CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20621 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da SS EP nato a [...] il 13/03/.1982 EN MM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita !a relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF LO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per SS, limitatamente alla recidiva, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso, nonché l'inammissibilità del ricorso di EN. Udito l'avvocato EP Benvestito nell'interesse di SS e, quale sostituto processuale dell'avvocato Antonio Del Vecchio, nell'interesse di EN, che si è riportato ai motivi dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 8242/21 emessa il 14 gennaio 2021, la Seconda Sezione penale di questa Corte: Penale Sent. Sez. 6 Num. 20621 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 31/01/2023 -ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari, nei confronti di SS EP, senza rinvio in ordine ai reati di cui agli artt. 617 e 617-bis cod. pen. di cui al capo C) della rubrica perché i fatti non sussistono, e con rinvio in ordine all'aumento operato per la ritenuta recidiva (superiore alla pena di mesi quattro di reclusione comminata in relazione alla precedente condanna) e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità del predetto in relazione al reato di ricettazione di cui al capo C) commesso tra il 7 e il 12 marzo 2015; - ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di EN MM con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, non essendo stati esaminati i suoi motivi di gravame in relazione ai reati di rapina di cui ai capi H) e N) commessi rispettivamente nel maggio e nel giugno 2015; 2. La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena, nei confronti di SS per il reato di ricettazione di generi alimentari, di un camion, di un carrello elevatore e di un transpallet, escludendo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'atteggiamento non collaborativo dell'imputato, nei seguenti termini: pena base anni due di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per la recidiva, ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, ridotta per il rito alla pena di anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 537,00 di multa. 2.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione SS, deducendo i seguenti motivi: 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. 2.1.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento affatto collaborativo tenuto dall'imputato a differenza degli altri imputati. La motivazione e' illogica perché si contesta SS di non avere confessato la ricettazione (l'unico reato per il quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto) per la quale SS era stato arrestato in fragranza. 3.Quanto alla posizione di EN, condannato per il reato di tentata rapina ad un TIR aggravata dall'uso di armi (capo H) e per il reato di rapina consumata con uso di armi in danno di un TIR e sequestro di persona (capo N), 2 nonche' per i reati di cui ai capi I) e Il) (che non hanno formato oggetto di appello) il difensore: -con il primo motivo aveva chiesto la riqualificazione del reato di rapina di cui al capo N) in ricettazione, non avendo l'imputato mai partecipato alle riunioni di pianificazione dell'azione delittuosa;
quindi, a nessun titolo, poteva rispondere del reato di rapina, essendosi limitato, come ritenuto dallo stesso giudice della sentenza impugnata, a tentare di garantire un sito di stoccaggio della merce dopo che l'operazione fosse avvenuta;
-con il secondo motivo aveva chiesto la derubricazione del reato di tentata rapina di cui al capo H) nel delitto di ricettazione e, sub specie, come reato impossibile. La mancanza di consumazione del delitto e, pertanto, la mancanza della merce, rendevano delitto di ricettazione configurabile come reato impossibile. -con il terzo motivo, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e recidiva;
- con il quarto motivo, lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per la continuazione. - con il quinto motivo, chiedeva l'applicazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. per mero scrupolo e completezza. 3.1. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto i primi due motivi relativi alla riqualificazione del delitto di rapina in quello di ricettazione da rigettare poiché, in relazione al capo H), nelle fasi antecedenti alla rapina, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalle intercettazioni telefoniche emergeva il ruolo attivo di EN nella preparazione dell'atto criminoso, essendosi impegnato nei confronti dei correi per il reperimento, sia delle radio portatili, che dell'inibitore di segnale. Pertanto, tale specifico episodio aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile in relazione al reato di concorso in tentata rapina. La Corte di appello ha concordato con il G.u.p. anche in relazione al capo N), posto che, dopo l'atto predatorio, una parte del pellame era stata occultata nei siti di stoccaggio messi a disposizione dall'imputato. La sentenza impugnata ha, poi, ritenuto congruo il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica infra quinquennale contestata all'imputato, già all'epoca dei fatti sorvegliato speciale. Il