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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1277/2024 RG promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Flaminia BRUNELLI
contro
, nata in [...] il [...], residente a [...]
n. 24, contumace e con l'intervento del
Avv. ALESSANDRA GUERRATO TRISSINO, curatore speciale della minore
[...]
(nata a [...] il [...], residente a [...]) Per_1
nominata con decreto del 27.3.2024
1 e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente:
In principalità:
1) affidare in via super esclusiva la minore l padre, con collocamento Persona_1
prevalente presso di lui;
2) disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, la predisposizione da parte degli stessi di incontri protetti con la madre e di un sostegno psicologico per la minore;
3) in virtù del cambio di collocamento ed affidamento, revocare l'assegno di contributo al mantenimento della minore a carico del ricorrente in favore della convenuta;
In subordine, affidare la minore ai Servizi Sociali competenti territorialmente con provvedimento ex art. 5bis L. 4 maggio 1983, n.184 nominando un curatore della minore ex art. 417bis 7 cpc.
In ogni caso: stabilire il luogo di residenza della minore in Italia con divieto di espatrio della stessa in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese.
Conclusioni del curatore speciale:
2 -affidarsi la minore ai servizi sociali territorialmente competenti, - Persona_1
Comune di Vicenza- i quali assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative a scuola (scelta dell'istituto, doposcuola, attività culturali pomeridiane o frequentazione di centri educativi e culturali ecc), salute (visite, controlli, psicoterapia,
socialità e socializzazione), residenza, sport, vacanze, centri estivi, educazione, e comunque ogni decisione si rendesse necessaria assumere nel suo interesse, anche quotidiano, se possibile concertando le scelte con i genitori, diversamente assumendole in via esclusiva, previa mera comunicazione ai genitori;
-vietare comunque l'espatrio della minore salvo l'accordo scritto di entrambi i genitori e sempre che i servizi reputino il viaggio sicuro e nell'interesse della minore;
-collocarsi la minore con la madre, con la quale continuerà a risiedere Persona_1
in Vicenza alla via G.M. Bertolo 24/6, con la specifica che la madre non potrà trasferire la residenza della figlia, nemmeno all'interno del comune berico, senza il consenso del servizio affidatario che dovrà curare le eventuali pratiche per il trasferimento anagrafico della minore previa verifica della idoneità della nuova soluzione abitativa scelta dalla madre per la figlia;
-disporsi che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno Per_1 Per_1
un weekend al mese, dal sabato alle ore 14 e sino alla domenica sera alle ore 18.30,
indicativamente individuato nel terzo fine settimana del mese, dando così seguito al calendario già adottato dai servizi affidatari e di cui alla relazione del 9.5.25 u.s.,
curando la madre di accompagnare la figlia minore alla stazione dei treni a che il padre ivi la prelevi e la accompagni a Mestre, a casa sua;
al rientro la domenica sera curerà
il padre di riportare la figlia presso la casa della madre, in Vicenza;
il padre inoltre potrà
vedere e tenere con sé durante le festività Natalizie per almeno quattro Per_1
3 giorni, anche consecutivi, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale
e quello di Capodanno, nonché le vacanze pasquali, per almeno due giorni, anche consecutive, alternando di anno in anno il giorno di pasqua e il lunedì in Albis;
per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre ed i servizi e da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con la specifica che, in assenza di accordo, i servizi sono incaricati di decidere i giorni di visita paterni nel rispetto dei criteri qui dettati per l'individuazione del calendario (di minima) delle visite padre/figlia;
-confermarsi il contributo al mantenimento della minore nella misura già posta a carico del padre in sede divorzile, giusta sentenza del 27.7.2017 n.2454 emessa da codesto
Tribunale- ed in favore della madre, ossia porre a carico del padre il pagamento di un assegno, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della minore, di €180 -in linea capitale e rivalutata dal luglio 2018- in ragione mensile, da accreditarsi entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente della madre;
tale somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie oltre all'obbligo, come già stabilito in sede di divorzio, di contribuire alle spese straordinarie, come individuate dal protocollo in
Perso uso presso il tribunale Vicentino, affrontate o affrontande per la figlia ella misura della metà, mediante pagamento diretto ovvero rimborso alla madre secondo la disciplina adottata dal protocollo vicentino.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Rigettarsi il ricorso proposto dal Sig. ; Parte_1
confermarsi l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con collocamento presso la residenza della madre e diritti di visita del genitore non collocatario come stabiliti dai
Servizi Sociali affidatari.
