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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10038 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - EL Di ST MA AI DA MA SENTENZA sul ricorso di ME IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 03/06/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EL RI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 3 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 31 maggio 2024 del Tribunale di Napoli che aveva condannato IO ME alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità (primo motivo) e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la carenza del percorso motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto custode del denaro provento dello spaccio, sebbene non fosse stato visto spacciare o avere un ruolo nell’attività di Penale Sent. Sez. 3 Num. 10038 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/02/2026 2 spaccio di IV VI. I Giudici di merito hanno accertato, invece, sulla base del verbale di arresto dei Carabinieri, che l’imputato ha ceduto stupefacente a diversi acquirenti in concorso con IV VI, separatamente processato, ricevendo in custodia il denaro, provento della cessione, dalle mani del complice, man mano che vendeva le singole dosi, tant’è che la perquisizione personale ha dato esito positivo per la disponibilità da parte di ME della somma di euro trecento in banconote di piccolo taglio e da parte del complice dello stupefacente. La Corte territoriale, nel rispondere allo specifico motivo di appello, ha, in particolare, evidenziato che i Carabinieri hanno visto ME ricevere il denaro in almeno un’occasione e ha ritenuto dirimente sia l’esito positivo della perquisizione sia l’assenza di una versione alternativa. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria, per cui resiste alla censura sollevata. Con il secondo motivo, il ricorrente ha posto il problema della possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello ha risposto negativamente perché, sebbene la sostanza sequestrata corrispondesse a una quantità non eccessivamente rilevante, ha ritenuto rilevante invece la somma di denaro nella disponibilità di ME, supportando ulteriormente la decisione con la citazione del precedente di questa Sezione, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 – 01, secondo cui l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede l’apprezzamento di tutti gli elementi del fatto, in contrapposizione al precedente della Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 – 01, secondo cui va valorizzato il criterio quantitativo emerso da un’indagine statistica a campione. Sennonché il precedente di questa Sezione risulta mal applicato, in quanto la Corte territoriale, che ha già escluso la significanza dei quantitativi di stupefacente sequestrato, ha considerato solo un altro parametro, la disponibilità della somma di euro trecento, del pari non rilevante e comunque non giustificante l’affermazione “il che lascia supporre che l’imputato conducesse un traffico su larga scala e rivolgendosi ad un numero molto elevato di clienti”. Tale asserto è, all’evidenza, incoerente con quanto accertato in fatto. Va ribadito invece il principio di diritto affermato in plurime occasioni da questa Corte, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto, prescinde dall’eterogeneità delle sostanze e implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01 che richiama Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Sulla base delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, mentre il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla possibilità di qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA CA CC
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EL RI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 3 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 31 maggio 2024 del Tribunale di Napoli che aveva condannato IO ME alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità (primo motivo) e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la carenza del percorso motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto custode del denaro provento dello spaccio, sebbene non fosse stato visto spacciare o avere un ruolo nell’attività di Penale Sent. Sez. 3 Num. 10038 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/02/2026 2 spaccio di IV VI. I Giudici di merito hanno accertato, invece, sulla base del verbale di arresto dei Carabinieri, che l’imputato ha ceduto stupefacente a diversi acquirenti in concorso con IV VI, separatamente processato, ricevendo in custodia il denaro, provento della cessione, dalle mani del complice, man mano che vendeva le singole dosi, tant’è che la perquisizione personale ha dato esito positivo per la disponibilità da parte di ME della somma di euro trecento in banconote di piccolo taglio e da parte del complice dello stupefacente. La Corte territoriale, nel rispondere allo specifico motivo di appello, ha, in particolare, evidenziato che i Carabinieri hanno visto ME ricevere il denaro in almeno un’occasione e ha ritenuto dirimente sia l’esito positivo della perquisizione sia l’assenza di una versione alternativa. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria, per cui resiste alla censura sollevata. Con il secondo motivo, il ricorrente ha posto il problema della possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello ha risposto negativamente perché, sebbene la sostanza sequestrata corrispondesse a una quantità non eccessivamente rilevante, ha ritenuto rilevante invece la somma di denaro nella disponibilità di ME, supportando ulteriormente la decisione con la citazione del precedente di questa Sezione, Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 – 01, secondo cui l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede l’apprezzamento di tutti gli elementi del fatto, in contrapposizione al precedente della Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 – 01, secondo cui va valorizzato il criterio quantitativo emerso da un’indagine statistica a campione. Sennonché il precedente di questa Sezione risulta mal applicato, in quanto la Corte territoriale, che ha già escluso la significanza dei quantitativi di stupefacente sequestrato, ha considerato solo un altro parametro, la disponibilità della somma di euro trecento, del pari non rilevante e comunque non giustificante l’affermazione “il che lascia supporre che l’imputato conducesse un traffico su larga scala e rivolgendosi ad un numero molto elevato di clienti”. Tale asserto è, all’evidenza, incoerente con quanto accertato in fatto. Va ribadito invece il principio di diritto affermato in plurime occasioni da questa Corte, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto, prescinde dall’eterogeneità delle sostanze e implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01 che richiama Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Sulla base delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, mentre il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla possibilità di qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA CA CC