quinto motivo di appello è stato rigettato per la genericità della richiesta non ricorrendo le condizioni richieste dalla difesa. Quanto al quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, l'imputato è stato assolto dai reati di cui agii articoli 617 e 617-bis cod. pen. sub capo H) e N) e la pena è stata così rideterminata per i suddetti capi: pena base mesi sei di reclusione ed euro 1005 di multa per la rapina di cui al capo N), aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 100 per la tentata rapina di cui al capo H), di mesi sei 3 giorni 21 ed euro 165 di multa per i restanti reati di cui ai capi H) e N), di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per gli altri sub I) e Il), per un totale di anni sette, mesi tre e giorni ventuno di reclusione ed euro 2.065 di multa, ridotta alla pena finale per il rito pari ad anni quattro, mesi dieci, giorni quattordici di reclusione ed euro 1.377 di multa. 3.2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione ND deducendo i seguenti motivi: 3.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di rapina posto, che l'imputato ha unicamente offerto il sito di stoccaggio per la merce provento del delitto. Nulla è stato detto circa la consapevolezza di EN della commissione del reato di rapina. La Corte fa derivare la responsabilità dalla circostanza che il ricorrente si sarebbe attivato per rinvenire gli jammer necessari per evitare che i mezzi, qualora dotati di localizzatore, potessero essere rintracciati. La motivazione è meramente apparente perchè la funzione dello jammer è semplicemente quella di impedire che il mezzo possa essere rintracciato dopo la amotio. Non vi è una sola captazione, nella quale si faccia riferimento ad attività violenta che avrebbe potuto essere commessa in quei frangenti da parte di EN, il quale era conoscenza che avrebbe dovuto stoccare la merce di provenienza delittuosa. 3.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62-bis cod. pen. La Corte d'appello non spiega le ragioni per le quali i precedenti penali dell'imputato fossero idonei a connotare una sua particolare capacità al delinquere. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione è motivata unicamente in ragione dell'esistenza dei precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SS è fondato, limitatamente alla ritenuta recidiva, mentre è inammissibile nel resto. Il ricorso di EN è inammissibile. 2. Ricorso Massa ri 2.1.11 primo motivo di ricorso coglie nel segno. La sentenza d'appello merita censura per avere ritenuto applicabile la recidiva a SS mediante apodittico riferimento all'unico precedente specifico (di una ricettazione per fatto di particolare tenuità, risalente a dieci anni prima e per il quale era stato emesso un decreto penale con conversione in pena pecuniaria) con 4 una motivazione carente e viziata, priva di valutazione circa la gravità dei precedenti penali, al fine di riscontrare l'esistenza di una accresciuta pericolosità sociale. In conclusione, non è dato comprendere l'influenza, quale fattore criminogeno, della pregressa condanna, sulla commissione del fatto per cui si procede (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Peraltro, la Corte ha qualificato erroneamente tale recidiva come reiterata, poiché il fatto giudicato in questo procedimento non è stato preceduto da una dichiarazione di recidiva del SS. 2.2. Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Il motivo d'appello, con il quale era richiesta la concessione di dette attenuanti era del tutto generico per aspecificità, non indicando le ragione per le quali esse dovevano essere riconosciute. Occorre ricordare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Rv. 283808 - 01). L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è, infatti, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3.Ricorso EN 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse col ricorso in appello e non si confronta con le — adeguate — risposte date dai giudici di merito, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con motivazione congrua e immune da vizi logici sindacabili in questa Sede, la Corte evidenzia che l'imputato aveva dotato i correi di "jammer" e, quindi, di strumenti idonei ad evitare la localizzazione dei mezzi e si era, altresì, adoperato nella ricerca di capannoni ove custodire i beni provento delle rapine. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, in conclusione, una stringente e completa capacità persuasiva, in ordine al fatto che la condotta 5 tenuta dall'imputo è, a tutti gli effetti, riconducibile nella fattispecie del concorso morale nel delitto di rapina, essendo evidente il preventivo accordo con gli altri correi. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole facendo puntuale riferimento ai precedenti penali dell'imputato. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di SS EP, limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa. Il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di EN MM deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS EP, limitatamente alla recidiva, che esclude, e ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto. 6 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso di EN MM e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigli e es nsore