4 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2454/2021, resa su ricorso congiunto delle parti il Tribunale di
Vicenza, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e ; affidava la figlia minore ad entrambi i genitori
[...] Controparte_1 Per_1
secondo la regola dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia nei week end secondo la regola dell'alternanza, una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
faceva obbligo a di contribuire al mantenimento della figlia con la somma Parte_1
di euro 180 mensili e di sostenere al 50% le spese straordinarie alla medesima relative.
In seguito a segnalazione dei Servizi Sociali del febbraio 2022, su ricorso del Pubblico
Ministero Minorile, veniva instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia un procedimento a tutela della figlia minore delle parti, a conclusione del quale il
Tribunale, con decreto reso in data 29.9.2023, dichiarava non luogo a provvedere relativamente alla domanda di decadenza dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
affidava quest'ultima ai Servizi Per_1
Sociali, cui demandava la prosecuzione del monitoraggio e del sostegno della minore,
la salvaguardia della continuità dei suoi rapporti con il padre, nonché del suo percorso scolastico.
Con ricorso in data 25.3.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
modificare le condizioni di affidamento della figlia, nonché di adottare ex art. 473 bis
15 c.p.c. provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della stessa.
Lamentava che la madre, dopo una permanenza di circa sei mesi con la figlia in Perù,
suo paese di origine, durante la quale esso ricorrente aveva potuto solo
5 sporadicamente videochiamare la minore, fosse rientrata in Italia stabilendosi a
Vicenza; che la stessa non fosse una figura sufficientemente tutelante per la bambina,
in quanto priva di stabile occupazione lavorativa, dedita alluso di alcolici, non collaborativa con i Servizi Sociali affidatari, priva di consapevolezza delle difficoltà
scolastiche della figlia ed avente con la stessa una rapporto invischiante e simbiotico che metteva a rischio il suo sviluppo psico / evolutivo .
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della figlia, la predisposizione di incontri protetti madre / figlia e la revoca del contributo a proprio carico per il mantenimento della minore.
Chiedeva altresì che fosse disposto il divieto di espatrio della minore da adottarsi anche con provvedimento cautelare ed urgente.
Con decreto in data 27.3.2024 il Giudice Relatore, vietava l'espatrio della piccola
[...]
, se non con il consenso di entrambi i genitori, nominava quale curatore Per_1
speciale della minore l'Avvocato Alessandra Guerrato Trissino e fissava al 10.9.2024
l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
Con comparsa in data 30.7.2024 si costituiva il curatore speciale.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio, ma Controparte_1
compariva personalmente all'udienza del 10.9.2024 rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 11.9.2024 il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente . Controparte_1
Nel corso del giudizio venivano acquisite agli atti tre relazioni dei Servizi Sociali e,
all'udienza del 27.6.2025, il Giudice procedeva all'ascolto della figlia minore delle parti.
All'udienza del 20.11.2025 la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione,
6 sulle conclusioni del ricorrente, del curatore speciale e del Pubblico Ministero
(intervenuto nel giudizio) in epigrafe riportate.
La domanda proposta da intesa ad ottenere l'affidamento esclusivo della Parte_1
figlia ed il conseguente collocamento della minore presso di sé, non è Per_1
meritevole di accoglimento.
Osserva il Tribunale che il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di affidamento / mantenimento dei figli minori presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle statuizioni relative prole dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini dell'adozione del provvedimento giudiziale in vigore .
