CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11515 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HO AZ nato il [...] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11515 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 26/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 7.12.2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato AC LA responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, in quanto l'originario difensore d'ufficio (avv. Caterina Gentile) - che aveva interposto l'atto di appello - aveva in seguito cancellato il proprio nominativo dall'albo degli avvocati di Marsala, sicché la Corte palermitana aveva errato nel nominare un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in luogo di un nuovo difensore d'ufficio titolare, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è privo di pregio. 5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura degli atti processuali si evince che l'avv. Caterina Gentile aveva regolarmente comunicato alla Corte di appello che avrebbe presentato (in data 11.10.2021) istanza di cancellazione dall'albo. A seguito di tale comunicazione, la Corte di appello ha debitamente nominato, quale difensore di ufficio dell'imputato, l'avv. Concetta NN, notificandole via PEC in data 4.11.2021 il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7.12.2021. Non risulta che tale nomina sia stata effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quale sostituto immediatamente reperibile;
anzi, nel verbale di udienza risulta specificato quanto segue: "AC LA nato (...) difeso da NN Concetta nominato d'ufficio". Se ne deve desumere che la nomina dell'avv. NN sia regolarmente avvenuta quale difensore d'ufficio titolare ex art. 97, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 6. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigli estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11515 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 26/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 7.12.2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato AC LA responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, in quanto l'originario difensore d'ufficio (avv. Caterina Gentile) - che aveva interposto l'atto di appello - aveva in seguito cancellato il proprio nominativo dall'albo degli avvocati di Marsala, sicché la Corte palermitana aveva errato nel nominare un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in luogo di un nuovo difensore d'ufficio titolare, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è privo di pregio. 5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura degli atti processuali si evince che l'avv. Caterina Gentile aveva regolarmente comunicato alla Corte di appello che avrebbe presentato (in data 11.10.2021) istanza di cancellazione dall'albo. A seguito di tale comunicazione, la Corte di appello ha debitamente nominato, quale difensore di ufficio dell'imputato, l'avv. Concetta NN, notificandole via PEC in data 4.11.2021 il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7.12.2021. Non risulta che tale nomina sia stata effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quale sostituto immediatamente reperibile;
anzi, nel verbale di udienza risulta specificato quanto segue: "AC LA nato (...) difeso da NN Concetta nominato d'ufficio". Se ne deve desumere che la nomina dell'avv. NN sia regolarmente avvenuta quale difensore d'ufficio titolare ex art. 97, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 6. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigli estensore Il Presidente