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita !a relazione del consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF LO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per SS, limitatamente alla recidiva, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso, nonché l'inammissibilità del ricorso di EN. Udito l'avvocato EP Benvestito nell'interesse di SS e, quale sostituto processuale dell'avvocato Antonio Del Vecchio, nell'interesse di EN, che si è riportato ai motivi dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza n. 8242/21 emessa il 14 gennaio 2021, la Seconda Sezione penale di questa Corte: Penale Sent. Sez. 6 Num. 20621 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 31/01/2023 -ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari, nei confronti di SS EP, senza rinvio in ordine ai reati di cui agli artt. 617 e 617-bis cod. pen. di cui al capo C) della rubrica perché i fatti non sussistono, e con rinvio in ordine all'aumento operato per la ritenuta recidiva (superiore alla pena di mesi quattro di reclusione comminata in relazione alla precedente condanna) e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità del predetto in relazione al reato di ricettazione di cui al capo C) commesso tra il 7 e il 12 marzo 2015; - ha annullato la sentenza emessa in data 10 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di EN MM con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, non essendo stati esaminati i suoi motivi di gravame in relazione ai reati di rapina di cui ai capi H) e N) commessi rispettivamente nel maggio e nel giugno 2015; 2. La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena, nei confronti di SS per il reato di ricettazione di generi alimentari, di un camion, di un carrello elevatore e di un transpallet, escludendo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'atteggiamento non collaborativo dell'imputato, nei seguenti termini: pena base anni due di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per la recidiva, ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, ridotta per il rito alla pena di anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 537,00 di multa. 2.1. Avverso la sentenza ricorre per cassazione SS, deducendo i seguenti motivi: 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. 2.1.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento affatto collaborativo tenuto dall'imputato a differenza degli altri imputati. La motivazione e' illogica perché si contesta SS di non avere confessato la ricettazione (l'unico reato per il quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto) per la quale SS era stato arrestato in fragranza. 3.Quanto alla posizione di EN, condannato per il reato di tentata rapina ad un TIR aggravata dall'uso di armi (capo H) e per il reato di rapina consumata con uso di armi in danno di un TIR e sequestro di persona (capo N), 2 nonche' per i reati di cui ai capi I) e Il) (che non hanno formato oggetto di appello) il difensore: -con il primo motivo aveva chiesto la riqualificazione del reato di rapina di cui al capo N) in ricettazione, non avendo l'imputato mai partecipato alle riunioni di pianificazione dell'azione delittuosa;
quindi, a nessun titolo, poteva rispondere del reato di rapina, essendosi limitato, come ritenuto dallo stesso giudice della sentenza impugnata, a tentare di garantire un sito di stoccaggio della merce dopo che l'operazione fosse avvenuta;
-con il secondo motivo aveva chiesto la derubricazione del reato di tentata rapina di cui al capo H) nel delitto di ricettazione e, sub specie, come reato impossibile. La mancanza di consumazione del delitto e, pertanto, la mancanza della merce, rendevano delitto di ricettazione configurabile come reato impossibile. -con il terzo motivo, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e recidiva;
- con il quarto motivo, lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per la continuazione. - con il quinto motivo, chiedeva l'applicazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. per mero scrupolo e completezza. 3.1. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto i primi due motivi relativi alla riqualificazione del delitto di rapina in quello di ricettazione da rigettare poiché, in relazione al capo H), nelle fasi antecedenti alla rapina, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalle intercettazioni telefoniche emergeva il ruolo attivo di EN nella preparazione dell'atto criminoso, essendosi impegnato nei confronti dei correi per il reperimento, sia delle radio portatili, che dell'inibitore di segnale. Pertanto, tale specifico episodio aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile in relazione al reato di concorso in tentata rapina. La Corte di appello ha concordato con il G.u.p. anche in relazione al capo N), posto che, dopo l'atto predatorio, una parte del pellame era stata occultata nei siti di stoccaggio messi a disposizione dall'imputato. La sentenza impugnata ha, poi, ritenuto congruo il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica infra quinquennale contestata all'imputato, già all'epoca dei fatti sorvegliato speciale. Il quinto motivo di appello è stato rigettato per la