Ciò premesso in via generale, rileva il Collegio che fattispecie, sia la relazione del
Servizio Protezione Tutela Minori di Noventa Vicentina datata 24.12.2024 che quelle successivamente inviate a questo Tribunale (in seguito al cambio di residenza della minore da a Vicenza) dal Servizio Protezione Tutela Minori del Comune di Per_2
Vicenza nel maggio del 2025, hanno dato conto del fatto che permangono inalterate le criticità a carico delle competenze genitoriali di entrambe le parti, accertate nel corso del giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia che hanno portato, nel settembre del 2023, all'affidamento della minore ai Servizi Sociali. Persona_1
Segnatamente , pur essendo autenticamente interessato alla figlia e Parte_1
legato affettivamente alla stessa, presenta una limitata capacità di lettura e risposta ai
7 bisogni della minore, anche di tipo concreto, scarsa tolleranza alle frustrazioni,
impulsività, insufficiente capacità protettiva;
manifesta un'ansia eccessiva rispetto ai comportamenti della ex moglie ed alla condizione della figlia, nonché la convinzione di non essere sufficientemente tutelato rispetto al proprio ruolo genitoriale;
è incapace di relazionarsi in maniera serena con la minore, costantemente angosciato dalla paura di non essere riconosciuto ed apprezzato dalla stessa;
ha talvolta avanzato richieste incongrue ai Servizi Sociali, sostenendo anche che questi abbiano favorito la controparte nella partita per l'affidamento della figlia;
ha nel contempo mantenuto un atteggiamento delegante verso i Servizi Sociali, condividendo, attraverso mail e telefonate, le sue preoccupazioni legate alle condizioni ed allo stile di vita della ex moglie;
tende a richiedere all'esterno, anche in maniera ossessiva e spasmodica,
conferma e rassicurazione rispetto alle proprie convinzioni ed alla correttezza del proprio agire;
nel tentativo di proteggere dalle condotte materne, finisce con Per_1
l'attivare continuamente attorno alla bambina uno stato di allerta e di tensione che si ripercuote negativamente sul suo rapporto con la figlia.
è un donna forte e volitiva, con capacità di adattamento alle Controparte_1
situazioni più difficili e costituisce un punto di riferimento indiscusso per la figlia
[...]
; presenta atteggiamenti polarizzati, da una parte, su un'eccessiva stima di sé e Per_1
delle proprie convinzioni, dall'altra, su atteggiamenti di sfiducia e critica verso gli altri;
evidenzia elementi di rigidità cognitiva e morale, nonché un atteggiamento tendenzialmente sospettoso verso gli altri e le loro intenzioni, percepite come malevole anche in situazioni neutre;
tali aspetti di sospettosità e diffidenza verso gli altri, insieme alla rigidità rispetto ad alcune idee, rendono difficile il confronto con il mondo esterno ed hanno nel tempo fortemente limitato la possibilità di attivare un sostegno alla coppia genitoriale;
hanno inoltre confinato in una posizione di scarsa stimolazione Per_1
8 e socialità, se non in luoghi e contesti ritenuti adeguati dalla madre;
il rapporto tra madre e figlia è di grande complicità e di forte attaccamento che esclude e destabilizza la figura paterna, amplificandone le fragilità .
I rapporti all'interno della coppia genitoriale sono estremamente conflittuali: la madre non è ostacolante nei confronti del padre, ma tra le parti si attivano frequenti contrasti a causa di una persistente ed insanabile difficoltà di comunicazione, per cui entrambe restano focalizzate sul proprio punto di vista, amplificando incomprensioni, anche ordinarie, che potrebbero essere di facile risoluzione;
la minore deve essere ancora supportata nel suo percorso evolutivo, ma i genitori continuano a dimostrare di non saper cogliere la funzione di aiuto offerta dal Servizio Sociale e di non accettare alcuna forma di mediazione.
La minore, dal canto suo, si è assuefatta a tale difficile situazione familiare,
sviluppando resilienza e capacità di funzionamento adattativo che le consentono,
abbastanza agevolmente, di restare fuori dal conflitto genitoriale.
In questa situazione di grave disfunzionalità delle relazioni familiari che, alla stregua di quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel presente giudizio,
nonché dall'osservazione svolta dal curatore speciale, è ancora in atto, ritiene il
Tribunale, che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di ed Per_1
idonea ad aiutarla a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia ancora quella al
Servizio Sociale.
Va infatti esclusa infatti la strada dell'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico della figlia e che non consente il superamento delle descritte criticità, tenuto pure conto del rapporto di forza tra le parti,
9 assolutamente sbilanciato a favore della madre.
D'altra parte, in una situazione critica come quella emersa dall'istruttoria, non è
neppure ipotizzabile un affido esclusivo della minore all'uno o all'altro genitore.
Infatti, non si trova nelle condizioni per assumersi le responsabilità Parte_1
correlate a tale regime di affidamento, in ragione della oggettiva problematicità della attuale dinamica relazionale con la figlia (la quale, sia ai Servizi Sociali, che in sede di ascolto, ha chiaramente manifestato tutto il suo disagio nel dover fare i conti con le difficoltà di regolazione emotiva del padre) e della sua incapacità ad esercitare una positiva genitorialità verso la minore, comprendendone i bisogni e relazionandosi in maniera serena con la stessa.
non è parimenti idonea a rivestire il ruolo di genitore affidatario Controparte_1
(che, mancando di costituirsi in giudizio, non ha neppure mai reclamato) in quando,
pur attendendo in maniera sufficiente ai compiti di cura ed accudimento della figlia, si
è rivelata non sempre capace di rispondere adeguatamente ai bisogni affettivi ed esistenziali della stessa ed ha dimostrato di essere incapace di avvalersi della funzione di supporto offertale dai Servizi affidatari.
