Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 9062
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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In tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod. pen., nella categoria degli "altri mezzi fraudolenti", mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto: questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara, può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza.

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  • 1Turbata libertà degli incanti: precisazioni sulla rilevanza penale del collegamento fra impreseAccesso limitato
    Antonio Francesco Morone · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 9062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9062
Data del deposito : 29 aprile 1999

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