Sentenza 27 novembre 2007
Massime • 1
In tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva tratto, dalla mera condizione, del terzo, di coniuge del condannato, elemento di insussistenza della invocata buona fede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2007, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/11/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01120
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 012287/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA IA RO, N. IL 16/02/1941;
avverso ORDINANZA del 23/12/2006 TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15 marzo 2005, passata in giudicato, il Tribunale di Latina ha ritenuto ZZ RA responsabile dei reati previsti dagli artt. 349 e 650 c.p., L. n. 283 del 1962, art. 2 ed ha disposto la confisca dello immobile in sequestro.
Successivamente IG AR RO - proprietaria del bene ed al fine di ottenere la revoca della misura di sicurezza - ha proposto incidente di esecuzione che è stato respinto con ordinanza 23 dicembre 2006. Per l'annullamento del provvedimento, la IG ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la udienza in camera di consiglio è nulla per omessa notifica a tutte le parti;
- che non ha avuto conoscenza del giudizio penale, con il quale è stata disposta la confisca, con conseguente impossibilità di interloquire;
- che, per la ricordata omissione, non è stata in grado di dimostrare la sua buona fede e vigilanza sul bene.
Il primo motivo è non è meritevole di accoglimento;
dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) risulta che gli avvisi di fissazione della udienza camerale per la discussione dello incidente di esecuzione sono stati notificati alla ricorrente ed al condannato. Anche la seconda censura è infondata. La IG non aveva titolo per presenziare al giudizio di cognizione dal momento che non aveva la qualifica di parte lesa ed era persona estranea al reato (non ne era l'autrice, o concorrente nello stesso, ne' era stata condannata per illeciti connessi); la tutela dei suoi diritti patrimoniale era esercitabile - come è stata esercitata - in sede esecutiva. In executivis, la IG ha fatto presente che era la proprietaria dello immobile confiscato (circostanza non messa in discussione dal Giudice di merito) e che non le era imputabile un difetto di vigilanza sullo stesso.
Sul punto, si osserva che la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca ex art. 240 c.p., comma 1, ed a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui ha tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene. Le Sezioni Unite (sentenza 28 aprile 1999, Bacherotti) hanno precisato che al terzo che vanta diritti reali su di una cosa confiscata "fa carico l'onere della prova sia relativamente alla titolarità del bene, sia alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nella ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile la ignoranza o il difetto di diligenza".
Ora il Giudice della esecuzione ha disatteso la prospettazione della IG, inerente alla assenza di una condotta colposa, con un apparato motivazionale non congruo e non corretto. Il Giudice ha ricordato una circostanza (la proprietà risale ad epoca antecedente alla commissione del reato) che è a favore della ricorrente perché esclude la possibilità di una intestazione fittizia;
ha ritenuto in modo meramente assertivo che la condizione di coniuge del condannato fosse sufficiente per concludere sulla insussistenza della buona fede.
Per tale difetto motivazionale, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina.
Il nuovo Giudice, prima di affrontare la problematica della diligenza usata dalla IG nella situazione concreta, dovrà accertare se la confisca sia stata disposta per tutti i reati o solo per la contravvenzione prevista dalla L. n. 282 del 1962, art.
2. In questo caso, rileverà la abolitio criminis avvenuta con il D.Lgs. n. 507 del 1999 (implicitamente richiesta dalla IG con la domanda di revoca della misura), provvederà alla rideterminazione della pena ed alla revoca della confisca.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008