Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, nel quale non sono previsti ricorsi principali condizionati e in cui, a norma dell'art. 366, primo comma, n. 4, il ricorrente è tenuto ad esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, deve ritenersi inammissibile la proposizione di motivi di ricorso principale condizionati ad una determinata interpretazione e valutazione da parte della Cassazione della pronuncia impugnata e delle sue conseguenze giuridiche. (Fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendente dell'ente poste italiane nel periodo intercorrente tra la privatizzazione dei relativi rapporti di lavoro e la sottoscrizione del primo contratto collettivo; negato da parte il giudice di merito il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore, l'interessato aveva subordinato la doglianza in cassazione contro la mancata valorizzazione dello svolgimento di dette mansioni per il periodo successivo alla stipula del nuovo contratto all'accertamento che la pronuncia di merito precludesse la proposizione della questione in un nuovo giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel.Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR IZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 25, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO VENTURA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 506/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 11/12/96 R.G.N. 429/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/5/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato MAURIZIO DI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 giugno 1996 il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ZI RI nei confronti dell'Ente Poste Italiane, riconosceva il diritto della ricorrente, che aveva svolto le mansioni di operatore specializzato di esercizio (categoria V), all'inquadramento nella sesta categoria con profilo di dirigente di servizio (IV livello) a decorrere dal 3 aprile 1994 e condannava la resistente a regolarizzare la posizione lavorativa e previdenziale della controparte.
Proposto appello da parte dell'Ente Poste Italiane, al quale aveva resistito l'appellata, il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, con sentenza depositata l'11 dicembre 1996, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio.
Per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, il Tribunale così motiva la sua decisione.
Il Pretore ritiene che dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'Ente, di cui all'art. 1, comma primo, del decreto legge 1 dicembre 1993 n.487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n.71, il rapporto dedotto in giudizio fosse interamente regolato dal diritto civile;
il Tribunale, invece, non condivide tale assunto muovendo da un'interpretazione del tutto diversa da quella data dal Pretore all'art. 6, sesto comma, della legge citata;
in particolare, l'espressione "trattamenti vigenti" dev'essere intesa come complessiva regolamentazione economica e normativa del rapporto di lavoro, da conservarsi, transitoriamente, fino alla stipula del contratto collettivo;
considerato che
se lo scopo fosse stato quello di limitare la previsione alla sola garanzia del trattamento economico (non decisiva l'espressione letterale della norma), non si sarebbe raggiunto alcun risultato utile, non potendosi dubitare che in attesa di una disciplina collettiva occorresse comunque rifarsi ai parametri economico-retributivi vigenti;
il diverso fine perseguito era dunque quello di evitare una commistione di regole privatistiche e pubblicistiche nello stesso rapporto, nell'ottica di un graduale mutamento del regime giuridico di esso, secondo un criterio assunto a proposito della trasformazione dell'assetto di altre amministrazioni avvenuta quasi in sincronia con quella delle Poste;
del resto, la contemporanea interferenza delle discipline, con la sicura prevalenza di quella codicistica, avrebbe inciso in maniera contraddittoria e spesso in situazione di carenza su taluni profili del rapporto, necessariamente rimessi alla regolamentazione del contratto collettivo.
Accertata l'inapplicabilità dell'art. 2103 cod.civ. per il periodo preso a riferimento da parte appellata, la sentenza va quindi riformata mediante rigetto delle domande proposte in primo grado, tenuto conto in particolare che l'accertamento di una diversa decorrenza dell'inquadramento (successiva al primo aprile 1994) trova limiti sia nella domanda di primo grado, tale da incidere sull'ammissibilità dell'istanza in questa fase sia nella struttura stessa di una causa petendi come già evidenziato, riferita al sistema di categorie ormai superato dal nuovo sistema di accorpamento delle qualifiche in aree.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la RI, deducendo tre motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando falsa applicazione dell'art. 6 del decreto - legge 1 dicembre 1993 n.487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n.71, oltre che conseguente violazione dell'art. 2103 cod.civ., sostiene che:
il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l'art. 2103 citato possa trovare applicazione nei confronti dei dipendenti dell'E.P.I. soltanto dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo volto a regolare il loro rapporto di lavoro;
tale opinione non trova però alcun fondamento nella legge che il giudice d'appello ha dichiarato di voler applicare;
è vero, infatti, che l'art. 6 del decreto legge n.487 del 1993 prevede che i "trattamenti vigenti" seguitano ad applicarsi "fino alla stipulazione di un nuovo contratto", ma è altrettanto vero che la normativa civilistica generale deve trovare applicazione sin dal primo momento in cui il rapporto di lavoro ha assunto una connotazione privatistica, non potendosi ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi anche a tali disposizioni (non meglio precisate nel ricorso) quando ha fatto riferimento ai "trattamenti", cioè a previsioni molto più specifiche, che ha inteso salvaguardare medio tempore.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L'art. 6, comma sesto, più volte menzionato, così dispone:
"Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto".
Il significato di tale statuizione (art. 12 comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale) è univoco: l'espressione "i trattamenti" deve essere riferita sia all'assetto economico sia a quello giuridico, non solo perché, diversamente opinando, non si spiegherebbe in modo plausibile il "plurale" ma anche perché, escludendo in via transitoria, "fino alla stipula di un nuovo contratto", l'applicabilità della previgente normativa pubblicistica, e ritenendo, viceversa, applicabile l'art. 2103 cod.civ., secondo l'assunto prospettato con il motivo in esame, si avrebbe, come risultato ermeneutico, l'assurda e ingiustificata commistione di due normative eterogenee: quella privatistica per l'assetto giuridico e quella pubblicistica per l'assetto economico. Peraltro, secondo un fondamentale canone ermeneutico, va rifiutata a priori l'interpretazione che conduce a un risultato manifestamente assurdo. Non occorre aggiungere altro.