Ai Servizi Sociali affidatari (da individuarsi sulla base della nuova residenza della minore in Vicenza, via Bertolo n. 24) resta demandato il potere, in caso di contrasto tra i genitori, di adottare le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla residenza (che non potrà essere modificata senza il consenso del Servizio affidatario),
all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze,
nonché quello di sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere fisico –
psichico della stessa, compresa la prosecuzione dei colloqui di supporto psicologico intrapresi nel marzo del 2025.
10 Conformemente alle richieste del curatore speciale e del Pubblico Ministero, nonché
alle indicazioni dei Servizi affidatari, deve disporsi che rimanga collocata Per_1
presso la madre che costituisce la sua principale figura di riferimento e che, come già
detto, assolve alle necessità di cura della stessa in maniera sufficientemente adeguata.
Il diritto di visita del padre dovrà continuare a svolgersi sotto il controllo e la supervisione dei Servizi Sociali affidatari secondo le modalità in atto, ovvero, per quanto si evince dalla relazione depositata in data 9.5.2025, almeno un week end al mese dalle ore 14 del venerdì alle ore 18,30 della domenica.
potrà inoltre tenere con sé la figlia per quattro giorni durante le vacanze Parte_1
natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Onde evitare contrasti tra i genitori riguardo alle vacanze estive, si stabilisce, su sollecitazione del Servizi Sociali affidatari, che in caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
L'espatrio della minore potrà avvenire solo con il consenso espresso dei Servizi
affidatari.
Restano fermi i provvedimenti in vigore di cui alla sentenza n. 2454/2021 del Tribunale
di Vicenza quanto alle questioni economiche, con la sola precisazione, al fine di evitare contrasti tra gli ex coniugi, che dovrà versare il contributo mensile a Parte_1
proprio carico per il mantenimento della figlia a mezzo bonifico bancario ed entro il
11 giorno 15 di ciascun mese.
Attesa la soccombenza di rispetto alla domanda di affidamento esclusivo Parte_1
della figlia e la contumacia di , nulla va disposto riguardo alle spese Controparte_1
di lite.
Le competenze del curatore speciale della figlia vanno poste al 50% a carico Per_1
di e di , il cui comportamento inadeguato ed in conflitto Parte_1 Controparte_1
di interessi con la minore ha dato causa all'affidamento ai Servizi Sociali ed alla nomina del curatore.
Tali spese, considerata l'attività svolta e vista la nota spese, vengono liquidate in euro
1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione ed euro 2.905 per la fase decisionale, con pagamento in favore dell'Erario, in quanto la minore è ammessa al beneficio del patrocinio Persona_1
a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma l'affidamento Parte_1
della minore ai Servizi Sociali competenti per territorio i quali, in Persona_1
caso di contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla residenza (che non potrà essere modificata senza il consenso del
Servizio affidatario), all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico –
sportive ed alle vacanze;
b)demanda altresì ai Servizi affidatari di sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere fisico – psichico della minore, compresa la prosecuzione dei colloqui di
12 supporto psicologico intrapresi nel marzo del 2025;
c)dispone che la minore resti collocata presso la madre e che il padre, sotto il controllo e la supervisione dei Servizi affidatari, possa vedere e tenere con sè la figlia secondo le seguenti modalità:
-almeno un week end al mese, dalle ore 14 del venerdì alle ore 18,30 della domenica;
-quattro giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
-due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari;
d)vieta l'espatrio della minore se non con il consenso espresso Persona_1
dei Servizi affidatari;
e)ad integrazione delle statuizioni economiche contenute nella sentenza n. 2454/2021
del Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma, dispone che versi Parte_1
il contributo mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia a CP_1
a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 15 di ciascun mese;
[...]
f)nulla sulle spese;
g)condanna e in ragione del 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle competenze del curatore speciale della figlia minore , Per_1
liquidandole in complessivi euro 7.616 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA e disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
13 Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1277/2024 RG promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Flaminia BRUNELLI
contro
, nata in [...] il [...], residente a [...]
n. 24, contumace e con l'intervento del
Avv. ALESSANDRA GUERRATO TRISSINO, curatore speciale della minore
[...]
