Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod. pen., nella categoria degli "altri mezzi fraudolenti", mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto: questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara, può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza.
Commentario • 1
- 1. Turbata libertà degli incanti: precisazioni sulla rilevanza penale del collegamento fra impreseAccesso limitatoAntonio Francesco Morone · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 9062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9062 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29-4-1999
1.Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " GO Candela " N. 870
3. " Bruno Oliva " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Trifone " N. 45137/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UR ON, nato a [...] il giorno 8 giugno 1965
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 16 luglio 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Udito il difensore Avv. Managò, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 16 luglio 1998 e depositata il 18 luglio 1998 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di ON TA, che il Pretore della medesima città aveva riconosciuto colpevole, in concorso con EN ZU, del delitto di cui all'art. 353 c.p., perché, con il mezzo fraudolento di offerte con percentuali di ribasso anomalo, turbavano la gara di appalto relativa ai lavori di sistemazione e di ammodernamento della strada provinciale Calipea - Carma - Ruvetto - S. Fili nel comune di Locri, indetta con deliberazione del 25.8.1992 dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, che, proprio in considerazione dell'anomalia di detti ribassi, aveva annullato la licitazione privata. Sulla impugnazione degli imputati - i quali avevano lamentato la mancata assoluzione, evidenziando, tra l'altro, che, non essendosi il TA aggiudicato la gara, costituiva una mera congettura l'affermata sussistenza del mezzo fraudolento, tale non potendosi considerare la sola offerta di ribassi anomali, che gli imputati neppure risultava avessero concordato - la corte territoriale rilevava che, prevedendo il bando di gara l'assegnazione dell'appalto a quello degli offerenti che avesse indicato la percentuale di ribasso più vicina alla media (determinata in rapporto alla metà delle offerte pervenute, che presentavano i maggiori ribassi del presso base di aggiudicazione), i ribassi molto elevati proposti dallo ZU e dal TA avevano la sola finalità di fare scendere sensibilmente ed imprevedibilmente la percentuale media di aggiudicazione, favorendo così le ditte d'accordo con loro e "tagliando così fuori dall'aggiudicazione le offerte c.d. normali". Considerava, altresì, la corte territoriale che tra i "mezzi Fraudolenti", cui fa riferimento l'art. 353 c.p., rientra certamente la ipotesi della inidoneità della offerta e che era anche irrilevante l'altra censura dell'appellante, secondo cui esso TA non si era aggiudicato la gara, poiché ad integrare il delitto contestato basta che la gara medesima sia stata turbata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce nei motivi:
1. la violazione della norma di cui all'art. 353 c.p., per avere il giudice di merito qualificato come mezzo fraudolento, idoneo a turbare una gara d'appalto, un ribasso anomalo non economicamente giustificato;
2. il vizio di motivazione della impugnata sentenza, per avere il giudice di merito desunto elementi di responsabilità a suo carico dalle dichiarazioni dei testi (LE e IN), che avevano qualificato le offerte giudicate anormali come economicamente ingiustificate, senza peraltro valutare se esso imputato fosse a conoscenza delle altre offerte e se lo stesso avesse agito per avvantaggiare altri offerenti o per realizzare, comunque, un suo interesse ad un determinato esito della gara;
3. la omessa assunzione di prova decisiva, per avere il giudice di merito rifiutato l'ammissione di una indagine peritale volta ad accertare che le offerte del coimputato ZU e di esso TA erano state redatte con la medesima macchina da scrivere;
4. il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., per avere il giudice di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e determinato in misura eccessiva la pena inflitta.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, deve essere rigettato.
In tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., questo giudice di legittimità ha già più volte stabilito (da ultimo: Cass. Sez. VI, 17 luglio 1998, n. 8443, Misuraca, in CED 212223; Id., Sez. VI, 25 settembre 1998, n. 881, De Bartolo) che nella categoria degli "altri mezzi fraudolenti", mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto:
questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara.
Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorre in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la c.d. offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara, può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza, specie quando - siccome è avvenuto nella specie, secondo quanto ha accertato il giudice di merito in ordine ai due concorrenti ed analoghi comportamenti del ricorrente e dello ZU - la anomalia del tipo evidenziato riguardi ben due offerenti, l'uno a conoscenza della condotta contestuale dell'altro. È infondato, perciò, il motivo d'impugnazione di cui sub 1., allo stesso modo di come è infondata anche la complessa censura di cui al motivo di ricorso di cui sub 2., in ordine alla quale, per un verso, devesi rilevare come appare logico e convincente l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa l'anomalia delle due offerte in base alle dichiarazioni dei testi LE e IN;
mentre, per altro verso, deve escludersi che ad integrare la fattispecie criminosa dell'art. 353 c.p., che costituisce un reato di pericolo nel quale l'elemento soggettivo è nella volontà consapevole di alterazione del normale svolgimento della gara, occorre anche il fine specifico di avvantaggiare altri determinati offerenti ovvero di perseguire una propria utilità. Perciò nessun'altra indagine doveva essere svolta per accertare a vantaggio di chi, in definitiva, si risolveva l'esito alterato della gara.
Quanto alla dedotta mancata assunzione di prova decisiva, il giudice di merito, nel dare atto che la redazione delle due offerte con la medesima macchina da scrivere costituisce uno degli elementi di conferma della condotta concorsuale, ha, perciò, stesso, escluso che la richiesta perizia potesse assumere il rilievo ex art. 606, 1^ comma, lett. d) c.p.p., in quanto l'eventuale risultato negativo della proposta indagine tecnica non avrebbe potuto, da solo, determinare la esclusione della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'altra offerta anomala, la cui sussistenza era data da altri sicuri elementi indiziari.
Inammissibile, infine, per manifesta infondatezza è la censura relativa al trattamento sanzionatorio, in quanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena, nella media tra il minimo ed il massimo edittale, sono stati adeguatamente giustificati nella considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali del TA e nella pericolosità sociale dello stesso.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999