Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Utilizzatori delle Armi - Auda in persona del Presidente -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento della Questura di Monza-Brianza sull’istanza di rilascio del porto di fucile uso tiro a volo depositato in data 28-02-2025;
Con intervento della associazione AUDA ad adiuvandum in quanto situazione contemplata dall'articolo 2 dello statuto e comune ad altri soci.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EN Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con atto notificato il 22 settembre 2025 il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dalla Questura di Monza Brianza sulla sua istanza, presentata in data 28 febbraio 2025, tendente al rilascio del porto di fucile uso tiro a volo;
Considerato che:
- in data 10 novembre 2025 l’Amministrazione resistente ha depositato copia della licenza di porto di fucile rilasciata al ricorrente il 16 ottobre 2025;
- di ciò hanno preso atto i difensori di parte ricorrente nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025;
- la pretesa del ricorrente all’adozione di un provvedimento sulla sua istanza risulta pienamente soddisfatta e ciò determina, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI GU, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
EN Di LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN Di LO | NI GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.