TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4225 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 21.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI Parte_1 ti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIO SIMONA, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 03/08/2023, la sig.ra ha Parte_1
introdotto il presente giudizio di merito per contestare le risultanze della fase sommaria ex art. 445 bis c.p.c. che le negava la sussistenza dei presupposti per il diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.
222/84. Pertanto, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alle prestazioni assistenziali richiesta fin dalla revoca della provvidenza e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
***
2. La domanda proposta deve essere rigettata, perché parte ricorrente non ha sostenuto i motivi della contestazione avverso la Ctu supportandola con confutazioni di carattere scientifico, rappresentando più che altro un dissenso diagnostico che non può essere ragione fondativa di un nuovo conferimento di incarico peritale.
Questa si è limitata, oltre che a dissentire genericamente con le valutazioni in termini di grado invalidante fatte dal Ctu sulle patologie del ricorrente, a ritenere che il proprio grado di invalidità sia di gran lunga superiore e maggiormente afflittiva a quello accertato. Tuttavia, non è enunciato alcun elemento di fatto o studio scientifico volto a corroborare tali generiche affermazione.
Tale asserzione, infatti, non costituisce una specifica contestazione, in quanto non si confrontano in alcun modo con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, dalla quale emerge – ed è affermato dallo stesso ricorrente – che il dott. abbia affrontato ogni profilo Per_1
medico, non ritenendo tuttavia il quadro complessivo invalidante al punto affermato dalla ricorrente.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, ed in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava infatti che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso di patologie da cui è affetta la ricorrente, ritenendolo serio, ma non tale da ridurne la capacità lavorativa a meno di un terzo.
Peraltro, nei confronti della bozza di perizia la ricorrente non ha presentato note critiche sostenute da concreti e precisi riscontri clinici e documentali rispetto a quanto oggettivamente emerso all'esito della perizia, e se è vero che non è obbligatorio per il ricorrente farsi assistere da un consulente tecnico di parte, è altrettanto vero che per confutare utilmente la perizia redatta da un tecnico è necessario che il dissenso non si risolva in una mera discordanza sull'esito della perizia, ma sia corroborato da ragioni di carattere scientifico che possano spiegare perché al risultato al quale è arrivato il consulente debba essere preferita la soluzione del ricorrente.
Come detto, tali conclusioni - e in particolare quelle rese dal Ctu a seguito dell'esame delle note critiche formulate da parte ricorrente nel giudizio per atp - non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, che manifesta più che altro un dissenso diagnostico, irrilevante nella fattispecie.
Anche le deduzioni circa l'errata valutazione di capacità generica e specifica non sono meritevoli di valutazione positiva: la capacità di lavoro dell'assicurato, cui fa riferimento l'art. 1 l. n. 222 del 1984 ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, consiste nell'inidoneità a svolgere il lavoro esplicato, la capacità specifica, nonché nell'inidoneità delle condizioni fisiche, culturali e professionali dello stesso, cosiddetta capacità generica. Orbene, nel caso in cui la capacità lavorativa dell'assicurato si sia ridotta ma senza raggiungere la soglia della riduzione a meno di un terzo, sul giudice non grava alcun obbligo di accertare l'incapacità dell'assicurato di svolgere altri lavori compatibili con le sue attitudini prima di escluderne il diritto al beneficio richiesto.
Va dichiarato, di conseguenza, il rigetto della domanda.
3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc, aggiornata all'attualità, il ricorrente è esonerato dalla refusione delle spese di lite e le spese di consulenza sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del Lavoro:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara il ricorrente esonerato dalla refusione delle spese di lite in favore della controparte;
- Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Velletri, il 22/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4225 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 21.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI Parte_1 ti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIO SIMONA, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 03/08/2023, la sig.ra ha Parte_1
introdotto il presente giudizio di merito per contestare le risultanze della fase sommaria ex art. 445 bis c.p.c. che le negava la sussistenza dei presupposti per il diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.
222/84. Pertanto, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alle prestazioni assistenziali richiesta fin dalla revoca della provvidenza e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
***
2. La domanda proposta deve essere rigettata, perché parte ricorrente non ha sostenuto i motivi della contestazione avverso la Ctu supportandola con confutazioni di carattere scientifico, rappresentando più che altro un dissenso diagnostico che non può essere ragione fondativa di un nuovo conferimento di incarico peritale.
Questa si è limitata, oltre che a dissentire genericamente con le valutazioni in termini di grado invalidante fatte dal Ctu sulle patologie del ricorrente, a ritenere che il proprio grado di invalidità sia di gran lunga superiore e maggiormente afflittiva a quello accertato. Tuttavia, non è enunciato alcun elemento di fatto o studio scientifico volto a corroborare tali generiche affermazione.
Tale asserzione, infatti, non costituisce una specifica contestazione, in quanto non si confrontano in alcun modo con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, dalla quale emerge – ed è affermato dallo stesso ricorrente – che il dott. abbia affrontato ogni profilo Per_1
medico, non ritenendo tuttavia il quadro complessivo invalidante al punto affermato dalla ricorrente.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, ed in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava infatti che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso di patologie da cui è affetta la ricorrente, ritenendolo serio, ma non tale da ridurne la capacità lavorativa a meno di un terzo.
Peraltro, nei confronti della bozza di perizia la ricorrente non ha presentato note critiche sostenute da concreti e precisi riscontri clinici e documentali rispetto a quanto oggettivamente emerso all'esito della perizia, e se è vero che non è obbligatorio per il ricorrente farsi assistere da un consulente tecnico di parte, è altrettanto vero che per confutare utilmente la perizia redatta da un tecnico è necessario che il dissenso non si risolva in una mera discordanza sull'esito della perizia, ma sia corroborato da ragioni di carattere scientifico che possano spiegare perché al risultato al quale è arrivato il consulente debba essere preferita la soluzione del ricorrente.
Come detto, tali conclusioni - e in particolare quelle rese dal Ctu a seguito dell'esame delle note critiche formulate da parte ricorrente nel giudizio per atp - non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, che manifesta più che altro un dissenso diagnostico, irrilevante nella fattispecie.
Anche le deduzioni circa l'errata valutazione di capacità generica e specifica non sono meritevoli di valutazione positiva: la capacità di lavoro dell'assicurato, cui fa riferimento l'art. 1 l. n. 222 del 1984 ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, consiste nell'inidoneità a svolgere il lavoro esplicato, la capacità specifica, nonché nell'inidoneità delle condizioni fisiche, culturali e professionali dello stesso, cosiddetta capacità generica. Orbene, nel caso in cui la capacità lavorativa dell'assicurato si sia ridotta ma senza raggiungere la soglia della riduzione a meno di un terzo, sul giudice non grava alcun obbligo di accertare l'incapacità dell'assicurato di svolgere altri lavori compatibili con le sue attitudini prima di escluderne il diritto al beneficio richiesto.
Va dichiarato, di conseguenza, il rigetto della domanda.
3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc, aggiornata all'attualità, il ricorrente è esonerato dalla refusione delle spese di lite e le spese di consulenza sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del Lavoro:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara il ricorrente esonerato dalla refusione delle spese di lite in favore della controparte;
- Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Velletri, il 22/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio