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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 612/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI UL Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 612/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 1° giugno Parte_1 C.F._1
1970 residente in [...] l ett. A
e
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] let t. A
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Izzo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 1 3 febbraio 2025, i sig.ri
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 1° Parte_1 Parte_2
1 dicembre 1996 in Campagnano di Roma (RM) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 2 dicembre 1997) e (il 12 giugno 2006), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente ( 15 dicembre 2021) nel procedimento di separazione personale ( R.G.N. 4149/2021) conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 24 marzo 2022 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisto il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 5 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Campagnano di Roma, il 01.12.1996, iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996, atto n. 32, parte 2, serie B, vol. 1, Uff. 1 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. I sigg.ri ed provvederanno ciascuno al proprio mantenimento Parte_1 Pt_2 essendo economicamente autosufficienti;
3. Confermare l'affidamento congiunto dei figli e il figlio ad entrambi Per_2 Per_1
i genitori con collocazione presso la madre. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, educazione ed istruzione;
4. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo dagli stessi genitori;
5. I figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sono collocati prevalentemente con la madre, sig.ra presso l'abitazione sita in Formello Pt_2
(RM), via Monti di Marvaiata n. 8 lett. A, piano superiore;
6. Al piano inferiore della villetta succitata, costituito da camera, soggiorno con angolo cottura e bagno, vivrà il sig. ; Parte_1
7. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, in accordo con loro, secondo i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, così per le festività del Natale, Capodanno,
Pasqua e per le vacanze estive;
2
8. Il signor verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2 mantenimento di entrambi i figli, in quanto il maggiorenne non è economicamente autosufficiente, la somma omnicomprensiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli Pt_2 indici ISTAT sul costo della vita;
9. Gli assegni familiari, così come le detrazioni fiscali per i figli, saranno versati al 100% alla madre sig.ra ; Parte_2
10. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in data 1° dicembre Parte_1 Parte_2
1996 in Campagnano di Roma (RM) , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Campagnano di Roma (RM), atto n. 31, parte II, serie A – anno 1996.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune Campagnano di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI UL RA UP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI UL Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 612/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 1° giugno Parte_1 C.F._1
1970 residente in [...] l ett. A
e
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] let t. A
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Izzo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 1 3 febbraio 2025, i sig.ri
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 1° Parte_1 Parte_2
1 dicembre 1996 in Campagnano di Roma (RM) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 2 dicembre 1997) e (il 12 giugno 2006), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente ( 15 dicembre 2021) nel procedimento di separazione personale ( R.G.N. 4149/2021) conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 24 marzo 2022 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisto il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 5 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Campagnano di Roma, il 01.12.1996, iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996, atto n. 32, parte 2, serie B, vol. 1, Uff. 1 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. I sigg.ri ed provvederanno ciascuno al proprio mantenimento Parte_1 Pt_2 essendo economicamente autosufficienti;
3. Confermare l'affidamento congiunto dei figli e il figlio ad entrambi Per_2 Per_1
i genitori con collocazione presso la madre. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, educazione ed istruzione;
4. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo dagli stessi genitori;
5. I figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sono collocati prevalentemente con la madre, sig.ra presso l'abitazione sita in Formello Pt_2
(RM), via Monti di Marvaiata n. 8 lett. A, piano superiore;
6. Al piano inferiore della villetta succitata, costituito da camera, soggiorno con angolo cottura e bagno, vivrà il sig. ; Parte_1
7. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, in accordo con loro, secondo i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, così per le festività del Natale, Capodanno,
Pasqua e per le vacanze estive;
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8. Il signor verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2 mantenimento di entrambi i figli, in quanto il maggiorenne non è economicamente autosufficiente, la somma omnicomprensiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli Pt_2 indici ISTAT sul costo della vita;
9. Gli assegni familiari, così come le detrazioni fiscali per i figli, saranno versati al 100% alla madre sig.ra ; Parte_2
10. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in data 1° dicembre Parte_1 Parte_2
1996 in Campagnano di Roma (RM) , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Campagnano di Roma (RM), atto n. 31, parte II, serie A – anno 1996.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune Campagnano di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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