Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9809 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE POPOL ITAL980 9 01 REPUBBLICA ITALIANA/ LA CORTE SUCORTES SAZIONE Oggetto pre ffort. Nell'uso exprime crenternak SEZIONE SECONDA CIVILE fina;
acquints a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Awn Bounew Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.GAN. 9047/97 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Cron.22412 Rep. 3322 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere De Julis Passans, est. ha pronunciato la seguente 285 SE NTENZA sul ricorso proposto da: IN NI, UI SE, elettivamente Richlossa domiciliati in ROMA PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo IL SOLE 24 ORE 3000 19 LUG. 2001 studio dell'avvocato MASTELLONI U, difesi per dirt L dall'avvocato MOMARONI PAOLO, giusta delega in atti;
A. CANCELLERS
- ricorrenti -
1,55 1.3000 CANCELLERIA
contro
ES NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato DF022184 SASSANI BRUNO NICOLA, che la difende unitamente all'avvocato TERRANOVA CARLO G, giusta delega in atti;
2000 controricorrente nonchè contro . 1603 -1- NI NZ NO ER IO, NI AV, NI GI, NI NA, NI RU, elettivamente domicili ati in ROMA VIA P TACCHINI 19, presso lo studio dell'avvocato LEPROUX ALESSANDRO, difesi dall'avvocato MORGANTI UGO, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
AR RU, IO ER, IO SA;
intimati avverso la sentenza n. 336/97 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 11/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato MOMARONI Paolo difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, in via principale inammissibilità del ricorso ex art. 331 c.p.c. nel merito l'accoglimento del ricorso per difetto della motivazione della sentenza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.11.89 RE IN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia IN CO e DU EL esponendo che, con atto del 17.3.89, aveva venduto a TT TO l'appartamento dell'immobile,costituente l'intero terzo piano sito in Perugia, corso Garibaldi n. 14, con annesso fondino al piano terra (prima porta a destra per chi accede dalla strada nell'androne del portone) di mq. 9, distinto con la particella 111/3 cat. C/2, C/7, confinante con detta via e androne IN. Esponeva l'attrice che la predetta unità immobiliare era pervenuta a lei in forza della DO, apertasi ilsuccessione di MI 9.8.1963; che, al momento della vendita in favore di TT TO, il fondino di mq. 9 posseduto da lei fin dal 1963 ed in precedenza dal proprio genitore MI DO, non risultava intestato alla effettiva proprietaria bensì a CO IN e EL DU. Tutto ciò premesso, la RE adiva il Pretore al fine di ottenere declaratoria della proprietà del fondino suddetto per intervenuta 3 usucapione. I convenuti, costituitisi, resistevano alla domanda, eccependo che con atto pubblico 3.2.1978 avevano acquistato da GE OG, MA, RO e IO MI il diritto di piena proprietà su un appartamento e su un fondino posto a piano terra dello stesso stabile contrassegnato in catasto con la part. 111/3 piano terra, cat. C/2, C/A n. 7, mq. 9; che in tale atto i venditori dichiaravano di aver acquistato il diritto su tale fondo per successione del rispettivo marito e padre GI MI;
e pertanto rivendicavano dalla RE IN il possesso e la proprietà del fondo. Tutto ciò premesso, i convenuti formulavano richieste per essere autorizzati a chiamare in causa i signori MI RO, OG GE, MI IO o loro aventi causa (eredi), per integrare il contraddittorio comunque, per essere garantiti nel proprio diritto;
ed in via principale chiedevano accertarsi che la RE IN non aveva posseduto l'immobile nelle condizioni di legge per la declaratoria di usucapione e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attrice al rilascio del fondino, con 4 vittoria di spese. Il Pretore con ordinanza del 20.6.90 autorizzava la chiamata in causa di MI RO, OG GE e MI IO o loro eredi. I chiamati in causa si costituivano con atto del 23.1.91, sostenendo che MI GI, padre di MI MA, RO e IO, nonché coniuge di OG GE, nel 1966 aveva ceduto in in questione a talelocazione l'appartamento NI GI con l'espressa menzione del "fondino, piano terra ad uso ripostiglio"; che tale contratto di locazione si era protratto fino al 751 poco prima della morte di MI 1974 GI e che, risalendo la vendita al 1978, i convenuti avrebbero potuto compiere gli atti interruttivi necessari ad evitare l'asserita usucapione. Con sentenza del 6.8.1992 il Pretore rigettava la domanda della RE di declaratoria dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del fondino ed in accoglimento delriconvenzionale dichiarava che la proprietà detto fondino apparteneva a IN CO e a DU EL. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione RE IN e la corte d'appello di - 11.3.1997, in Perugia, con sentenza 7.6.1996 cheriforma della sentenza impugnata, dichiarava RE IN aveva acquistato per usucapione la proprietà del fondino sito al Corso Garibaldi n. 14 di Perugia. Avverso la sentenza della corte d'appello ricorrono per cassazione IN CO e DU EL con due motivi di gravame;
