Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ARTIGIANA DI VENEZIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Cav. Gino Vitturi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO PANIZZON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RZ LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IERADI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURO MANFREN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1299/00 del Tribunale di VENEZIA, Sezione Terza Civile, emessa il 06/04/00 e depositata il 31/05/00 (R.G. 1408/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Antonio IERADI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' associazione Artigiani di Venezia, conduttrice di un appartamento ubicato al piano terreno di un edificio condominiale, allegando che in detto appartamento si erano verificate infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di ZI AN, promosse dapprima una procedura di accertamento tecnico preventivo e quindi, con citazione dell'11/10/1986, convenne la ZI dinanzi al pretore di Venezia per sentirla condannare al risarcimento dei danni. La Convenuta resistette alla domanda, che fu rigettata dal Pretore. Su appello della Associazione Artigiani il Tribunale di Venezia ha confermato la sentenza del pretore. Ricorre l' Associazione Artigiani di Venezia con due motivi. Resiste ZI AN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col controricorso la ZI insiste nel contestare che l' Associazione Artigiani, quale conduttrice dell'appartamento invaso dall'acqua, fosse legittimata, in luogo del proprietario- locatore, ad agire per il risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni alle strutture dell'immobile. L'eccezione non ha fondamento, giacché infiltrazioni di acqua in un appartamento precludono o limitano gravemente il godimento dell'immobile e, quindi, legittimano il conduttore all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del terzo (estraneo al rapporto locativo) che le abbia provocate.
Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, l'Associazione ricorrente denunzia violazione degli artt. 2697 e 2051 Cod. Civ., nonché vizi motivazionali. Deduce che le infiltrazioni furono provocate dal difettoso funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'appartamento della ZI, onde quest'ultima avrebbe dovuto ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., dei danni causati dalla cosa in sua custodia. Lamenta che, invece, il Tribunale abbia immotivatamente escluso la responsabilità della ZI. La doglianza non ha fondamento. Il Tribunale ha osservato che, in base alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo promosso dalla stessa Associazione, l'impianto di smaltimento delle acque constava di una tubazione, costruita a regola d'arte, che, dipartendosi dall'appartamento della ZI e dopo aver attraversato l'appartamento occupato dall' Associazione, si immetteva in un cunicolo sotto-stante a quest'ultimo immobile. Sempre in base all'esito dell'accertamento preventivo il Tribunale ha poi rilevato che le infiltrazioni si erano verificate perché una ostruzione del cunicolo sotterraneo aveva provocato il riflusso dell'acqua ad elevata pressione nella tubazione di scarico e, forzandone le giunture, aveva determinato la fuoriuscita dell'acqua. Il Tribunale ha, infine, escluso che potesse affermarsi la responsabilità della ZI, giacché l' Associazione non aveva provato - come ad essa incombeva - che il cunicolo sotterraneo (dalla cui ostruzione erano, come si è detto, dipese le infiltrazioni) appartenesse in proprietà o comunque in custodia, anziché al condominio, alla ZI, così da comportare la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ. Questa motivazione, adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, è contraddetta dall' Associazione ricorrente con argomentazioni di puro merito, che, oltre a contrastare con le risultanze dell'accertamento preventivo, non possono comunque assumersi in considerazione, essendo volte a sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004