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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1011/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230066182228000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230066182228000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230066182228000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale di cui in epigrafe con la quale si intimava il pagamento di euro 4481,65 in riferimento al modello 770 per l'anno 2017
a seguito di controllo ex art. 36 bis dpr 600/73.
Lamentava di non avere mai ricevuto la preventiva comunicazione con la conseguente violazione del contraddittorio
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come esattamente osservato dalla resistente , la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione si ritiene correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni ed interessi, la cui risoluzione si risolve in un mero calcolo matematico (cfr. Ord. Corte di Cass. n. 15654/2020). Com'è noto, l'articolo 36 bis D.p.r. 600/73 dispone che “avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte...”.
Nello specifico, nel caso de quo, trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973, la cartella contiene la liquidazione delle imposte, oltre interessi e sanzioni, dovute sulla base della dichiarazione presentata dall'odierno ricorrente, il cui pagamento sia stato omesso o effettuato con ritardo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1011/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230066182228000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230066182228000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230066182228000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale di cui in epigrafe con la quale si intimava il pagamento di euro 4481,65 in riferimento al modello 770 per l'anno 2017
a seguito di controllo ex art. 36 bis dpr 600/73.
Lamentava di non avere mai ricevuto la preventiva comunicazione con la conseguente violazione del contraddittorio
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come esattamente osservato dalla resistente , la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione si ritiene correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni ed interessi, la cui risoluzione si risolve in un mero calcolo matematico (cfr. Ord. Corte di Cass. n. 15654/2020). Com'è noto, l'articolo 36 bis D.p.r. 600/73 dispone che “avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte...”.
Nello specifico, nel caso de quo, trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973, la cartella contiene la liquidazione delle imposte, oltre interessi e sanzioni, dovute sulla base della dichiarazione presentata dall'odierno ricorrente, il cui pagamento sia stato omesso o effettuato con ritardo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026