resistono con controricorso RE IN, nonché i chiamati in causa EL ZO, DE, IO, NA e RU. I ricorrenti e RE IN hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge n. 3, c.p.c.), nonché(art. 360, 1° comma violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1158 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata correttamente considerato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, non avendo la RE prova di tutti i presuppostifornito la dell'usucapione ventennale ex art. 1158 cod. civ., 6 non avendo dimostrato di avere posseduto per il tempo necessario (venti anni) per usucapire, e non avendo provato l'esistenza del possesso in capo ai propri danti causa. Secondo i ricorrenti il tribunale ha effettuato accertamento in fatto non sorretto da adeguata un motivazione ed inficiato da vizi logici ed errori manifesti, attribuendo rilievo probatorio a Ч dichiarazioni testimoniali tra loro contraddittorie e non univoche, "dimenticando che l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà a non domino presuppone la prova rigorosa del dominio ed in tal caso non ogni mezzo è idoneo a dimostrare l'esistenza di un valido titolo a possedere" (pag. 15 del ricorso). Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ovvero travisamento dei fatti, perché la sentenza impugnata si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice in primo grado, le cui dichiarazioni risultano contraddittorie e generiche, ovvero inattendibili, specialmente quando affermano che la RE IN aveva concesso l'uso del locale quando la stessa era appena una bambina. Per la loro stretta connessione i due motivi esaminati congiuntamente;
essi sono possono essere fondati. Da un esame della sentenza impugnata non risulta che la corte di merito ha tenuto nel debito conto che la RE IN avrebbe dovuto provare l'origine e la continuità del possesso del piccolo fondo, nonché il titolo da cui far partire il possesso ai fini dell'usucapione decennale, non potendo considerarsi tale il testamento pubblico del 6.9.1963, che non è titolo astrattamente idoneo per l'usucapione decennale, perché faceva solamente assumere alla RE la qualità di erede. In ordine al possesso ventennale del fondino il tribunale motiva che la RE aveva avuto la disponibilità diretta e materiale del fondino sin dal 1968, locandolo ad altri e riscuotendone l'affitto, ma tale motivazione del tribunale non spiega come la RE IN, che nel 1968 aveva appena 11 anni di età, poteva di per sé esercitare un valido ed efficace possesso ed avere la consapevolezza di possedere il bene in questione uti domina, senza avere la capacità giuridica di locarlo a terzi, e di riscuotere i relativi canoni. 8 La motivazione del tribunale è contraddittoria, perché, mentre afferma a pag. 7 che 11 la RE non può invocare la prescrizione acquisitiva decennale, derivante dall'esistenza di un titolo idoneo al trasferimento e debitamente trascritto, perché dal testamento pubblico non risulta in alcun modo la descrizione dell'unità immobiliare rivendicata, così come da tale titolo non risulta il possesso in capo al dante causa ...", per cui non è applicabile presunzione dila possesso anteriore per inutilizzabilità del preteso titolo;
a pag. 9 della sentenza così motiva: la RE aveva la disponibilità diretta e materiale del fondino, che locava ad altri riscuotendone l'affitto; ed il possesso dello stesso era corrispondente al titolo che le derivava dall'essere erede del padre DO, proprietario indiscusso del fondino in questione ...". In tal modo il tribunale dimentica che poco prima aveva affermato di non ritenere provato il possesso in capo al dante causa della RE, cioè in capo a MI DO, padre naturale deceduto in Perugia nel 1963,della RE, quando ella aveva appena 6 anni di età;B e di non avere ritenute utile ai fini della usucapione 9 invocata dalla stessa che la circostanza, ella non aveva continuato il possesso del de cuius. La sentenza impugnata non motiva sufficientemente l'origine e la continuità del possesso ad usucapionem vantato dalla RE;
60000 né il titolo da cui far partire il possesso della 310000 stessa;
ed omette di motivare in ordine al possesso del fondino da parte di RE IN prima che questa raggiungesse la maggiore età; né spiega 7 perché MI DO fosse proprietario del bene in questione, che addirittura non viene neppure menzionato nel suo testamento. Per tutte le considerazioni che precedono in . ordine alle motivazioni del tribunale, questa Corte p accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 9.10.2000. I loungliere est. 21 Jane Поти 2001 19 LUG IL CANCELLIER DEP IL CANCELLIERE C Roma 10 Dott.ssa Donatella D'Anna.D'Ampa