Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
484/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
07/01/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 484/2023 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SALEMI (TP) IL 20/03/1990, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. FERRO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
CONTRO
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 15.10.2024
Conclusioni di parte opponente:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 15.10.2024
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n° 95/2023 – R.G. 873/2022 – emesso dall'intestato
Tribunale in data 27.03.2023, notificato in data del 19.04.2023, su richiesta della in persona del suo l.r.p.t., per l'importo complessivo pari ad € Controparte_1
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Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e/o preliminare
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva;
Per gli effetti
- dichiarare inammissibile, nullo, o con qualunque altra formulazione annullare e/o privare della propria efficacia il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibili oppure respingendo tutte le domande proposte dalla e per essa dalla Parte_2
contro il GN , in quanto infondate. Parte_3 Parte_1
Nel merito
In accoglimento anche parziale dei motivi in narrativa
- Accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto di credito azionabile dalla Società
e per essa nei confronti del GN;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
Per gli effetti
- dichiarare inammissibile, nullo, o con qualunque altra formulazione annullare e/o privare della propria efficacia il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibili oppure respingendo tutte le domande proposte dalla Società e per essa Parte_2
nei confronti del GN , in quanto infondate. Pt_3 Parte_3 Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA ed IVA”.
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva ed eccepiva: il difetto di legittimazione attiva;
- l'inesistenza del diritto di credito;
il disconoscimento della conformità delle copie documentali allegate, ai documenti originali.
Costituitosi in giudizio, l'istituto di credito opposto, a ministero del proprio difensore, contestava l'intero assunto di parte opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010, il procedimento di natura documentale e su richiesta della parte opponente rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.10.2024, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., e quindi deciso per il tramite della presente sentenza.
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o
2 estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Nel momento in cui una o ambedue le parti originarie del procedimento, chiedano integrarsi il contraddittorio nei confronti di un terzo da cui pretendono di essere manlevati e garantiti, nei confronti dello stesso e per le relative domande spiegate, rivestono appieno la posizione di attore sostanziale su cui, appunto, grava il relativo onere probatorio di fornire la prova del proprio assunto.
Orbene, nel caso di specie l'istituto bancario opposto, creditore sostanziale, aveva l'onere di fornire la prova di quanto rappresentato, dedotto e chiesto con il ricorso per ingiunzione.
Onere che, in effetti, è stato regolarmente assolto mediante la produzione in giudizio, tanto nella fase monitoria quanto nella presente fase di merito, delle fonti negoziali e documentali del diritto rivendicato.
Parte opposta – convenuta, infatti, ha allegato documentazione dimostrante la propria legittimazione attiva ed il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa disciplinante la cartolarizzazione dei crediti ceduti.
Ha altresì documentato e provato l'avverarsi della condizione di procedibilità dell'azione, rappresentata dal tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 esperito nel rispetto del termine assegnato da questo Tribunale ed a nulla rilevando l'eccezione di tardiva allegazione al fascicolo telematico del presente giudizio.
Nessun effetto, siccome sperato da parte opponente, deriva dalla generica contestazione e dal generico disconoscimento della documentazione allegata in copia fotostatica da parte opposta, in ottemperanza all'onere probatorio in ordine alla dimostrazione della fonte e del diritto di credito fatto valere in monitorio.
“Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2),
3 c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità” (Cass. n°
26200/2024).
L'allegazione, assolutamente generica, della non conformità della copia documentale, per come da formale disconoscimento fatto da parte opponente, risulta essere privo delle specifiche indicazioni degli aspetti differenziali rispetto all'originale e, conseguentemente, non può trovare accoglimento in questa sede.
Sussistendo indiscutibile prova sulla fonte del diritto di credito rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo opposto, e di contro non sussistendo idonea prova a sostegno delle eccezioni e domande spiegate dall'opponente, anche in ordine al fatto estintivo e/o modificativo dell'obbligazione sorta e sullo stesso gravante, deve pervenirsi all'integrale rigetto della spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Alla soccombenza consegue anche la soccombenza alle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° 95/2023 – R.G. 873/2022 – emesso dall'intestato Tribunale in data 27.03.2023, notificato in data del 19.04.2023;
- Dichiara esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il D. I. n° 95/2023 – R.G. 873/2022 – emesso dall'intestato Tribunale in data 27.03.2023, notificato in data del 19.04.2023;
- Condanna parte attrice/opponente alla refusione delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Sciacca, 07/01/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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