Sentenza 7 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2018, n. 19704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19704 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR RA, nata a [...] 1'8.5.1967 avverso la ordinanza in data 7.6.2017 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 7.6.2017 la Corte di Appello di Lecce, adita in sede di incidente di esecuzione, ha confermato l'efficacia dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 5.10.2016 nei confronti di RA ES, malgrado l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione dichiarata con la formula di improcedibilità dalla stessa pronuncia. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: la nullità dell'ordinanza essendo stato l'incidente di esecuzione promosso dalla Cancelleria, che in quanto ufficio ausiliario dell'organo giudiziario, è chiamato dall'art. 8 d.lgs 12/1941 a svolgere solo funzioni amministrative, senza alcun potere propulsivo in relazione ai procedimenti assegnati all'ufficio; il difetto in capo ai funzionari della Cancelleria ogni legittimazione processuale specie al fine di risolver dubbi sull'esecutività di un provvedimento;
il travisamento dell'ordine decisorio della sentenza oggetto dell'incidente di esecuzione, la quale non conteneva alcun ordine di demolizione, non avendo la Corte di Appello nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta estinzione del reato, neppure confermato nel resto la sentenza di primo grado;
il vizio di contraddittorietà motivazionale non potendo la ivi affermata natura amministrativa dell'ordine di demolizione e dunque la sua accessorietà alla pena principale essere ricavata dall'insussistenza di una pena per essersi il procedimento concluso con sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Carattere preliminare all'esame del ricorso è la verifica della legittimazione all'impugnativa in capo all'istante. Essendo stato il ricorso proposto personalmente dalla parte in data 28.9.2017, trovano applicazione le modifiche introdotte dalla legge 103/2017 all'ed. 613, comma 1, cod. proc. pen., che hanno abrogato, con decorrenza dal 2.8.2017, la facoltà in capo all'imputato di proporre l'impugnativa senza il patrocinio di un difensore iscritto all'Albo Speciale di questa Corte, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la noveTh ne. 3`jva non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio. (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 - dep. 22/11/2017, Simut, Rv. 271780). Segue a tale esito la condanna iella ricorrente, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle --ese processuali e di una somma equitativamente liquidata in fa-ore d "i Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile H -so e n- nna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versarn - : de - 'rima di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29.3.2018 I