(nata a [...] il [...], residente a [...]) Per_1
nominata con decreto del 27.3.2024
1 e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente:
In principalità:
1) affidare in via super esclusiva la minore l padre, con collocamento Persona_1
prevalente presso di lui;
2) disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, la predisposizione da parte degli stessi di incontri protetti con la madre e di un sostegno psicologico per la minore;
3) in virtù del cambio di collocamento ed affidamento, revocare l'assegno di contributo al mantenimento della minore a carico del ricorrente in favore della convenuta;
In subordine, affidare la minore ai Servizi Sociali competenti territorialmente con provvedimento ex art. 5bis L. 4 maggio 1983, n.184 nominando un curatore della minore ex art. 417bis 7 cpc.
In ogni caso: stabilire il luogo di residenza della minore in Italia con divieto di espatrio della stessa in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese.
Conclusioni del curatore speciale:
2 -affidarsi la minore ai servizi sociali territorialmente competenti, - Persona_1
Comune di Vicenza- i quali assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative a scuola (scelta dell'istituto, doposcuola, attività culturali pomeridiane o frequentazione di centri educativi e culturali ecc), salute (visite, controlli, psicoterapia,
socialità e socializzazione), residenza, sport, vacanze, centri estivi, educazione, e comunque ogni decisione si rendesse necessaria assumere nel suo interesse, anche quotidiano, se possibile concertando le scelte con i genitori, diversamente assumendole in via esclusiva, previa mera comunicazione ai genitori;
-vietare comunque l'espatrio della minore salvo l'accordo scritto di entrambi i genitori e sempre che i servizi reputino il viaggio sicuro e nell'interesse della minore;
-collocarsi la minore con la madre, con la quale continuerà a risiedere Persona_1
in Vicenza alla via G.M. Bertolo 24/6, con la specifica che la madre non potrà trasferire la residenza della figlia, nemmeno all'interno del comune berico, senza il consenso del servizio affidatario che dovrà curare le eventuali pratiche per il trasferimento anagrafico della minore previa verifica della idoneità della nuova soluzione abitativa scelta dalla madre per la figlia;
-disporsi che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno Per_1 Per_1
un weekend al mese, dal sabato alle ore 14 e sino alla domenica sera alle ore 18.30,
indicativamente individuato nel terzo fine settimana del mese, dando così seguito al calendario già adottato dai servizi affidatari e di cui alla relazione del 9.5.25 u.s.,
curando la madre di accompagnare la figlia minore alla stazione dei treni a che il padre ivi la prelevi e la accompagni a Mestre, a casa sua;
al rientro la domenica sera curerà
il padre di riportare la figlia presso la casa della madre, in Vicenza;
il padre inoltre potrà
vedere e tenere con sé durante le festività Natalizie per almeno quattro Per_1
3 giorni, anche consecutivi, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale
e quello di Capodanno, nonché le vacanze pasquali, per almeno due giorni, anche consecutive, alternando di anno in anno il giorno di pasqua e il lunedì in Albis;
per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre ed i servizi e da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con la specifica che, in assenza di accordo, i servizi sono incaricati di decidere i giorni di visita paterni nel rispetto dei criteri qui dettati per l'individuazione del calendario (di minima) delle visite padre/figlia;
-confermarsi il contributo al mantenimento della minore nella misura già posta a carico del padre in sede divorzile, giusta sentenza del 27.7.2017 n.2454 emessa da codesto
Tribunale- ed in favore della madre, ossia porre a carico del padre il pagamento di un assegno, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della minore, di €180 -in linea capitale e rivalutata dal luglio 2018- in ragione mensile, da accreditarsi entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente della madre;
tale somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie oltre all'obbligo, come già stabilito in sede di divorzio, di contribuire alle spese straordinarie, come individuate dal protocollo in
Perso uso presso il tribunale Vicentino, affrontate o affrontande per la figlia ella misura della metà, mediante pagamento diretto ovvero rimborso alla madre secondo la disciplina adottata dal protocollo vicentino.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Rigettarsi il ricorso proposto dal Sig. ; Parte_1
confermarsi l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con collocamento presso la residenza della madre e diritti di visita del genitore non collocatario come stabiliti dai
Servizi Sociali affidatari.
