CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di EMANUELA GUERRA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. SALVATORE GIURDANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in data 11/02/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 26/03/2020 in forza della quale ET CO era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4970 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 l'imputato il quale, con un unico motivo, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020, 602, comma 4 e 523, comma 1, cod. proc. pen. Rileva che fissata l'udienza del 18 dicembre 2020 per la trattazione scritta, l'udienza era stata rinviata e trattata all' udienza dell'Il febbraio 2021, senza alcuna comunicazione al difensore e all' imputato, circostanza appresa allorquando, in pari data, gli era stato comunicato il dispositivo della sentenza. Assume, pertanto, che risultava palese la violazione del diritto di difesa in ragione di tale mancato avviso e che i giudici territoriali non avevano considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 2, del d.l. 149/2020, la trattazione si sarebbe dovuta effettuare in presenza o, comunque, in ragione del disposto di cui al nuovo art. 23 bis L. 137/2020 andava, comunque, effettuato un nuovo avviso alle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va osservato che, come desumibile dal verbale di udienza in data 18 ottobre 2020, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, essendo sul punto anche giudice del fatto processuale asseritamente viziato (per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, AS e altri, Rv. 220092 - 01), la Corte di appello di Catania, dato atto che sussisteva un difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, ne ha disposto la rinnovazione per l'udienza del 11 febbraio 2021, udienza nel corso della quale il giudizio è stato definito nelle forme della c.d. trattazione scritta. Orbene posto che la Corte territoriale, ravvisata una nullità processuale, ha disposto la rinnovazione della citazione dell'imputato, essendosi verificata una regressione del procedimento, la nuova udienza doveva necessariamente comunicata al difensore il quale ben avrebbe potuto anche formulare istanza per la trattazione orale, adempimento questo non posto in essere, come desumibile dagli atti del fascicolo. 2.1. In proposito il Collegio condivide e ribadisce il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, l'omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'omessa comunicazione del rinvio al difensore di fiducia perché risultato erroneamente cancellato dall'albo professionale, per l'intervenuta modifica del suo codice fiscale, in cui la Corte ha ritenuto che - poiché tale situazione era obiettivamente idonea a generare confusione - incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa). (Sez. 4 -, n. 46394 del 04/11/2021, AL Marco, Rv. 282554 - 01). 2 Il Presi ente 2.2. Il Collegio non ignora il principio di diritto affermato di recente da altra Sezione della Cassazione secondo cui nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione (in specie, per l'impedimento di uno dei componenti del collegio) non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti. (Sez. 5 -, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli Fabio, Rv. 282870 - 01). Purtuttavia posto che, come sopra evidenziato, all' udienza del 18/12/2020 la Corte di appello ha rilevato una nullità processuale legata alla omessa notifica all' imputato disponendo un rinvio alla successiva udienza, rimanendo caducata e travolta l' attività precedente deve, ritenersi che nella fattispecie in esame si è verificata una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo del difetto del regolare dispiegarsi del contraddittorio, sussistendo una invalidità della decisione in esame derivante dall'alterazione della sequenza degli atti processuali, per come fissata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. Deve, infatti, osservarsi che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», dettate dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, poi sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono, in effetti, l'eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art. 525 cod. proc. pen. La struttura del rito da esse configurato comporta, dunque, una a cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è dispiegata per iscritto e si è esaurita fuori udienza con il deposito delle conclusioni delle parti, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata. Orbene nel caso in esame non si è verificato un meroi< differimento della deliberazione, ma è stata fissata una nuova udienza per la decisione, con la conseguenza che al difensore dell' imputato doveva essere comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa, nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base di un nuovo elemento (la nuova notifica all' imputato), da ciò discendendo la necessità di instaurazione un contradditorio, a nulla rilevando il precedente contraddittorio come già in precedenza cristallizzatosi. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di EMANUELA GUERRA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. SALVATORE GIURDANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in data 11/02/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 26/03/2020 in forza della quale ET CO era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4970 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 l'imputato il quale, con un unico motivo, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020, 602, comma 4 e 523, comma 1, cod. proc. pen. Rileva che fissata l'udienza del 18 dicembre 2020 per la trattazione scritta, l'udienza era stata rinviata e trattata all' udienza dell'Il febbraio 2021, senza alcuna comunicazione al difensore e all' imputato, circostanza appresa allorquando, in pari data, gli era stato comunicato il dispositivo della sentenza. Assume, pertanto, che risultava palese la violazione del diritto di difesa in ragione di tale mancato avviso e che i giudici territoriali non avevano considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 2, del d.l. 149/2020, la trattazione si sarebbe dovuta effettuare in presenza o, comunque, in ragione del disposto di cui al nuovo art. 23 bis L. 137/2020 andava, comunque, effettuato un nuovo avviso alle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va osservato che, come desumibile dal verbale di udienza in data 18 ottobre 2020, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, essendo sul punto anche giudice del fatto processuale asseritamente viziato (per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, AS e altri, Rv. 220092 - 01), la Corte di appello di Catania, dato atto che sussisteva un difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, ne ha disposto la rinnovazione per l'udienza del 11 febbraio 2021, udienza nel corso della quale il giudizio è stato definito nelle forme della c.d. trattazione scritta. Orbene posto che la Corte territoriale, ravvisata una nullità processuale, ha disposto la rinnovazione della citazione dell'imputato, essendosi verificata una regressione del procedimento, la nuova udienza doveva necessariamente comunicata al difensore il quale ben avrebbe potuto anche formulare istanza per la trattazione orale, adempimento questo non posto in essere, come desumibile dagli atti del fascicolo. 2.1. In proposito il Collegio condivide e ribadisce il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, l'omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'omessa comunicazione del rinvio al difensore di fiducia perché risultato erroneamente cancellato dall'albo professionale, per l'intervenuta modifica del suo codice fiscale, in cui la Corte ha ritenuto che - poiché tale situazione era obiettivamente idonea a generare confusione - incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa). (Sez. 4 -, n. 46394 del 04/11/2021, AL Marco, Rv. 282554 - 01). 2 Il Presi ente 2.2. Il Collegio non ignora il principio di diritto affermato di recente da altra Sezione della Cassazione secondo cui nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione (in specie, per l'impedimento di uno dei componenti del collegio) non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti. (Sez. 5 -, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli Fabio, Rv. 282870 - 01). Purtuttavia posto che, come sopra evidenziato, all' udienza del 18/12/2020 la Corte di appello ha rilevato una nullità processuale legata alla omessa notifica all' imputato disponendo un rinvio alla successiva udienza, rimanendo caducata e travolta l' attività precedente deve, ritenersi che nella fattispecie in esame si è verificata una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo del difetto del regolare dispiegarsi del contraddittorio, sussistendo una invalidità della decisione in esame derivante dall'alterazione della sequenza degli atti processuali, per come fissata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. Deve, infatti, osservarsi che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», dettate dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, poi sostituito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono, in effetti, l'eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art. 525 cod. proc. pen. La struttura del rito da esse configurato comporta, dunque, una a cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è dispiegata per iscritto e si è esaurita fuori udienza con il deposito delle conclusioni delle parti, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata. Orbene nel caso in esame non si è verificato un meroi< differimento della deliberazione, ma è stata fissata una nuova udienza per la decisione, con la conseguenza che al difensore dell' imputato doveva essere comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa, nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base di un nuovo elemento (la nuova notifica all' imputato), da ciò discendendo la necessità di instaurazione un contradditorio, a nulla rilevando il precedente contraddittorio come già in precedenza cristallizzatosi. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il Consigliere Estensore