CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore: L'avvocato MAURIZIO CORDA, in difesa dell'imputato, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3930 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari riteneva LA CE responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico) e conseguentemente, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 3 della citata norma, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C. 800,00 di ammenda. 2. Avverso detta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Maurizio Corda, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata per illogicità della stessa;
e ha osservato che l'unico elemento certo era costituito dal fatto che il coltello in questione era stato rinvenuto nel vano portaoggetti dell'auto in cui il LA viaggiava quale passeggero e di cui non era proprietario;
che i movimenti sospetti, notati da uno dei militari della pattuglia che aveva proceduto al controllo e valorizzati dal Tribunale al fine di affermare la penale responsabilità del LA, sarebbero riferibili anche al conducente;
conseguentemente tali elementi avrebbero dovuto condurre ragionevolmente a ipotizzare che fosse stato il conducente a muoversi, allungandosi fino a poggiare il coltello nel vano accanto al LA. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione del disposto di cui all'art. 533 cod. proc. pen. e ha sostenuto che non vi sarebbe certezza oltre ogni ragionevole dubbio che fosse il LA il detentore del coltello, tenuto conto delle evidenziate circostanze fattuali. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha censurato la sentenza impugnata per non avere ritenuto la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa attraverso una motivazione "gravemente lacunosa, per non dire assente". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato al medesimo contestato evidenziando che: dall'istruttoria dibattimentale era emerso che, durante un posto di controllo della circolazione sulla via Cavour a Orioli, i militari fermarono il veicolo Alfa Romeo 146, targato BS 091 SW, di proprietà di IG VA e a bordo del quale viaggiava, come passeggero, l'odierno imputato;
mentre l'appuntato Brusca eseguiva i controlli dei documenti all'interno del veicolo di servizio, l'autista della pattuglia, fermo dietro l'auto controllata, notò dei movimenti strani all'interno; i Carabinieri decisero, per questo motivo, di procedere alla perquisizione del mezzo ove, nella tasca portaoggetti posta accanto al sedile del passeggero, venne 2 Così deciso, il 13 dicembre 2022 o Il Consigliere estensore 'Il Presidente rinvenuto un coltello della lunghezza di circa 24 centimetri;
il LA, avente precedenti specifici, rilasciò delle dichiarazioni ma non fornì alcuna spiegazione circa il possesso del coltello. 2. Ebbene, a giudizio del Collegio, tale argomentare non è sufficiente a fondare la condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Al riguardo, va osservato che il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. E' stato, altresì, affermato che "il principio, secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta e su cui è fondata la condanna in modo da fare risultare la non ravvisabilità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (Cass. Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204). Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non è rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata;
il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato fa riferimento a elementi desunti dai dati acquisiti al processo (quali il luogo di rinvenimento del coltello, posto nel vano portaoggetti lato passeggero e la riferibilità anche al conducente dell'auto dei "movimenti strani" notati dal militare), e non meramente ipotetici o congetturali. 3. Da ciò consegue che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto addebitatogli. O
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il -rifato.
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore: L'avvocato MAURIZIO CORDA, in difesa dell'imputato, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3930 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari riteneva LA CE responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico) e conseguentemente, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 3 della citata norma, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C. 800,00 di ammenda. 2. Avverso detta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Maurizio Corda, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata per illogicità della stessa;
e ha osservato che l'unico elemento certo era costituito dal fatto che il coltello in questione era stato rinvenuto nel vano portaoggetti dell'auto in cui il LA viaggiava quale passeggero e di cui non era proprietario;
che i movimenti sospetti, notati da uno dei militari della pattuglia che aveva proceduto al controllo e valorizzati dal Tribunale al fine di affermare la penale responsabilità del LA, sarebbero riferibili anche al conducente;
conseguentemente tali elementi avrebbero dovuto condurre ragionevolmente a ipotizzare che fosse stato il conducente a muoversi, allungandosi fino a poggiare il coltello nel vano accanto al LA. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione del disposto di cui all'art. 533 cod. proc. pen. e ha sostenuto che non vi sarebbe certezza oltre ogni ragionevole dubbio che fosse il LA il detentore del coltello, tenuto conto delle evidenziate circostanze fattuali. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha censurato la sentenza impugnata per non avere ritenuto la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa attraverso una motivazione "gravemente lacunosa, per non dire assente". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato al medesimo contestato evidenziando che: dall'istruttoria dibattimentale era emerso che, durante un posto di controllo della circolazione sulla via Cavour a Orioli, i militari fermarono il veicolo Alfa Romeo 146, targato BS 091 SW, di proprietà di IG VA e a bordo del quale viaggiava, come passeggero, l'odierno imputato;
mentre l'appuntato Brusca eseguiva i controlli dei documenti all'interno del veicolo di servizio, l'autista della pattuglia, fermo dietro l'auto controllata, notò dei movimenti strani all'interno; i Carabinieri decisero, per questo motivo, di procedere alla perquisizione del mezzo ove, nella tasca portaoggetti posta accanto al sedile del passeggero, venne 2 Così deciso, il 13 dicembre 2022 o Il Consigliere estensore 'Il Presidente rinvenuto un coltello della lunghezza di circa 24 centimetri;
il LA, avente precedenti specifici, rilasciò delle dichiarazioni ma non fornì alcuna spiegazione circa il possesso del coltello. 2. Ebbene, a giudizio del Collegio, tale argomentare non è sufficiente a fondare la condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Al riguardo, va osservato che il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. E' stato, altresì, affermato che "il principio, secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta e su cui è fondata la condanna in modo da fare risultare la non ravvisabilità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (Cass. Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204). Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non è rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata;
il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato fa riferimento a elementi desunti dai dati acquisiti al processo (quali il luogo di rinvenimento del coltello, posto nel vano portaoggetti lato passeggero e la riferibilità anche al conducente dell'auto dei "movimenti strani" notati dal militare), e non meramente ipotetici o congetturali. 3. Da ciò consegue che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto addebitatogli. O
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il -rifato.