4 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2454/2021, resa su ricorso congiunto delle parti il Tribunale di
Vicenza, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e ; affidava la figlia minore ad entrambi i genitori
[...] Controparte_1 Per_1
secondo la regola dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia nei week end secondo la regola dell'alternanza, una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
faceva obbligo a di contribuire al mantenimento della figlia con la somma Parte_1
di euro 180 mensili e di sostenere al 50% le spese straordinarie alla medesima relative.
In seguito a segnalazione dei Servizi Sociali del febbraio 2022, su ricorso del Pubblico
Ministero Minorile, veniva instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia un procedimento a tutela della figlia minore delle parti, a conclusione del quale il
Tribunale, con decreto reso in data 29.9.2023, dichiarava non luogo a provvedere relativamente alla domanda di decadenza dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
affidava quest'ultima ai Servizi Per_1
Sociali, cui demandava la prosecuzione del monitoraggio e del sostegno della minore,
la salvaguardia della continuità dei suoi rapporti con il padre, nonché del suo percorso scolastico.
Con ricorso in data 25.3.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1
modificare le condizioni di affidamento della figlia, nonché di adottare ex art. 473 bis
15 c.p.c. provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della stessa.
Lamentava che la madre, dopo una permanenza di circa sei mesi con la figlia in Perù,
suo paese di origine, durante la quale esso ricorrente aveva potuto solo
5 sporadicamente videochiamare la minore, fosse rientrata in Italia stabilendosi a
Vicenza; che la stessa non fosse una figura sufficientemente tutelante per la bambina,
in quanto priva di stabile occupazione lavorativa, dedita alluso di alcolici, non collaborativa con i Servizi Sociali affidatari, priva di consapevolezza delle difficoltà
scolastiche della figlia ed avente con la stessa una rapporto invischiante e simbiotico che metteva a rischio il suo sviluppo psico / evolutivo .
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della figlia, la predisposizione di incontri protetti madre / figlia e la revoca del contributo a proprio carico per il mantenimento della minore.
Chiedeva altresì che fosse disposto il divieto di espatrio della minore da adottarsi anche con provvedimento cautelare ed urgente.
Con decreto in data 27.3.2024 il Giudice Relatore, vietava l'espatrio della piccola
[...]
, se non con il consenso di entrambi i genitori, nominava quale curatore Per_1
speciale della minore l'Avvocato Alessandra Guerrato Trissino e fissava al 10.9.2024
l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
Con comparsa in data 30.7.2024 si costituiva il curatore speciale.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio, ma Controparte_1
compariva personalmente all'udienza del 10.9.2024 rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 11.9.2024 il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente . Controparte_1
Nel corso del giudizio venivano acquisite agli atti tre relazioni dei Servizi Sociali e,
all'udienza del 27.6.2025, il Giudice procedeva all'ascolto della figlia minore delle parti.
All'udienza del 20.11.2025 la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione,
6 sulle conclusioni del ricorrente, del curatore speciale e del Pubblico Ministero
(intervenuto nel giudizio) in epigrafe riportate.
La domanda proposta da intesa ad ottenere l'affidamento esclusivo della Parte_1
figlia ed il conseguente collocamento della minore presso di sé, non è Per_1
meritevole di accoglimento.
Osserva il Tribunale che il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di affidamento / mantenimento dei figli minori presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle statuizioni relative prole dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini dell'adozione del provvedimento giudiziale in vigore .
