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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1345/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 431/2025, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bianchini, ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova KM 17.600; APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.2025, ha impugnato la sentenza Parte_1 indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato improcedibile il ricorso, non disponendo nulla sulle spese stante la non costituzione in giudizio della convenuta , ricorso con cui ella aveva chiesto CP_1 di “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso [di opposizione a preavviso di fermo amm. n. 05780202300005424000 del 27/09/2023 ndr]:, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
Invero, il Tribunale ha così motivato la declaratoria di improcedibilità del ricorso: “La parte ricorrente, in data 25.01.2025, nuovamente notificava il ricorso ed i successivi provvedimenti omettendo anche in questo caso però di indicare nella relata da quale pubblico registro fosse stato estratto l'indirizzo PEC utilizzato ... attesa la perentorietà del termine assegnato alla parte ricorrente per provvedere alla corretta notifica, nonostante siano stati straordinariamente concessi due termini perentori di rinnovazione al solo fine di favorire la corretta instaurazione del contraddittorio e giungere a delibare il merito della controversia, la sua mancata osservanza ne ha determinato la decadenza, con conseguente improcedibilità del ricorso”.
Nell'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per: Parte_1
1) Omessa considerazione della correttezza delle notificazioni e della contumacia della ritenendo nulla la notifica del ricorso “perché nella relata CP_1 mancava l'indicazione del registro pubblico da cui era stato estratto l'indirizzo PEC”, contrariamente alla invece favorevole giurisprudenza di legittimità, deducendo che “le notifiche sono state tutte indirizzate presso l'indirizzo PPAA e IPA di , CP_1
2) “VIZI SULLA CONDANNA ALLE SPESE”, non potendo “gravare sul cittadino gli oneri di una causa derivante da pretese creditorie inesigibili”.
Nel corso del giudizio, parte appellante ha prodotto - come pure espressamente richiesto da questa Corte con il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza - la notifica dell'atto di appello nei riguardi della controparte, che non si è costituita, e la medesima risulta inviata all'indirizzo pec istituzionale
. Email_1 Invero, in primo grado la notifica del ricorso risulta inviata all'indirizzo e non a quello corretto Email_2 Email_1 tta la notifica dell'atto d rsi altrettanto corretta la notifica del ricorso di primo grado, non correttamente notificato neppure dopo l'assegnazione di ben due volte di termine da parte del Tribunale. Alla luce di quanto sopra evidenziato l'appello va rigettato senza alcuna pronuncia sulle spese, data la non costituzione dell'appellata. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1345/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 431/2025, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bianchini, ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova KM 17.600; APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.2025, ha impugnato la sentenza Parte_1 indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato improcedibile il ricorso, non disponendo nulla sulle spese stante la non costituzione in giudizio della convenuta , ricorso con cui ella aveva chiesto CP_1 di “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso [di opposizione a preavviso di fermo amm. n. 05780202300005424000 del 27/09/2023 ndr]:, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
Invero, il Tribunale ha così motivato la declaratoria di improcedibilità del ricorso: “La parte ricorrente, in data 25.01.2025, nuovamente notificava il ricorso ed i successivi provvedimenti omettendo anche in questo caso però di indicare nella relata da quale pubblico registro fosse stato estratto l'indirizzo PEC utilizzato ... attesa la perentorietà del termine assegnato alla parte ricorrente per provvedere alla corretta notifica, nonostante siano stati straordinariamente concessi due termini perentori di rinnovazione al solo fine di favorire la corretta instaurazione del contraddittorio e giungere a delibare il merito della controversia, la sua mancata osservanza ne ha determinato la decadenza, con conseguente improcedibilità del ricorso”.
Nell'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per: Parte_1
1) Omessa considerazione della correttezza delle notificazioni e della contumacia della ritenendo nulla la notifica del ricorso “perché nella relata CP_1 mancava l'indicazione del registro pubblico da cui era stato estratto l'indirizzo PEC”, contrariamente alla invece favorevole giurisprudenza di legittimità, deducendo che “le notifiche sono state tutte indirizzate presso l'indirizzo PPAA e IPA di , CP_1
2) “VIZI SULLA CONDANNA ALLE SPESE”, non potendo “gravare sul cittadino gli oneri di una causa derivante da pretese creditorie inesigibili”.
Nel corso del giudizio, parte appellante ha prodotto - come pure espressamente richiesto da questa Corte con il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza - la notifica dell'atto di appello nei riguardi della controparte, che non si è costituita, e la medesima risulta inviata all'indirizzo pec istituzionale
. Email_1 Invero, in primo grado la notifica del ricorso risulta inviata all'indirizzo e non a quello corretto Email_2 Email_1 tta la notifica dell'atto d rsi altrettanto corretta la notifica del ricorso di primo grado, non correttamente notificato neppure dopo l'assegnazione di ben due volte di termine da parte del Tribunale. Alla luce di quanto sopra evidenziato l'appello va rigettato senza alcuna pronuncia sulle spese, data la non costituzione dell'appellata. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste