CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28742 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI BY AH nato il [...] avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28742 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Palermo, decidendo quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Agrigento ha condannato FA SH ED alla pena di anni otto di reclusione ed euro 4.650.000,00 di multa per aver procurato, in concorso con altri, l'ingresso nel territorio dello Stato di circa 186 persone di varia nazionalità, in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione, utilizzando una imbarcazione ove i migranti erano stipati in sovrannumero e a bordo della quale, in partenza dalle coste libiche, affrontavano la traversata del Canale di Sicilia sino ad essere soccorsi dalla nave della Guardia costiera italiana "Diciotti", che poi il 16 agosto 2018 li conduceva in acque territoriali nei pressi del porto di Lampedusa. Reato pluriaggravato commesso in Libia e in Italia sino al 16 agosto 2018. 2. I dati di prova sono costituiti dalle dichiarazioni di alcuni migranti che hanno riconosciuto negli album fotografici l'imputato e i suoi coimputati, giudicati separatamente, come i tre soggetti, tutti di nazionalità egiziana, affiatati tra loro, che si davano il turno nella conduzione dello scafo, che entravano e uscivano a piacimento dalla cabina di pilotaggio e che si erano disfatti della bussola non appena avevano scorto all'orizzonte l'arrivo dei soccorritori. L'imputato, peraltro, sì come gli altri coimputati, fu trovato in possesso di una, seppur non elevata, somma di denaro in euro e di un apparecchio di telefonia cellulare con varie chat e applicativi di messaggistica attivati e funzionanti. È a tal proposito noto che i migranti provenienti dai campi di prigionia libici o egiziani, ove sostano prima della partenza, vengono privati dei loro telefoni cellulari e possono comunicare con le famiglie solo dietro autorizzazione dei capi associativi e comunque con apparecchi messi loro a disposizione. Le dichiarazioni dei migranti hanno trovato riscontro nella chiamata in reità del coimputato MM SH, che ha indicato i coimputati, ivi compreso FA SH ED, come coloro che conducevano la barca alternandosi alla guida. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di FA SH ED, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta al rilievo difensivo in ordine alle ragioni per le quali solo una sparuta minoranza dei migranti trasportati abbia deciso di rendere testimonianza, nel silenzio degli altri ben numerosi migranti che furono fatti sbarcare a Catania. Non v'è stata una compiuta indagine di attendibilità delle 1 dichiarazioni di accusa. Le varie dichiarazioni sono segnate da differenze marcatamente evidenti e sono complessivamente inattendibili ove non irrilevanti ai fini della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. Dall'assoluzione in primo grado dal reato associativo consegue che la sua eventuale condotta di "aiuto allo scafista" sia stata del tutto occasionale e la condizione di pericolo per la vita, per il rischio di naufragio, ha determinato l'eventuale scelta di coadiuvare il pilota. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata. Il giudice non ha preso nella dovuta considerazione il comportamento processuale dell'imputato, la personalità dello stesso e il ruolo assolutamente marginale avuto nella vicenda. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico. La Corte di assise di appello ha dato risposta al rilievo difensivo e ha logicamente evidenziato la gratuità e l'assoluta irragionevolezza dell'ipotesi prospettata, ossia che siano stati scelti alcuni dei migranti che potessero rendere dichiarazioni di accusa che così dovrebbero essere sospettate di mancanza di genuinità. La suggestiva prospettazione difensiva, è stato osservato, non è stata corroborata da alcun elemento oggettivo. L'argomento è stato riproposto con il ricorso per cassazione senza il necessario raffronto con quanto dedotto nella sentenza impugnata e pertanto, oltre ad essere manifestamente infondato, risulta genericamente articolato. La Corte territoriale ha poi rilevato la convergenza dei contributi testimoniali e ha richiamato le dichiarazioni del coimputato MM SH, che ha indicato anche il ricorrente tra coloro che conducevano la 2 barca, alternandosi alla guida, in tal modo riscontrando il rilievo difensivo in ordine all'assenza di una compiuta valutazione di attendibilità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. La Corte di assise di appello ha rilevato l'assoluta genericità della deduzione in ordine alla scriminante dello stato di necessità, non avendo addotto alcunché di specifico che potesse giustificare un approfondimento probatorio in proposito. È poi rilievo del tutto logico della Corte territoriale che sussistano, invece, dati probatori significativi di un suo pieno coinvolgimento nel fatto ascritto, in particolare l'essere stato trovato in possesso di una somma di denaro, seppure non elevata, e di un telefono cellulare con applicativi di messaggistica attivati e funzionanti il che attesta l'estraneità al gruppo dei migranti trasportati che, come è noto, nei campi di prigionia libici ed egiziani vengono privati dei loro telefoni cellulari. 4. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati e generici. La Corte di assise di appello ha dato conto dell'assenza di elementi che possano condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche, e sul punto il ricorrente non ha dedotto argomenti, sufficientemente specifici, capaci di contrastare l'assunto di sentenza che, pertanto, si pone come corretto esercizio di un potere discrezionale. In ordine poi al comportamento processuale ha osservato che non è stato per nulla collaborativo e ha correttamente rilevato che ciò "può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.)" - Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 -. Quanto al preteso contributo concorsuale marginale, la Corte di assise di appello ha ricordato che il ricorrente è stato riconosciuto come uno dei soggetti che si alternava alla guida dell'imbarcazione con i suoi coimputati, aggiungendo, con valutazione conforme ai principi in materia, che tal tipo di condotta non può essere qualificata di minima importanza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28742 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Palermo, decidendo quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Agrigento ha condannato FA SH ED alla pena di anni otto di reclusione ed euro 4.650.000,00 di multa per aver procurato, in concorso con altri, l'ingresso nel territorio dello Stato di circa 186 persone di varia nazionalità, in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione, utilizzando una imbarcazione ove i migranti erano stipati in sovrannumero e a bordo della quale, in partenza dalle coste libiche, affrontavano la traversata del Canale di Sicilia sino ad essere soccorsi dalla nave della Guardia costiera italiana "Diciotti", che poi il 16 agosto 2018 li conduceva in acque territoriali nei pressi del porto di Lampedusa. Reato pluriaggravato commesso in Libia e in Italia sino al 16 agosto 2018. 2. I dati di prova sono costituiti dalle dichiarazioni di alcuni migranti che hanno riconosciuto negli album fotografici l'imputato e i suoi coimputati, giudicati separatamente, come i tre soggetti, tutti di nazionalità egiziana, affiatati tra loro, che si davano il turno nella conduzione dello scafo, che entravano e uscivano a piacimento dalla cabina di pilotaggio e che si erano disfatti della bussola non appena avevano scorto all'orizzonte l'arrivo dei soccorritori. L'imputato, peraltro, sì come gli altri coimputati, fu trovato in possesso di una, seppur non elevata, somma di denaro in euro e di un apparecchio di telefonia cellulare con varie chat e applicativi di messaggistica attivati e funzionanti. È a tal proposito noto che i migranti provenienti dai campi di prigionia libici o egiziani, ove sostano prima della partenza, vengono privati dei loro telefoni cellulari e possono comunicare con le famiglie solo dietro autorizzazione dei capi associativi e comunque con apparecchi messi loro a disposizione. Le dichiarazioni dei migranti hanno trovato riscontro nella chiamata in reità del coimputato MM SH, che ha indicato i coimputati, ivi compreso FA SH ED, come coloro che conducevano la barca alternandosi alla guida. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di FA SH ED, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta al rilievo difensivo in ordine alle ragioni per le quali solo una sparuta minoranza dei migranti trasportati abbia deciso di rendere testimonianza, nel silenzio degli altri ben numerosi migranti che furono fatti sbarcare a Catania. Non v'è stata una compiuta indagine di attendibilità delle 1 dichiarazioni di accusa. Le varie dichiarazioni sono segnate da differenze marcatamente evidenti e sono complessivamente inattendibili ove non irrilevanti ai fini della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. Dall'assoluzione in primo grado dal reato associativo consegue che la sua eventuale condotta di "aiuto allo scafista" sia stata del tutto occasionale e la condizione di pericolo per la vita, per il rischio di naufragio, ha determinato l'eventuale scelta di coadiuvare il pilota. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata. Il giudice non ha preso nella dovuta considerazione il comportamento processuale dell'imputato, la personalità dello stesso e il ruolo assolutamente marginale avuto nella vicenda. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso e ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico. La Corte di assise di appello ha dato risposta al rilievo difensivo e ha logicamente evidenziato la gratuità e l'assoluta irragionevolezza dell'ipotesi prospettata, ossia che siano stati scelti alcuni dei migranti che potessero rendere dichiarazioni di accusa che così dovrebbero essere sospettate di mancanza di genuinità. La suggestiva prospettazione difensiva, è stato osservato, non è stata corroborata da alcun elemento oggettivo. L'argomento è stato riproposto con il ricorso per cassazione senza il necessario raffronto con quanto dedotto nella sentenza impugnata e pertanto, oltre ad essere manifestamente infondato, risulta genericamente articolato. La Corte territoriale ha poi rilevato la convergenza dei contributi testimoniali e ha richiamato le dichiarazioni del coimputato MM SH, che ha indicato anche il ricorrente tra coloro che conducevano la 2 barca, alternandosi alla guida, in tal modo riscontrando il rilievo difensivo in ordine all'assenza di una compiuta valutazione di attendibilità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. La Corte di assise di appello ha rilevato l'assoluta genericità della deduzione in ordine alla scriminante dello stato di necessità, non avendo addotto alcunché di specifico che potesse giustificare un approfondimento probatorio in proposito. È poi rilievo del tutto logico della Corte territoriale che sussistano, invece, dati probatori significativi di un suo pieno coinvolgimento nel fatto ascritto, in particolare l'essere stato trovato in possesso di una somma di denaro, seppure non elevata, e di un telefono cellulare con applicativi di messaggistica attivati e funzionanti il che attesta l'estraneità al gruppo dei migranti trasportati che, come è noto, nei campi di prigionia libici ed egiziani vengono privati dei loro telefoni cellulari. 4. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati e generici. La Corte di assise di appello ha dato conto dell'assenza di elementi che possano condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche, e sul punto il ricorrente non ha dedotto argomenti, sufficientemente specifici, capaci di contrastare l'assunto di sentenza che, pertanto, si pone come corretto esercizio di un potere discrezionale. In ordine poi al comportamento processuale ha osservato che non è stato per nulla collaborativo e ha correttamente rilevato che ciò "può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.)" - Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 -. Quanto al preteso contributo concorsuale marginale, la Corte di assise di appello ha ricordato che il ricorrente è stato riconosciuto come uno dei soggetti che si alternava alla guida dell'imbarcazione con i suoi coimputati, aggiungendo, con valutazione conforme ai principi in materia, che tal tipo di condotta non può essere qualificata di minima importanza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 aprile 2023.