Ciò premesso in via generale, rileva il Collegio che fattispecie, sia la relazione del
Servizio Protezione Tutela Minori di Noventa Vicentina datata 24.12.2024 che quelle successivamente inviate a questo Tribunale (in seguito al cambio di residenza della minore da a Vicenza) dal Servizio Protezione Tutela Minori del Comune di Per_2
Vicenza nel maggio del 2025, hanno dato conto del fatto che permangono inalterate le criticità a carico delle competenze genitoriali di entrambe le parti, accertate nel corso del giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia che hanno portato, nel settembre del 2023, all'affidamento della minore ai Servizi Sociali. Persona_1
Segnatamente , pur essendo autenticamente interessato alla figlia e Parte_1
legato affettivamente alla stessa, presenta una limitata capacità di lettura e risposta ai
7 bisogni della minore, anche di tipo concreto, scarsa tolleranza alle frustrazioni,
impulsività, insufficiente capacità protettiva;
manifesta un'ansia eccessiva rispetto ai comportamenti della ex moglie ed alla condizione della figlia, nonché la convinzione di non essere sufficientemente tutelato rispetto al proprio ruolo genitoriale;
è incapace di relazionarsi in maniera serena con la minore, costantemente angosciato dalla paura di non essere riconosciuto ed apprezzato dalla stessa;
ha talvolta avanzato richieste incongrue ai Servizi Sociali, sostenendo anche che questi abbiano favorito la controparte nella partita per l'affidamento della figlia;
ha nel contempo mantenuto un atteggiamento delegante verso i Servizi Sociali, condividendo, attraverso mail e telefonate, le sue preoccupazioni legate alle condizioni ed allo stile di vita della ex moglie;
tende a richiedere all'esterno, anche in maniera ossessiva e spasmodica,
conferma e rassicurazione rispetto alle proprie convinzioni ed alla correttezza del proprio agire;
nel tentativo di proteggere dalle condotte materne, finisce con Per_1
l'attivare continuamente attorno alla bambina uno stato di allerta e di tensione che si ripercuote negativamente sul suo rapporto con la figlia.
è un donna forte e volitiva, con capacità di adattamento alle Controparte_1
situazioni più difficili e costituisce un punto di riferimento indiscusso per la figlia
[...]
; presenta atteggiamenti polarizzati, da una parte, su un'eccessiva stima di sé e Per_1
delle proprie convinzioni, dall'altra, su atteggiamenti di sfiducia e critica verso gli altri;
evidenzia elementi di rigidità cognitiva e morale, nonché un atteggiamento tendenzialmente sospettoso verso gli altri e le loro intenzioni, percepite come malevole anche in situazioni neutre;
tali aspetti di sospettosità e diffidenza verso gli altri, insieme alla rigidità rispetto ad alcune idee, rendono difficile il confronto con il mondo esterno ed hanno nel tempo fortemente limitato la possibilità di attivare un sostegno alla coppia genitoriale;
hanno inoltre confinato in una posizione di scarsa stimolazione Per_1
8 e socialità, se non in luoghi e contesti ritenuti adeguati dalla madre;
il rapporto tra madre e figlia è di grande complicità e di forte attaccamento che esclude e destabilizza la figura paterna, amplificandone le fragilità .
I rapporti all'interno della coppia genitoriale sono estremamente conflittuali: la madre non è ostacolante nei confronti del padre, ma tra le parti si attivano frequenti contrasti a causa di una persistente ed insanabile difficoltà di comunicazione, per cui entrambe restano focalizzate sul proprio punto di vista, amplificando incomprensioni, anche ordinarie, che potrebbero essere di facile risoluzione;
la minore deve essere ancora supportata nel suo percorso evolutivo, ma i genitori continuano a dimostrare di non saper cogliere la funzione di aiuto offerta dal Servizio Sociale e di non accettare alcuna forma di mediazione.
La minore, dal canto suo, si è assuefatta a tale difficile situazione familiare,
sviluppando resilienza e capacità di funzionamento adattativo che le consentono,
abbastanza agevolmente, di restare fuori dal conflitto genitoriale.
In questa situazione di grave disfunzionalità delle relazioni familiari che, alla stregua di quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel presente giudizio,
nonché dall'osservazione svolta dal curatore speciale, è ancora in atto, ritiene il
Tribunale, che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di ed Per_1
idonea ad aiutarla a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia ancora quella al
Servizio Sociale.
Va infatti esclusa infatti la strada dell'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico della figlia e che non consente il superamento delle descritte criticità, tenuto pure conto del rapporto di forza tra le parti,
9 assolutamente sbilanciato a favore della madre.
D'altra parte, in una situazione critica come quella emersa dall'istruttoria, non è
neppure ipotizzabile un affido esclusivo della minore all'uno o all'altro genitore.
Infatti, non si trova nelle condizioni per assumersi le responsabilità Parte_1
correlate a tale regime di affidamento, in ragione della oggettiva problematicità della attuale dinamica relazionale con la figlia (la quale, sia ai Servizi Sociali, che in sede di ascolto, ha chiaramente manifestato tutto il suo disagio nel dover fare i conti con le difficoltà di regolazione emotiva del padre) e della sua incapacità ad esercitare una positiva genitorialità verso la minore, comprendendone i bisogni e relazionandosi in maniera serena con la stessa.
non è parimenti idonea a rivestire il ruolo di genitore affidatario Controparte_1
(che, mancando di costituirsi in giudizio, non ha neppure mai reclamato) in quando,
pur attendendo in maniera sufficiente ai compiti di cura ed accudimento della figlia, si
è rivelata non sempre capace di rispondere adeguatamente ai bisogni affettivi ed esistenziali della stessa ed ha dimostrato di essere incapace di avvalersi della funzione di supporto offertale dai Servizi affidatari.