genericità della richiesta non ricorrendo le condizioni richieste dalla difesa. Quanto al quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, l'imputato è stato assolto dai reati di cui agii articoli 617 e 617-bis cod. pen. sub capo H) e N) e la pena è stata così rideterminata per i suddetti capi: pena base mesi sei di reclusione ed euro 1005 di multa per la rapina di cui al capo N), aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 100 per la tentata rapina di cui al capo H), di mesi sei 3 giorni 21 ed euro 165 di multa per i restanti reati di cui ai capi H) e N), di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per gli altri sub I) e Il), per un totale di anni sette, mesi tre e giorni ventuno di reclusione ed euro 2.065 di multa, ridotta alla pena finale per il rito pari ad anni quattro, mesi dieci, giorni quattordici di reclusione ed euro 1.377 di multa. 3.2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione ND deducendo i seguenti motivi: 3.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di rapina posto, che l'imputato ha unicamente offerto il sito di stoccaggio per la merce provento del delitto. Nulla è stato detto circa la consapevolezza di EN della commissione del reato di rapina. La Corte fa derivare la responsabilità dalla circostanza che il ricorrente si sarebbe attivato per rinvenire gli jammer necessari per evitare che i mezzi, qualora dotati di localizzatore, potessero essere rintracciati. La motivazione è meramente apparente perchè la funzione dello jammer è semplicemente quella di impedire che il mezzo possa essere rintracciato dopo la amotio. Non vi è una sola captazione, nella quale si faccia riferimento ad attività violenta che avrebbe potuto essere commessa in quei frangenti da parte di EN, il quale era conoscenza che avrebbe dovuto stoccare la merce di provenienza delittuosa. 3.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62-bis cod. pen. La Corte d'appello non spiega le ragioni per le quali i precedenti penali dell'imputato fossero idonei a connotare una sua particolare capacità al delinquere. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione è motivata unicamente in ragione dell'esistenza dei precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SS è fondato, limitatamente alla ritenuta recidiva, mentre è inammissibile nel resto. Il ricorso di EN è inammissibile. 2. Ricorso Massa ri 2.1.11 primo motivo di ricorso coglie nel segno. La sentenza d'appello merita censura per avere ritenuto applicabile la recidiva a SS mediante apodittico riferimento all'unico precedente specifico (di una ricettazione per fatto di particolare tenuità, risalente a dieci anni prima e per il quale era stato emesso un decreto penale con conversione in pena pecuniaria) con 4 una motivazione carente e viziata, priva di valutazione circa la gravità dei precedenti penali, al fine di riscontrare l'esistenza di una accresciuta pericolosità sociale. In conclusione, non è dato comprendere l'influenza, quale fattore criminogeno, della pregressa condanna, sulla commissione del fatto per cui si procede (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Peraltro, la Corte ha qualificato erroneamente tale recidiva come reiterata, poiché il fatto giudicato in questo procedimento non è stato preceduto da una dichiarazione di recidiva del SS. 2.2. Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Il motivo d'appello, con il quale era richiesta la concessione di dette attenuanti era del tutto generico per aspecificità, non indicando le ragione per le quali esse dovevano essere riconosciute. Occorre ricordare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Rv. 283808 - 01). L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è, infatti, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3.Ricorso EN 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse col ricorso in appello e non si confronta con le — adeguate — risposte date dai giudici di merito, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con motivazione congrua e immune da vizi logici sindacabili in questa Sede, la Corte evidenzia che l'imputato aveva dotato i correi di "jammer" e, quindi, di strumenti idonei ad evitare la localizzazione dei mezzi e si era, altresì, adoperato nella ricerca di capannoni ove custodire i beni provento delle rapine. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, in conclusione, una stringente e completa capacità persuasiva, in ordine al fatto che la condotta 5 tenuta dall'imputo è, a tutti gli effetti, riconducibile nella fattispecie del concorso morale nel delitto di rapina, essendo evidente il preventivo accordo con gli altri correi. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole facendo puntuale riferimento ai precedenti penali dell'imputato. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di SS EP, limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa. Il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di EN MM deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS EP, limitatamente alla recidiva, che esclude, e ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto. 6 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso di EN MM e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il Consigli e es nsore