Nel senso di cui sopra la questione è stata decisa recentemente dalle Sezioni Unite con sentenza in data 24 settembre 1997 n. 9381, condivisa da Cass. 16 febbraio 1998 n. 1603 e 14 aprile 1998 n. 3759, con particolare riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art.2103 cod.civ. in identiche fattispecie.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2103 cod.civ. sotto profilo diverso da quello già prospettato nonché mancanza di motivazione assume che:
va rilevato che prima del 26 novembre 1994, data della stipula del contratto collettivo, l'attuale ricorrente aveva svolto le mansioni di dirigente di esercizio (categoria sesta), superiori alle precedenti, per ben più di tre o sei mesi;
anche ammettendo che l'art. 2103 cod.civ. abbia trovato applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'E.P.I.
soltanto a far tempo dalla predetta data del 26 novembre 1994, non vi è dubbio che dalla stessa data l'Ente non avrebbe potuto più adibire l'attuale ricorrente a mansioni diverse rispetto a quelle svolte in precedenza, per molti mesi, proprio quale dipendente dell'E.P.I., perché la sua assegnazione doveva essere considerata definitiva nel momento stesso in cui l'applicabilità dell'art. 2103 cod.civ.: precludeva all'Ente la possibilità di esercitare il potere direttivo in modo difforme da quanto previsto dal codice civile.
3. Con il terzo motivo la RI, denunciando violazione dell'art.2103 cod.civ. sotto ancora diverso profilo, per mancata applicazione delle norme della contrattazione collettiva, nonché mancanza di motivazione, deduce che:
nella memoria di costituzione in appello si era posto in rilievo che l'attuale ricorrente aveva richiamato, a sostegno della domanda subordinata, anche le norme della contrattazione collettiva entrata in vigore il 26 novembre 1994;
il Tribunale, nell'ultima parte della sua motivazione (riportata in narrativa), afferma, in particolare, che l'accertamento di una diversa decorrenza dell'inquadramento (successiva al primo aprile 1994) trova limiti sia nella domanda di primo grado tale "da incidere sull'ammissibilità dell'istanza in questa fase", sia "nella struttura stessa di una causa petendi riferita al sistema di categorie ormai superato dal nuovo sistema di accorpamento delle qualifiche in aree".
Si legge nel ricorso che "questa parte della decisione di appello non viene impugnata dal ricorrente, perché se dai limiti della domanda formulata in primo grado è derivata l'impossibilità di chiedere in sede di appello l'accertamento degli eventuali diritti maturati dopo il 26 novembre 1994, l'attuale ricorrente potrà proporre altro autonomo giudizio avente, appunto, tale oggetto". "Se, invece, la Corte riterrà che da quell'inciso non possono discendere le conseguenze di ordine processuale che abbiamo ora prospettato, insistiamo - sempre in via subordinata - anche per l'accoglimento del presente mezzo di ricorso....". Per comprendere il significato di tale deduzione occorre tener presente che con il ricorso di primo grado si era chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica di dirigente di esercizio (sesta categoria), con decorrenza dall'aprile 1994; in subordine, lo stesso riconoscimento con decorrenza "anche da una data successiva".
Ne consegue che gli ultimi due motivi, già riportati in sintesi, sono, evidentemente, riferiti a tale domanda subordinata, in quanto prospettano censure tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento con decorrenza dal 26 novembre 1994 (quindi successiva all'aprile '94).
La Corte giudica inammissibili i predetti due motivi, atteso che:
il ricorso principale "condizionato", cioe', subordinato ad una preventiva interpretazione della statuizione in argomento già riportata, che peraltro postula ulteriori accertamenti di fatto al fine di stabilire se risulti opponibile o improponibile in separata sede una domanda in questione, non solo non è previsto dal vigente codice di procedura civile (che prevede soltanto il ricorso incidentale condizionato), ma appare altresì fondato su un'argomentazione che non è in linea con il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'art. 366 n.4 cod.proc.civ., prescrive al ricorrente per cassazione di esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, "affinché il ricorso consenta l'immediata individuazione delle questioni da risolvere" (cfr. fra le tante Cass. 26 maggio 1994 n. 5133). Orbene, nella fattispecie in esame, non può ritenersi immediatamente individuabile la questione (o individuabili le questioni) da risolvere perché occorre preventivamente stabilire, secondo l'assunto già preso in esame, se da una certa statuizione contenuta nella sentenza impugnata derivi o meno a parte attrice in prime cure una preclusione all'esercizio del diritto in giudizio, già fatto valere con la proposta domanda in subordine (rigettata dal Tribunale con due ragioni, ma di carattere processuale ed una di merito). Per le ragioni esposte il primo motivo del ricorso va rigettato;
gli altri due motivi vanno dichiarati inammissibili. La peculiarità della fattispecie decisa, che può reputarsi sostanzialmente "nuova" costituisce giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art. 92, comma secondo, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara inammissibili gli altri due motivi;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 29 maggio 1998.