Ai Servizi Sociali affidatari (da individuarsi sulla base della nuova residenza della minore in Vicenza, via Bertolo n. 24) resta demandato il potere, in caso di contrasto tra i genitori, di adottare le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla residenza (che non potrà essere modificata senza il consenso del Servizio affidatario),
all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze,
nonché quello di sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere fisico –
psichico della stessa, compresa la prosecuzione dei colloqui di supporto psicologico intrapresi nel marzo del 2025.
10 Conformemente alle richieste del curatore speciale e del Pubblico Ministero, nonché
alle indicazioni dei Servizi affidatari, deve disporsi che rimanga collocata Per_1
presso la madre che costituisce la sua principale figura di riferimento e che, come già
detto, assolve alle necessità di cura della stessa in maniera sufficientemente adeguata.
Il diritto di visita del padre dovrà continuare a svolgersi sotto il controllo e la supervisione dei Servizi Sociali affidatari secondo le modalità in atto, ovvero, per quanto si evince dalla relazione depositata in data 9.5.2025, almeno un week end al mese dalle ore 14 del venerdì alle ore 18,30 della domenica.
potrà inoltre tenere con sé la figlia per quattro giorni durante le vacanze Parte_1
natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Onde evitare contrasti tra i genitori riguardo alle vacanze estive, si stabilisce, su sollecitazione del Servizi Sociali affidatari, che in caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
L'espatrio della minore potrà avvenire solo con il consenso espresso dei Servizi
affidatari.
Restano fermi i provvedimenti in vigore di cui alla sentenza n. 2454/2021 del Tribunale
di Vicenza quanto alle questioni economiche, con la sola precisazione, al fine di evitare contrasti tra gli ex coniugi, che dovrà versare il contributo mensile a Parte_1
proprio carico per il mantenimento della figlia a mezzo bonifico bancario ed entro il
11 giorno 15 di ciascun mese.
Attesa la soccombenza di rispetto alla domanda di affidamento esclusivo Parte_1
della figlia e la contumacia di , nulla va disposto riguardo alle spese Controparte_1
di lite.
Le competenze del curatore speciale della figlia vanno poste al 50% a carico Per_1
di e di , il cui comportamento inadeguato ed in conflitto Parte_1 Controparte_1
di interessi con la minore ha dato causa all'affidamento ai Servizi Sociali ed alla nomina del curatore.
Tali spese, considerata l'attività svolta e vista la nota spese, vengono liquidate in euro
1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione ed euro 2.905 per la fase decisionale, con pagamento in favore dell'Erario, in quanto la minore è ammessa al beneficio del patrocinio Persona_1
a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma l'affidamento Parte_1
della minore ai Servizi Sociali competenti per territorio i quali, in Persona_1
caso di contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla residenza (che non potrà essere modificata senza il consenso del
Servizio affidatario), all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico –
sportive ed alle vacanze;
b)demanda altresì ai Servizi affidatari di sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere fisico – psichico della minore, compresa la prosecuzione dei colloqui di
12 supporto psicologico intrapresi nel marzo del 2025;
c)dispone che la minore resti collocata presso la madre e che il padre, sotto il controllo e la supervisione dei Servizi affidatari, possa vedere e tenere con sè la figlia secondo le seguenti modalità:
-almeno un week end al mese, dalle ore 14 del venerdì alle ore 18,30 della domenica;
-quattro giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
-due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari;
d)vieta l'espatrio della minore se non con il consenso espresso Persona_1
dei Servizi affidatari;
e)ad integrazione delle statuizioni economiche contenute nella sentenza n. 2454/2021
del Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma, dispone che versi Parte_1
il contributo mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia a CP_1
a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 15 di ciascun mese;
[...]
f)nulla sulle spese;
g)condanna e in ragione del 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle competenze del curatore speciale della figlia minore , Per_1
liquidandole in complessivi euro 7.616 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA e disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
13 Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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