. 8 del citato d.lgs., ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato cd. qualificato, tra i quali rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro. In particolare, il citato art. 8, comma 4, prevede, tra le prescrizioni accessorie alla misura preventiva personale della sorveglianza speciale, in atto a carico dell'imputato, quella "(...) di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (...). Del resto, la disposizione relativa alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna, risponde, come notato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, non solo alla ratio di ridurre al minimo i rischi di condotte devianti negli orari notturni, bensì anche a quella di far conoscere all'autorità ove si trovi un determinato soggetto in quell'arco temporale;
con la conseguenza che l'obbligo di rincasare ad una determinata ora va inteso come obbligo di rientro nel domicilio indicato all'autorità di pubblica sicurezza. Detta condotta integra, pacificamente, il delitto di cui al secondo comma dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per essere l'imputato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 1.1.Ciò posto, si osserva che la sentenza di secondo grado è affetta senz'altro da errore materiale quanto all'indicazione della specie di pena detentiva irrogata (arresto e non reclusione) posto che la fattispecie ascritta all'imputato è delitto e non risulta essere stata pronunciata, in sede di merito, alcuna derubricazione del reato contestato per il quale, invece, il Tribunale di Ancona ha irrogato la pena di mesi undici di reclusione. 1.2. Dunque, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cod. pen., è stato operato un giudizio immune da vizi, perché la Corte territoriale ha considerato di maggiore gravità il reato giudicato con la sentenza di appello impugnata e sub iudice, risultando senz'altro più elevata la pena irrogata con la sentenza di primo grado pari a mesi undici di reclusione, rispetto a quella irrevocabile che ha irrogato all'imputato quella detentiva di mesi otto. 3 Il Presidente Sicché l'aumento viene operato, senza incorrere in alcun vizio, in termini di pena detentiva. Tuttavia, nell'indicare la specie di pena detentiva, incorrendo in errore materiale, la Corte di appello indica la pena dell'arresto invece di quella della reclusione. 1.2. La censura relativa all'illegale applicazione della recidiva, quindi, è manifestamente infondata attenendo la circostanza aggravante a delitto e non a reato contravvenzionale. 1.3.Fondata è, invece, la censura relativa alla non operata riduzione di un terzo per il rito abbreviato quanto alla misura dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. calcolata in mesi quattro di pena detentiva, tenuto conto che entrambi i giudizi risultano essersi svolti con il giudizio abbreviato e che, dunque, la riduzione di un terzo debba riguardare anche l'entità dell'aumento operato ex art. 81 cod. pen. per il reato satellite. Dunque, si deve ritenere che, nell'indicare l'aumento ex art. 81 cod. pen., in mesi quattro di pena detentiva, la Corte di appello non abbia già tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, come invece richiede pacificamente la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). 2.Deriva da quanto sin qui esposto, rilevato l'errore materiale in cui è palesemente incorso il giudice di secondo grado, nella parte in cui ha indicato la specie di pena irrogata in quella dell'arresto e non della reclusione, la correzione della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo. Segue, altresì, l'annullamento senza rinvio della medesima sentenza, nella parte relativa alla determinazione della entità della pena in aumento ex art. 81 cod. pen., che si ridetermina, a mente dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., operata la riduzione per il rito abbreviato, in quella di mesi due giorni venti di reclusione, per una complessiva pena di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione. Segue il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Corretto l'errore materiale relativo alla specie di pena detentiva, che deve essere determinata nella reclusione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena complessiva che ridetermina in anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore