CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 26230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26230 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento a carico di: NA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
- • lette/se>ite le conclusioni del PG r . — , t' r-et Q-C- c---ore-,:cutibut70 •••I•••• A Penale Sent. Sez. 1 Num. 26230 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 novembre 2023 il Tribunale di Taranto - quale giudice della esecuzione - ha accolto la istanza introdotta da NA Fiorello, tesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. di una decisione irrevocabile emessa in data 19 aprile 2010 dal Tribunale di Taranto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Procuratore della Repubblica di Taranto. 2.1 II ricorrente deduce violazione di legge in punto di competenza funzionale. Si afferma che ad essere competente - quale giudice della esecuzione - era la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in ragione del fatto che, al momento della domanda, l'ultima decisione divenuta irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello prima indicata in data 27 novembre 2020. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Secondo la costante linea interpretativa di questa Corte di legittimità, in caso di avvenuta emissione - nel corso del tempo - di più provvedimenti, il giudice della esecuzione (ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod.proc.pen.) va individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e ciò anche quando la domanda riguardi una decisione emessa in precedenza. Trattandosi di competenza funzionale la violazione determina nullità della decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. o N o cn 1,.. o ,3 <
- • lette/se>ite le conclusioni del PG r . — , t' r-et Q-C- c---ore-,:cutibut70 •••I•••• A Penale Sent. Sez. 1 Num. 26230 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 novembre 2023 il Tribunale di Taranto - quale giudice della esecuzione - ha accolto la istanza introdotta da NA Fiorello, tesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. di una decisione irrevocabile emessa in data 19 aprile 2010 dal Tribunale di Taranto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Procuratore della Repubblica di Taranto. 2.1 II ricorrente deduce violazione di legge in punto di competenza funzionale. Si afferma che ad essere competente - quale giudice della esecuzione - era la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in ragione del fatto che, al momento della domanda, l'ultima decisione divenuta irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello prima indicata in data 27 novembre 2020. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Secondo la costante linea interpretativa di questa Corte di legittimità, in caso di avvenuta emissione - nel corso del tempo - di più provvedimenti, il giudice della esecuzione (ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod.proc.pen.) va individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e ciò anche quando la domanda riguardi una decisione emessa in precedenza. Trattandosi di competenza funzionale la violazione determina nullità della decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. o N o cn 1,.. o ,3 <